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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 1961

Cassazione n. 41299/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1961 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto di aver concorso, quale mandante ed organizzatore, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'incendio di immobile sito in Desenzano del Garda, fatto commesso il 9 settembre 2018.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 7 luglio 2020, ha confermato la sentenza pronunciata in data 18 dicembre 2019 con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi tre e giorni dieci di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 423 cod. pen., avendo il secondo giudice limitato l'esame all'elemento oggettivo del reato, senza considerare la finalità della condotta, che, essendo stato riconosciuto che l'imputato voleva danneggiare l'immobile, avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.

I giudici del merito avevano valorizzato il ruolo accessorio di Donda e Romani, retribuiti da Leone, senza alcun riferimento a dati fattuali direttamente significativi di un ruolo direttivo di Leone.

Dalla frequenza dei contatti non si poteva desumere un rapporto di subordinazione di Donda e Romani nei confronti di leone; non vi era prova che i compensi fossero collegati al fatto; dalla captazione ambientale del 5 marzo 2019 non è desumibile un ruolo direttivo.

Con il terzo motivo viene denunciata la nullità della sentenza di primo grado per aver applicato la misura di sicurezza in difetto di contestazione dei relativi presupposti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore della parte civile ha depositato, prima dell'udienza, note di conclusioni, ma non è comparso all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.1.

Incontestato il giudizio in ordine all'attribuibilità del fatto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la difesa, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 423 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

Sul punto, l'atto di appello, alle pagine 12 e seguenti, aveva sostenuto che gli autori del fatto erano stati animati dal solo di fine di danneggiare l'immobile, ed aveva posto in essere condotta di danneggiamento, dalla quale era seguito l'incendio come conseguenza non voluta: il fatto doveva quindi essere qualificato ai sensi dell'art. 424, comma secondo, cod. pen.

La sentenza di appello, premesso che non è in contestazione l'effettivo verificarsi di un incendio, ha fondato il giudizio sulla volontà di cagionare un incendio sul rilievo che l'esecutore Donda, entrato di notte all'interno dell'immobile, aveva versato un quantitativo di liquido infiammabile così rilevante da determinare in tempi assai brevi la saturazione dell'ambiente e la conseguente esplosione che aveva investito Donda mentre era intento ad allontanarsi.

Il primo motivo di ricorso denuncia che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 423 cod. pen. sarebbe stata fondata unicamente sulla conseguenza (l'incendio) dell'azione, mentre l'elemento differenziale tra la fattispecie di cui all'art. 423 cod. pen. e quella di cui all'art. 424, comma secondo, cod. pen. era costituito unicamente dall'oggetto dell'elemento soggettivo, nel primo caso l'incendio, nel secondo caso il danneggiamento della cosa altrui.

Il motivo è infondato.

La sentenza di appello ha chiaramente individuato il dato oggettivo, rivelatore della volontà di causare l'incendio, nella condotta posta in essere, caratterizzata "dal rilevante quantitativo della sostanza impiegata", ritenuta incompatibile con una volontà diretta solo a danneggiare la cosa altrui mediante l'appiccamento di fuoco.

La qualificazione giuridica del fatto risulta dunque essere stata correttamente fondata dall'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

2. Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante, prevista dall'art. 112 cod. pen., dell'aver diretto l'attività dei concorrenti.

La Corte di appello, alla cui cognizione il punto era stato devoluto con l'atto di appello, ha osservato che l'accertamento, in fatto, delle condotte di ciascun concorrente aveva evidenziato che gli esecutori materiali Donda e Romani avevano agito su mandato e sotto la direzione del Leone, che li aveva POI retribuiti per il contributo dato e aveva poi rivendicato il proprio ruolo direttivo.

Il secondo motivo ha dedotto che le emergenze probatorie valorizzate - la frequenza dei contatti tra Leone e i correi, il compenso corrisposto, l'interlocuzione oggetto di captazione - erano dati sostanzialmente neutri, inidonei a provare un ruolo direttivo effettivamente assunto dal ricorrente.

Il motivo è infondato.

Le sentenze di merito, con giudizio tra loro conforme, la cui motivazione si integra reciprocamente, hanno, sul punto, valutato in termini complessivi i dati probatori rilevanti, giungendo alla formulazione del giudizio sull'aggravante con motivazione che supera il sindacato proponibile nel giudizio di legittimità.

Invero, la frequenza dei contatti intercorsi tra i due esecutori e il mandante e l'estraneità degli esecutori con il territorio dove era avvenuto il fatto sono dati compatibili con quel ruolo di promozione dell'attività dei concorrenti, espressamente rivendicata dal Leone nell'interlocuzione nella quale aveva dichiarato che Donda aveva agito su suo mandato ("Io ha fatto per me").

3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione di misura di sicurezza in assenza di contestazione dei relativi presupposti.

Il primo giudice ha applicato la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro sul rilievo che l'imputato era già stato dichiarato delinquente abituale ed aveva rivelato, col fatto, attuale ed intensa pericolosità sociale.

Sul punto, l'atto di appello, alla pagina 17, aveva rilevato la carenza motivazionale del giudizio sull'attuale pericolosità sociale: "limitandosi ad enunciare mere frasi di stile, ma, di fatto, non dando conto di alcuna valutazione riguardo al perché dell'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro".

La sentenza di appello, confermando il giudizio, ha rilevato che anche le indagini successive al fatto avevano riscontrato un'attuale progettualità criminosa dell'imputato.

Con il ricorso la difesa ha rilevato la nullità, sul punto, della decisione in quanto pronunciata in assenza del presupposto processuale della contestazione dei relativi requisiti: l'imputazione, infatti, recava il riferimento alla recidiva reiterata e qualificata e ai presupposti per la dichiarazione cli abitualità ai sensi dell'art. 102 cod. pen.

Aggiunge il motivo che sono insussistenti i requisiti per la dichiarazione di abitualità in quanto i precedenti riguardano delitti commessi a distanza ultra decennale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 216 cod. pen.

Il motivo è infondato.

A norma dell'art. 216 cod. pen. la misura dell'assegnazione a casa di lavoro è applicabile nel caso di dichiarazione di delinquenza abituale (n. 1), nel caso in cui chi, già dichiarato delinquente abituale, commetta nuovo delitto che sia nuova manifestazione della abitualità (n. 2), in altri c:asi espressamente previsti dalla legge (n.3).

A fronte dell'applicazione della misura di sicurezza, da parte del primo giudice, nella ricorrenza della fattispecie prevista dall'art. 215, comma primo n. 2, cod. pen., solo con il ricorso per cassazione la difesa ha eccepito l'assenza di contestazione dei relativi presupposti, risultando con l'imputazione la contestazione delle condizioni per la dichiarazione di abitualità nel delitto, e quindi della fattispecie di cui all'art. 216, comma primo n. 1, cod. pen.

La giurisprudenza, nel ritenere che il principio di correlazione tra accusa e sentenza opera anche con riguardo all'applicazione delle misure di sicurezza, di tal che l'imputazione deve contenere l'indicazione della sussistenza per le dichiarazioni di cui agli artt. 102-108 cod, pen. ovvero della ricorrenza delle condizioni per l'applicazione di misura di sicurezza, ha precisato che l'eventuale difetto di correlazione tra accusa e sentenza è sanzionata a pena di nullità parziale della sentenza, ma l'invalidità va eccepita, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., entro la deliberazione della sentenza di appello (Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018, CAIFFA, Rv. 276529).

Ne segue che la denunciata nullità risulta ormai sanata.

4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla va liquidato a titolo di rimborso delle spese della parte civile, non comparsa all'udienza.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1961 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] è ascritto di aver concorso, quale mandante ed organizzatore, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'incendio di immobile sito in Desenzano del Garda, fatto commesso il 9 settembre 2018. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 7 luglio 2020, ha confermato la sentenza pronunciata in data 18 dicembre 2019 con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi tre e giorni dieci di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 423 cod. pen., avendo il secondo giudice limitato l'esame all'elemento oggettivo del reato, senza considerare la finalità della condotta, che, essendo stato riconosciuto che l'imputato voleva danneggiare l'immobile, avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. I giudici del merito avevano valorizzato il ruolo accessorio di Donda e Romani, retribuiti da Leone, senza alcun riferimento a dati fattuali direttamente significativi di un ruolo direttivo di Leone. Dalla frequenza dei contatti non si poteva desumere un rapporto di subordinazione di Donda e Romani nei confronti di leone; non vi era prova che i compensi fossero collegati al fatto; dalla captazione ambientale del 5 marzo 2019 non è desumibile un ruolo direttivo. Con il terzo motivo viene denunciata la nullità della sentenza di primo grado per aver applicato la misura di sicurezza in difetto di contestazione dei relativi presupposti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile ha depositato, prima dell'udienza, note di conclusioni, ma non è comparso all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.1. Incontestato il giudizio in ordine all'attribuibilità del fatto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la difesa, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 423 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Sul punto, l'atto di appello, alle pagine 12 e seguenti, aveva sostenuto che gli autori del fatto erano stati animati dal solo di fine di danneggiare l'immobile, ed aveva posto in essere condotta di danneggiamento, dalla quale era seguito l'incendio come conseguenza non voluta: il fatto doveva quindi essere qualificato ai sensi dell'art. 424, comma secondo, cod. pen. La sentenza di appello, premesso che non è in contestazione l'effettivo verificarsi di un incendio, ha fondato il giudizio sulla volontà di cagionare un incendio sul rilievo che l'esecutore Donda, entrato di notte all'interno dell'immobile, aveva versato un quantitativo di liquido infiammabile così rilevante da determinare in tempi assai brevi la saturazione dell'ambiente e la conseguente esplosione che aveva investito Donda mentre era intento ad allontanarsi. Il primo motivo di ricorso denuncia che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 423 cod. pen. sarebbe stata fondata unicamente sulla conseguenza (l'incendio) dell'azione, mentre l'elemento differenziale tra la fattispecie di cui all'art. 423 cod. pen. e quella di cui all'art. 424, comma secondo, cod. pen. era costituito unicamente dall'oggetto dell'elemento soggettivo, nel primo caso l'incendio, nel secondo caso il danneggiamento della cosa altrui. Il motivo è infondato. La sentenza di appello ha chiaramente individuato il dato oggettivo, rivelatore della volontà di causare l'incendio, nella condotta posta in essere, caratterizzata "dal rilevante quantitativo della sostanza impiegata", ritenuta incompatibile con una volontà diretta solo a danneggiare la cosa altrui mediante l'appiccamento di fuoco. La qualificazione giuridica del fatto risulta dunque essere stata correttamente fondata dall'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. 2. Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante, prevista dall'art. 112 cod. pen., dell'aver diretto l'attività dei concorrenti. La Corte di appello, alla cui cognizione il punto era stato devoluto con l'atto di appello, ha osservato che l'accertamento, in fatto, delle condotte di ciascun concorrente aveva evidenziato che gli esecutori materiali Donda e Romani avevano agito su mandato e sotto la direzione del Leone, che li aveva POI retribuiti per il contributo dato e aveva poi rivendicato il proprio ruolo direttivo. Il secondo motivo ha dedotto che le emergenze probatorie valorizzate - la frequenza dei contatti tra Leone e i correi, il compenso corrisposto, l'interlocuzione oggetto di captazione - erano dati sostanzialmente neutri, inidonei a provare un ruolo direttivo effettivamente assunto dal ricorrente. Il motivo è infondato. Le sentenze di merito, con giudizio tra loro conforme, la cui motivazione si integra reciprocamente, hanno, sul punto, valutato in termini complessivi i dati probatori rilevanti, giungendo alla formulazione del giudizio sull'aggravante con motivazione che supera il sindacato proponibile nel giudizio di legittimità. Invero, la frequenza dei contatti intercorsi tra i due esecutori e il mandante e l'estraneità degli esecutori con il territorio dove era avvenuto il fatto sono dati compatibili con quel ruolo di promozione dell'attività dei concorrenti, espressamente rivendicata dal Leone nell'interlocuzione nella quale aveva dichiarato che Donda aveva agito su suo mandato ("Io ha fatto per me"). 3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione di misura di sicurezza in assenza di contestazione dei relativi presupposti. Il primo giudice ha applicato la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro sul rilievo che l'imputato era già stato dichiarato delinquente abituale ed aveva rivelato, col fatto, attuale ed intensa pericolosità sociale. Sul punto, l'atto di appello, alla pagina 17, aveva rilevato la carenza motivazionale del giudizio sull'attuale pericolosità sociale: "limitandosi ad enunciare mere frasi di stile, ma, di fatto, non dando conto di alcuna valutazione riguardo al perché dell'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro". La sentenza di appello, confermando il giudizio, ha rilevato che anche le indagini successive al fatto avevano riscontrato un'attuale progettualità criminosa dell'imputato. Con il ricorso la difesa ha rilevato la nullità, sul punto, della decisione in quanto pronunciata in assenza del presupposto processuale della contestazione dei relativi requisiti: l'imputazione, infatti, recava il riferimento alla recidiva reiterata e qualificata e ai presupposti per la dichiarazione cli abitualità ai sensi dell'art. 102 cod. pen. Aggiunge il motivo che sono insussistenti i requisiti per la dichiarazione di abitualità in quanto i precedenti riguardano delitti commessi a distanza ultra decennale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 216 cod. pen. Il motivo è infondato. A norma dell'art. 216 cod. pen. la misura dell'assegnazione a casa di lavoro è applicabile nel caso di dichiarazione di delinquenza abituale (n. 1), nel caso in cui chi, già dichiarato delinquente abituale, commetta nuovo delitto che sia nuova manifestazione della abitualità (n. 2), in altri c:asi espressamente previsti dalla legge (n.3). A fronte dell'applicazione della misura di sicurezza, da parte del primo giudice, nella ricorrenza della fattispecie prevista dall'art. 215, comma primo n. 2, cod. pen., solo con il ricorso per cassazione la difesa ha eccepito l'assenza di contestazione dei relativi presupposti, risultando con l'imputazione la contestazione delle condizioni per la dichiarazione di abitualità nel delitto, e quindi della fattispecie di cui all'art. 216, comma primo n. 1, cod. pen. La giurisprudenza, nel ritenere che il principio di correlazione tra accusa e sentenza opera anche con riguardo all'applicazione delle misure di sicurezza, di tal che l'imputazione deve contenere l'indicazione della sussistenza per le dichiarazioni di cui agli artt. 102-108 cod, pen. ovvero della ricorrenza delle condizioni per l'applicazione di misura di sicurezza, ha precisato che l'eventuale difetto di correlazione tra accusa e sentenza è sanzionata a pena di nullità parziale della sentenza, ma l'invalidità va eccepita, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., entro la deliberazione della sentenza di appello (Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018, CAIFFA, Rv. 276529). Ne segue che la denunciata nullità risulta ormai sanata. 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va liquidato a titolo di rimborso delle spese della parte civile, non comparsa all'udienza. P.Q.M
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