CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 36676/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza alla contestata aggravante dell'ingente quantitativo. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in questa sede. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 settembre 2024 Il Consigliere esten