CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 48097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione collegiale - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha dichiarato inammissibile l'istanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo della quale era stata chiesta la declaratoria di estinzione per prescrizione, con riferimento alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Milano del 14/12/2009 (passata in giudicato il 03/06/2010), per essere tale richiesta la mera reiterazione di analoga istanza, presentata in data 15/02/2023 e antecedentemente disattesa dal medesimo Tribunale, con ordinanza del 28/02/2023. Il provvedimento reiettivo - per quanto ora interessa - ha anzitutto sottolineato l'identità di petitum e di causa petendi esistente fra le due domande, tale da qualificare l'istanza ora in esame alla stregua di una mera riproposizione della precedente richiesta, restando irrilevante il differente dato della presentazione delle stesse, rispettivamente, ad opera del difensore e dello stesso condannato. Non sono stati dedotti, inoltre, elementi di novità: il tema della ritenuta inidoneità dell'arresto del Sulka all'estero, ad impedire l'effetto estintivo della pena connesso al decorso del termine, infatti - seppur non specificamente dedotto nella precedente istanza - era stato comunque trattato dal Tribunale; sarebbe stato necessario, dunque, impugnare tempestivamente la precedente decisione, piuttosto che riproporre una nuova istanza di identico contenuto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 568, comma 5 e 666, comma 4 cod. proc. pen., per omessa conversione della istanza di declaratoria di estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. in atto di opposizione, nonché per omessa fissazione dell'udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe avuto l'onere di controllare se la seconda richiesta, prescindendosi dal dato formale rappresentato dal nomen juris alla stessa attribuito, avesse - nella sostanza - la funzione di un atto di opposizione ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen.; all'esito di tale nuova qualificazione, essa sarebbe risultata tempestivamente proposta e, pertanto, sarebbe stata da considerare ammissibile. Pacifico è che, con l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a confutazione specifica dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è dedotta la illegittimità originaria del titolo, in forza del quale il prevenuto era stato detenuto a fini estradizionali in Albania. Essendo incontestata, quindi, l'esistenza di un collegamento funzionale, fra la nuova istanza e il precedente provvedimento, attraverso la prima erano stati semplicemente condotti all'attenzione del Giudice dell'esecuzione elementi in precedenza non conosciuti, assumendo così l'istanza stessa la veste di atto di impugnazione. Risulta nulla, quindi, la declaratoria di inammissibilità inaudita altera parte. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.,, in relazione all'art. 172 cod. pen. La preclusione endoprocessuale non opera, in presenza di istanza prospettata in termini differenti, ovvero fondata su nuovi elementi o argomentazioni. Nel caso di specie, nel precedente provvedimento non era stata presa in considerazione la revoca, ad opera del Pubblico ministero, del decreto di unificazione di pene concorrenti, sulla base del quale era stato emesso il M.A.E. eseguito in Albania nei confronti del condannato; proprio tale elemento integrava la novità, atta a legittimare la proposizione della nuova istanza. Il provvedimento di inammissibilità de plano, inoltre, può essere emesso esclusivamente allorquando l'elemento della novità possa essere escluso immediatamente, senza necessità di qualsivoglia valutazione critica. Il provvedimento ora impugnato, del resto, è errato anche nel merito, atteso che la difesa aveva sollecitato il Giudice dell'esecuzione a esprimersi sul tema della efficacia di un atto non affetto da invalidità processuale, ma intrinsecamente illegittimo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'istanza in esame costituisce mera riproposizione di una precedente richiesta, non prospettando essa il pur minimo elemento di novità, rispetto a quella già disattesa. Il ricorso - anche quanto al merito - è infondato, in quanto il termine di prescrizione e di estinzione della pena era stato interrotto, grazie all'arresto dell'imputato all'estero in esecuzione di un M.A.E., relativo alla pena irrogata con la succitata sentenza passata in giudicato il 03/06/2010. All'esecuzione di tale pena, il condannato si sottrasse dandosi alla fuga, per essere poi nuovamente tratto in arresto. Gli atti interruttivi della prescrizione, inoltre, sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli. 4. La difesa ha presentato una memoria a confutazione della requisitoria del Procuratore generale, insistendo per raccoglimento del ricorso. La requisitoria non si sarebbe confrontata - in ipotesi difensiva - con le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione, nonché con il contenuto del provvedimento che era stato oggetto del gravame. La difesa, in realtà, non aveva sostenuto la "nullità" del provvedimento, ma ne aveva censurato esclusivamente il profilo della legittimità.5. Giova preliminarmente ricordare quanto segue. L'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. prevede la declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione, non solo allorquando emerga la natura manifestamente infondata della richiesta, ma anche nel caso in cui questa rappresenti una pedissequa reiterazione, fondata sui medesimi elementi, di altra già disattesa. Viene quindi posta una ferrea preclusione processuale, in forza della quale è anche possibile l'instaurazione di plurimi incidenti di esecuzione in ordine al medesimo titolo esecutivo, a patto, però, che essi siano fondatcii* su elementi tra loro diversi, venendosi - in carenza di tale requisito - a formare il giudicato endoprocessuale. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che condizionì necessari & ai fini della ammissibilità della reiterazione dell'incidente di esecuzione, sono la diversità della causa petendi e la novità dell'elemento diverso. Tale ultimo requisito, sebbene non presente nel dettato dell'art. 666, comma 2, cod. proc. peri., risulta desumibile dal principio della efficienza processuale. In mancanza del requisito della novità, si arriverebbe alla moltiplicazione sostanzialmente indefinita degli incidenti di esecuzione, potendosi innestare per ogni motivo uno specifico procedimento; ciò confliggerebbe con il principio costituzionale della efficienza e della ragionevole durata del processo, provocando anche una incongrua distonia rispetto alla fase della cognizione, laddove ad ogni fatto corrisponde un solo processo ed il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, Iannotta, Rv. 230943; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834; Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv. 262135 ha anche precisato che la sanzione di inammissibilità delle istanze di tipo puramente reiterativo di precedenti già disattese, in ragione della mancata prospettazione di elementi di novità, non postula la definitività del precedente provvedimento di rigetto. Tale disposizione, infatti, è volta a scongiurare, ma anche a prevenire, possibili contrasti nelle successive decisioni, in ordine al medesimo tema e laddove sia restata immutata la regiudicanda). 5.1. Nella fattispecie in esame, i due incidenti di esecuzione hanno avuto il medesimo oggetto, ossia la pretesa prescrizione ex art. 172 cod. pen., della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Milano, con sentenza del 14/12/2009 (passata in giudicato il 03/06/2010). Tali procedimenti, inoltre, hanno presentato il medesimo elemento di controversia, ossia la auspicata inidoneità dell'arresto del condannato all'estero, a produrre l'effetto estintivo della pena. Trattasi di un tema che, sebbene non espressamente dedotto nella precedente istanza, è stato poi diffusamente analizzato dal Tribunale nell'istp-r -a del [OSCURATO:DATA_NASCITA].5.2. Pare infine opportuno precisare - quanto alla richiesta di riqualificazione del ricorso in opposizione - come il principio della conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto, ricavabile dalla lettera dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., possa operare soltanto allorquando l'atto di impugnazione proposto presenti tutti i requisiti - sostanziali e formali - del diverso mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre. Risulta invece inammissibile l'impugnazione proposta con l'utilizzo di uno strumento diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto - come accade nel caso di specie - si possa desumere «che la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, dep. 2018, Lomagistro, Rv. 273149 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo indicare in tremila euro - in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som