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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 06003/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4708/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- lino, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. n. 865/20, depositata il 3 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 3 luglio 2020, con cui la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il gravame da essa interposto avverso la sentenza emessa il 29 luglio 2014 dal Tribunale di Salerno, che aveva accolto l'opposi- zione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiun- tivo n. 886/07, emesso il 21 marzo 2007, con cui era stato intimato all'Asl il pagamento della somma di Euro 4.281,55, oltre interessi, a titolo di corri- spettivo per le prestazioni sanitarie rese nel mese di dicembre 2006 in regime di accreditamento; che l'Asl ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver subordi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di un contratto con l'Asl, senza tener conto della struttura del rapporto di accreditamento, caratteriz- zata da un provvedimento autoritativo di tipo concessorio, avente efficacia costitutiva, e da un atto contrattuale, avente esclusivamente la funzione di stabilire i limiti in cui l'erogazione delle prestazioni sanitarie può essere posta a carico dell'ente pubblico; che, ad avviso della ricorrente, l'insussistenza del contratto e del limite di spesa costituisce un fatto impeditivo della pretesa di pagamento, che deve essere tempestivamente eccepita dall'Asl, e la cui operatività è comunque subordinata all'individuazione della regressione tariffaria unica applicabile, a consuntivo e su base annua, a ciascuna struttura erogatrice in relazione alle singole branche di attività; che nella specie l'Asl ha omesso di provvedere agli adempimenti previsti dalle delibere della Giunta regionale della Campania n. 800 del 16 giugno 2006 e n. 517 del 30 marzo 2007 ai fini della determinazione dei tetti di spesa e del volume delle prestazioni sanitarie erogabili per l'anno 2006, nonché di fornire la prova della partecipazione di essa ricorrente all'individuazione della 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 regressione tariffaria e d'indicare il numero delle prestazioni erogate in ec-Data pubblicazione 23/02/2022 cesso; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della sentenza n. 1830/15, passata in giudicato, con cui, relativamente a presta- zioni rese nell'anno 2006, la medesima Corte d'appello aveva ritenuto pacifi- che l'esistenza dell'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni, ricono- scendo altresì l'efficacia impeditiva del superamento del tetto di spesa; che, secondo la ricorrente, l'efficacia di giudicato della predetta sentenza era stata già riconosciuta, relativamente a prestazioni rese in anni diversi, dalle sentenze n. 1445/18 e 1749/19, che avevano altresì confermato la por- tata impeditiva del superamento del detto di spesa; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono infondati; che, nell'escludere il diritto della ricorrente al pagamento delle prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti, a causa della mancata dimostrazione dell'intervenuto accreditamento da parte della Regione e della stipulazione del contratto con l'Asl, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel prevedere la necessità di un provvedimento con- cessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servi- zio, comporta che non può essere posto a carico del Servizio sanitario alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi in ogni caso escludere, ai sensi dello art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 cit., che possano ritenersi validamente con- clusi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass., Sez.

III, 11/03/2020, n. 7019; Cass., Sez.

VI, 3/06/2014, n. 12392; 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 Cass., Sez.

I, 6/08/2014, n. 17711); Data pubblicazione 23/02/2022 che, anche a voler condividere la tesi sostenuta dalla ricorrente, che as- segna all'accordo contrattuale la funzione di regolare gli aspetti patrimoniali del rapporto tra la struttura erogatrice delle prestazioni ed il Servizio sanita- rio, riservando all'accreditamento la costituzione del rapporto, deve ugual- mente escludersi la possibilità di ravvisare esclusivamente nell'accredita- mento il fatto costitutivo della pretesa al pagamento del corrispettivo, confi- gurando la stipulazione dell'accordo come un fatto meramente impeditivo; che l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, nel disciplinare l'accredita- mento istituzionale, attribuisce allo stesso la funzione di accertare, nei con- fronti delle strutture pubbliche e private già autorizzate ad erogare presta- zioni sanitarie, la rispondenza delle stesse ai requisiti ulteriori di qualifica- zione, la loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, l'attività svolta dalle stesse ed i risultati raggiunti, sulla base dei criteri indi- viduati dalla Regione in relazione al fabbisogno di assistenza previsto dal Piano sanitario regionale (comma primo), precisando espressamente che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle pre- stazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quin- quies» (comma secondo); che la necessità degli accordi contrattuali, ai fini dell'insorgenza del diritto al pagamento del corrispettivo, è ribadita dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 cit., il quale, nel demandare alle regioni la definizione del relativo ambito di applicazione, subordina alla stipulazione dei medesimi la stessa operatività dell'accreditamento, disponendo, al comma 2-quinquies, che «in caso di man- cata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istitu- zionale di cui all' art. 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso»; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur riconoscendo che l'accreditamento costituisce l'indispensabile prov- vedimento amministrativo, avente natura di concessione, con il quale la strut- tura privata viene abilitata ad inserirsi nel Servizio sanitario, l'ha ritenuto di per sé insufficiente a ricondurre le prestazioni sanitarie sotto la copertura 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 finanziaria pubblica, ed ha pertanto rigettato la domanda, rilevando che non era stata fornita la prova dell'instaurazione di singoli specifici rapporti con- trattuali con l'asl, aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione del volume massimo delle prestazioni che la struttura s'impegnava ad erogare, i requisiti del servizio da rendere ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate; che, sotto il profilo processuale, la stipulazione del contratto si configura infatti come fatto costitutivo del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese in favore degli assistiti, la cui prova, posta a carico della struttura erogatrice, deve ritenersi indispensabile per l'accoglimento della re- lativa domanda, risultando insufficiente, a tal fine, quella dell'accreditamento, e non assumendo alcun rilievo, in assenza della stessa, la mancata dimostra- zione da parte dell'asl dell'avvenuto superamento dei limiti di spesa, il quale, configurandosi come fatto impeditivo della pretesa azionata (cfr. Cass., Sez.

VI, 16/04/2021, n. 10182; Cass., Sez.

I, 21/03/2021, n. 5661), viene in con- siderazione, ai fini del rigetto della domanda, soltanto una volta che sia stata fornita la prova del fatto costitutivo; che l'insufficienza dell'accreditamento a far sorgere da solo il diritto al pagamento del corrispettivo, facendo apparire ininfluente, ai fini dell'accogli- mento della domanda, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la ricorrente aveva omesso di fornire la relativa prova, comporta l'assorbi- mento del secondo motivo, secondo cui la predetta affermazione si porrebbe in contrasto con il giudicato esterno formatosi per effetto della mancata im- pugnazione di sentenze riguardanti il pagamento del corrispettivo dovuto per altre prestazioni rese nell'ambito del medesimo rapporto; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 1/12/2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4708/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- lino, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. n. 865/20, depositata il 3 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 3 luglio 2020, con cui la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il gravame da essa interposto avverso la sentenza emessa il 29 luglio 2014 dal Tribunale di Salerno, che aveva accolto l'opposi- zione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiun- tivo n. 886/07, emesso il 21 marzo 2007, con cui era stato intimato all'Asl il pagamento della somma di Euro 4.281,55, oltre interessi, a titolo di corri- spettivo per le prestazioni sanitarie rese nel mese di dicembre 2006 in regime di accreditamento; che l'Asl ha resistito con controricorso. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver subordi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di un contratto con l'Asl, senza tener conto della struttura del rapporto di accreditamento, caratteriz- zata da un provvedimento autoritativo di tipo concessorio, avente efficacia costitutiva, e da un atto contrattuale, avente esclusivamente la funzione di stabilire i limiti in cui l'erogazione delle prestazioni sanitarie può essere posta a carico dell'ente pubblico; che, ad avviso della ricorrente, l'insussistenza del contratto e del limite di spesa costituisce un fatto impeditivo della pretesa di pagamento, che deve essere tempestivamente eccepita dall'Asl, e la cui operatività è comunque subordinata all'individuazione della regressione tariffaria unica applicabile, a consuntivo e su base annua, a ciascuna struttura erogatrice in relazione alle singole branche di attività; che nella specie l'Asl ha omesso di provvedere agli adempimenti previsti dalle delibere della Giunta regionale della Campania n. 800 del 16 giugno 2006 e n. 517 del 30 marzo 2007 ai fini della determinazione dei tetti di spesa e del volume delle prestazioni sanitarie erogabili per l'anno 2006, nonché di fornire la prova della partecipazione di essa ricorrente all'individuazione della 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 regressione tariffaria e d'indicare il numero delle prestazioni erogate in ec-Data pubblicazione 23/02/2022 cesso; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della sentenza n. 1830/15, passata in giudicato, con cui, relativamente a presta- zioni rese nell'anno 2006, la medesima Corte d'appello aveva ritenuto pacifi- che l'esistenza dell'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni, ricono- scendo altresì l'efficacia impeditiva del superamento del tetto di spesa; che, secondo la ricorrente, l'efficacia di giudicato della predetta sentenza era stata già riconosciuta, relativamente a prestazioni rese in anni diversi, dalle sentenze n. 1445/18 e 1749/19, che avevano altresì confermato la por- tata impeditiva del superamento del detto di spesa; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono infondati; che, nell'escludere il diritto della ricorrente al pagamento delle prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti, a causa della mancata dimostrazione dell'intervenuto accreditamento da parte della Regione e della stipulazione del contratto con l'Asl, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel prevedere la necessità di un provvedimento con- cessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servi- zio, comporta che non può essere posto a carico del Servizio sanitario alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi in ogni caso escludere, ai sensi dello art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 cit., che possano ritenersi validamente con- clusi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass., Sez. III, 11/03/2020, n. 7019; Cass., Sez. VI, 3/06/2014, n. 12392; 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 Cass., Sez. I, 6/08/2014, n. 17711); Data pubblicazione 23/02/2022 che, anche a voler condividere la tesi sostenuta dalla ricorrente, che as- segna all'accordo contrattuale la funzione di regolare gli aspetti patrimoniali del rapporto tra la struttura erogatrice delle prestazioni ed il Servizio sanita- rio, riservando all'accreditamento la costituzione del rapporto, deve ugual- mente escludersi la possibilità di ravvisare esclusivamente nell'accredita- mento il fatto costitutivo della pretesa al pagamento del corrispettivo, confi- gurando la stipulazione dell'accordo come un fatto meramente impeditivo; che l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, nel disciplinare l'accredita- mento istituzionale, attribuisce allo stesso la funzione di accertare, nei con- fronti delle strutture pubbliche e private già autorizzate ad erogare presta- zioni sanitarie, la rispondenza delle stesse ai requisiti ulteriori di qualifica- zione, la loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, l'attività svolta dalle stesse ed i risultati raggiunti, sulla base dei criteri indi- viduati dalla Regione in relazione al fabbisogno di assistenza previsto dal Piano sanitario regionale (comma primo), precisando espressamente che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle pre- stazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quin- quies» (comma secondo); che la necessità degli accordi contrattuali, ai fini dell'insorgenza del diritto al pagamento del corrispettivo, è ribadita dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 cit., il quale, nel demandare alle regioni la definizione del relativo ambito di applicazione, subordina alla stipulazione dei medesimi la stessa operatività dell'accreditamento, disponendo, al comma 2-quinquies, che «in caso di man- cata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istitu- zionale di cui all' art. 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso»; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur riconoscendo che l'accreditamento costituisce l'indispensabile prov- vedimento amministrativo, avente natura di concessione, con il quale la strut- tura privata viene abilitata ad inserirsi nel Servizio sanitario, l'ha ritenuto di per sé insufficiente a ricondurre le prestazioni sanitarie sotto la copertura 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 finanziaria pubblica, ed ha pertanto rigettato la domanda, rilevando che non era stata fornita la prova dell'instaurazione di singoli specifici rapporti con- trattuali con l'asl, aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione del volume massimo delle prestazioni che la struttura s'impegnava ad erogare, i requisiti del servizio da rendere ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate; che, sotto il profilo processuale, la stipulazione del contratto si configura infatti come fatto costitutivo del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese in favore degli assistiti, la cui prova, posta a carico della struttura erogatrice, deve ritenersi indispensabile per l'accoglimento della re- lativa domanda, risultando insufficiente, a tal fine, quella dell'accreditamento, e non assumendo alcun rilievo, in assenza della stessa, la mancata dimostra- zione da parte dell'asl dell'avvenuto superamento dei limiti di spesa, il quale, configurandosi come fatto impeditivo della pretesa azionata (cfr. Cass., Sez. VI, 16/04/2021, n. 10182; Cass., Sez. I, 21/03/2021, n. 5661), viene in con- siderazione, ai fini del rigetto della domanda, soltanto una volta che sia stata fornita la prova del fatto costitutivo; che l'insufficienza dell'accreditamento a far sorgere da solo il diritto al pagamento del corrispettivo, facendo apparire ininfluente, ai fini dell'accogli- mento della domanda, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la ricorrente aveva omesso di fornire la relativa prova, comporta l'assorbi- mento del secondo motivo, secondo cui la predetta affermazione si porrebbe in contrasto con il giudicato esterno formatosi per effetto della mancata im- pugnazione di sentenze riguardanti il pagamento del corrispettivo dovuto per altre prestazioni rese nell'ambito del medesimo rapporto; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4708/2021 Numero sezionale 10724/2021 Numero di raccolta generale 6003/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 1/12/2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b
Sentenza Cassazione n. 06003/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris