CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,Sezione Staccata di Taranto, n. 668/17, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto, l’avviso di accertamento n. 3431014342, con ilquale l'Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 1995, avevadeterminato, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973,un reddito di impresa di £ 41.679.000 (pari ad euro 21.525,41),corrispondente alla differenza tra i premi UNIRE percepiti dal contribuenteNumero registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026ed i costi accertati, recuperando maggiori imposte a titolo di Irpef (euro5.416,00), Ilor (euro 3.487,12) e contributo al Servizio SanitarioNazionale (euro 1.403,21).L’accertamento era fondato sulle risultanze del p.v.c. del22/12/2001, da cui era emerso che il contribuente aveva erratonell’inquadrare la propria attività nella categoria reddituale del redditoagrario, anziché in quella del reddito d’impresa, atteso che lo stessoesercitava l’attività di allevamento di cavalli da corsa per la loropartecipazione a gare ippiche di livello internazionale.Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva di aver svoltoriproduzione, venivano venduti o macellati, e aggiungeva che, solo a titolodi hobby dilettantistico, alcuni di questi animali partecipavano a gare econcorsi ippici. Inoltre, l’Ufficio aveva errato nel recuperare a tassazione ilpremio ippico corrispostogli dall’UNIRE, atteso che tale premio era statogià sottoposto a ritenuta alla fonte.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente svolgessestante lo sfruttamento del terreno per l’alimentazione del bestiame;peraltro, l’allevamento si caratterizzava per la produzione di equini damacellazione e solo alcuni capi venivano utilizzati con finalità agonistiche, icui proventi erano stati sottoposti a ritenuta d’imposta.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata diTaranto, la quale accoglieva il gravame, ritenendo che l’allevamento deicavalli fosse finalizzato all’attività agonistica della scuderia delcontribuente, non collegata allo sfruttamento dei terreni per la produzioneagraria/zootecnica e, quindi, non qualificabile come agricola.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.Numero registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 11/03/2026 il ricorrente ha depositato istanza di estinzionedel giudizio e cessazione della materia del contendere in ragionedell’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui alla legge n.197/2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va esaminata l’istanza di estinzione del giudizio ecessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente alla lucedella definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della riscossione, dicui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (cd. rottamazionequater).1.1 L’istanza è infondata.1.2 Dalla documentazione in atti risulta che il contribuente, inrelazione alla cartella di pagamento n. 10620170001984220000, afferenteall’iscrizione a ruolo delle somme riportate nell’avviso di accertamento n.3431014342 oggetto del presente giudizio, ha ritenuto, con domanda del20/04/2023 (prot. n. W-2023042005965520), di aderire alla c.d.rottamazione dei carichi pendenti, come si evince dalla comunicazione diammissione e determinazione del dovuto da parte di ADER.Non è stata offerta, tuttavia, alcuna prova dell’avvenuto pagamentodelle somme dovute per la definizione agevolata, secondo le modalità dicui al comma 232 dell’art. 1 della predetta legge n. 197/2022.In proposito, il comma 236 del medesimo art. 1 prevede che «Nelladichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenzadi giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegnoa rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia delladichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sonosospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,Numero registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».Non essendo stata depositata alcuna documentazione attestante ipagamenti asseritamente effettuati, l’istanza di estinzione del giudizio nonpuò essere accolta.Tale conclusione è, peraltro, conforme a quanto recentementestatuito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5889 del15/03/2026, secondo cui, in forza della norma di interpretazione autenticadi cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, come conv. dalla legge n.108/2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiticompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alcomma 235 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 e di cui al comma 1dell'art. 3-bis del d.l. n. 202/2024, conv., con modif., dalla legge n.15/2025, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione èdichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitoreo dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero,in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione previstadallo stesso art. 1, comma 235, della legge n. 197/2022 e dellacomunicazione prevista dall'art. 1, comma 241, della medesima legge n.197/2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lett. c), del citato d.l. n. 202/2024 edella documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.2. Occorre, pertanto, procedere all’esame dei motivi del ricorso.3. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 29 t.u.i.r.(ratione temporis vigente), ora art. 32 t.u.i.r., e dell’art. 2135 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTRconsiderato che rientrano nell’attività agricola, ai sensi del comma 2 delcitato art. 29, l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almenoun quarto dal terreno e le attività dirette alla manipolazione,trasformazione e alienazione di prodotti zootecnici, fattispecie ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026nel caso di specie, posto che il contribuente, nel 1995, era unimprenditore agricolo dedito all’allevamento di cavalli, in gran partedestinati alla macellazione e/o riproduzione e solo alcuni utilizzati, a titolodi hobby personale, nelle gare ippiche.La CTR avrebbe dovuto esaminare la struttura complessivadell’azienda agricola, onde accertare se l’attività relativa a gare e concorsiippici fosse prevalente rispetto a quella prettamente agricola. I giudicid’appello hanno, invece, fatto discendere dall’attività di allevamento dicavalli da corsa l’automatica conseguenza dell’estraneità della stessaall’azienda agricola, senza appurare se tale attività fosse secondaria edaccessoria, ai sensi dell’art. 2135 c.c., rispetto a quella di allevamento delbestiame per macellazione, così violando anche quanto desumibile dallasentenza della Corte costituzionale n. 66/2015, secondo cui, ai fini dellanormativa fiscale, le imprese agricole sono quelle che, tra l’altro, svolgonoche non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazioneagricola.4. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 132, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver laCTR reso una motivazione apparente in ordine alla verifica del carattereprevalente o meno dell’attività di corse ippiche rispetto a quellapropriamente agricola consistente nell’allevamento di cavalli, essendosi igiudici d’appello limitati ad osservare che, poiché il contribuente avevavinto un premio ippico nel 1995, l’attività da lui svolta non poteva checonsiderarsi di natura commerciale.5. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati.5.1 Occorre premettere che la ripresa a tassazione da partedell’Ufficio ha riguardato la somma di £ 81.130.000, percepita dalNumero registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026contribuente a titolo di premi corrispostigli dall’UNIRE (Unione perl’Incremento delle [OSCURATO:PERSONA]) per i risultati conseguiti dalla suascuderia in gare ippiche, detratti i costi all’uopo accertati.La CTR, con adeguata motivazione nell’analisi degli elementiprobatori e presuntivi desumibili dal p.v.c. in ordine alla natura nonagricola dell’attività svolta dal contribuente, ha rilevato che: a) ilcontribuente è proprietario di cavalli che hanno partecipato nel 1995 a 118competizioni sportive, ottenendo 5 vittorie e 44 piazzamenti con vinciteper complessive £ 81.130.000; b) l’Ufficio ha considerato come redditod’impresa i premi “al traguardo” corrisposti dall’UNIRE; c) il Ministero dellefinanze, con risoluzione n. 317 del 13/04/1981, ha affermato che i premi“al traguardo” vinti dai proprietari di cavalli da corsa esercenti attivitàagonistica, anche se percepiti da allevatori-proprietari, restano estraneialla fase allevatoria e, perciò, all’ordinaria attività agraria, costituendoreddito autonomamente tassabile rispetto a quello fondiario; d) diversefatture di acquisto recano come acquirente “[OSCURATO:PERSONA]” enon già “[OSCURATO:PERSONA]”; e) gli unici animali acquistati nel periodooggetto di accertamento sono cavalli da corsa registrati presso l’UNIRE; f)altra società, la [OSCURATO:PERSONA] a r.l., ha contabilizzato costidocumentati da fatture formalmente intestate al contribuente, ma di fattoinerenti alla sua attività di scuderia.La complessiva valutazione di tali elementi ha indotto la CTR aritenere che l’allevamento di cavalli fosse finalizzato all’attività agonisticadella scuderia del contribuente, attesa la natura assolutamente prevalentedella stessa, estrinsecatasi nella partecipazione a ben 118 corse nel soloanno 1995.Tale attività agonistica è estranea a quella propriamente agraria,conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte nellasentenza n. 11648 del 25/11/1993, richiamata nell’impugnata statuizione,secondo cui l'allevamento di cavalli da corsa finalizzato ad attivitàNumero registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026agonistica si caratterizza per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento,per la produzione agraria, del terreno, con annesse scuderie, sul quale sisvolge e, pertanto, non può essere qualificata come agricola ai sensidell'art. 2135 c.c., richiedendo un complesso di conoscenze tecniche insettore sostanzialmente estraneo a quello propriamente agricolo (in talsenso anche Cass. 12/02/1981, n. 857, e Cass. 03/07/1981, n. 4336).Ne consegue che legittimamente l’Ufficio, come sostenuto dalla CTR,ha considerato quali ricavi d’impresa i premi “al traguardo” versatidall’UNIRE, previa detrazione dei costi accertati in sede di verifica. D’altraparte, anche a voler ritenere che il contribuente svolgesse, nel 1995,un’attività propriamente agricola, quella consistente nella partecipazione agare ippiche a livello agonistico, affiancata alla prima, rientravacertamente nell’attività d’impresa, con conseguente applicazione dellarelativa disciplina fiscale.5.2 In effetti, il contribuente, pur invocando il vizio di violazione dilegge, chiede, in realtà, una rivalutazione nel merito – inammissibile insede di legittimità (ex multis, Cass. 07/12/2017, n. 29404) - del materialeprobatorio già esaminato dai giudici d’appello, i quali hanno ravvisato,nell’attività di allevamento di cavalli da corsa svolta dal contribuente,l’assenza dei connotati tipici dell’attività agraria.6. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTRconsiderato il giudicato formatosi sulle altre annualità oggetto dellamedesima verifica fiscale, e precisamente le annualità 1998, 1999, 2000 e2001, in ordine alle quali le sentenze della CTP di Taranto - che,riconoscendo la riconducibilità all’attività agricola di quella di allevamentodi cavalli svolta dal contribuente, avevano accolto i ricorsi di quest’ultimoavverso i rispettivi avvisi di accertamento - erano divenute definitive aseguito della declaratoria di inammissibilità, da parte della medesima CTR,degli appelli proposti dall’Ufficio. In ordine all’annualità 1997, la sentenzaNumero registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026di appello della CTR, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio, è statacassata senza rinvio dalla Suprema Corte con sentenza n. 11435/2016, laquale ha ravvisato l’inammissibilità dell’appello.La CTR, nel ritenere che il giudicato non si fosse formato in ragionedella declaratoria di inammissibilità, e dunque per una pronuncia in rito,degli appelli inerenti alle altre annualità, non ha considerato che ilgiudicato riguardava la statuizione sostanziale contenuta nelle pronunce diprimo grado, divenute definitive.6.1 Il motivo è infondato, ma la statuizione della CTR, conforme adiritto, deve essere corretta ex art. 384 c.p.c.6.2 La CTR, in ordine all’eccezione di giudicato esterno sollevata dalcontribuente, ha rilevato che «in base al consolidato orientamento dellaCorte di Cassazione la estensione del giudicato opera nel caso di giudiziidentici ma nei soli limiti dell'accertamento della questione di fatto. Nelcaso di specie nelle sentenze passate in giudicato la CommissioneTributaria Regionale non si è pronunciata sulla questione di fatto ma hadichiarato la inammissibilità degli appelli proposti dall'Ufficio in quantoerroneamente notificati. Ciò vale anche per la sentenza emessa dallaCorte di Cassazione».6.3 Tale statuizione non è condivisibile, in quanto la declaratoria diinammissibilità degli appelli proposti dall’Ufficio ha determinato ilpassaggio in giudicato delle pronunce di primo grado con cui la CTP avevaaccolto nel merito le doglianze del contribuente.6.4 Tuttavia, l’invocato giudicato comunque non sussiste.Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materiatributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alleimposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fattiche, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendoeffetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o neiquali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto adNumero registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nellefattispecie tendenzialmente permanenti, in quanto suscettibili di variazioneannuale (Cass. 04/03/2021, n. 5939; Cass. 28/11/2019, n. 31084; Cass.07/09/2018, n. 21824; Cass. 06/07/2018, n. 17760; Cass. 11/03/2015,n. 4832). In particolare, l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti,propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si trattidei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadronormativo di riferimento (Cass. 09/10/2015, n. 20257).Nel caso di specie, la sussistenza del presupposto fattuale, al quale ilricorrente ricollega il formarsi del giudicato (ossia la qualifica della propriad'imposta, in ragione del possibile mutamento nel tempo di dettoelemento, che non rientra tra quelli stabili o, anche solo, tendenzialmentepermanenti. L’accertamento compiuto, nel caso di specie, dalla CTR nellasentenza impugnata è, invero, fondato su circostanze inerentispecificamente all’anno d’imposta 1995, ossia, come già rilevato, l’elevatonumero delle gare ippiche alle quali ha partecipato la scuderia delcontribuente, l’importo dei premi “al traguardo” vinti, l’intestazione dellefatture direttamente o indirettamente alla predetta scuderia, nonchél’acquisto, nel periodo verificato, esclusivamente di cavalli da corsaregistrati presso l’UNIRE. La valutazione complessiva di tali elementi, chepotrebbero variare di anno in anno, ha indotto i giudici d’appello a ritenereche l’attività svolta dal ricorrente fosse del tutto autonoma rispetto aquella agricola in quanto non collegata allo sfruttamento dei terreni per laproduzione agraria/zootecnica.Ne consegue che il giudicato esterno sulla sussistenza o meno di talerequisito relativamente ad uno o più anni d'imposta non può avere effettocon riferimento ad anni d'imposta diversi.7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, senza, tuttavia,alcuna statuizione sulle spese giudiziali, atteso che l’Agenzia delle entrate,Numero registro generale 23046/2017Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 10325/2026Data pubblicazione 20/04/2026a fronte di un ricorso per cassazione notificatole il 05/10/2017, hatardivamente notificato in data 27/11/2017 il proprio controricorso, chedeve quindi ritenersi inammissibile.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]