CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02981/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Giudice di pace l'aveva condannato per il reato di lesioni personali; - che il primo motivo di ricorso - al di là della sua formale enunciazione - si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); - che il secondo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che non possono, invece, essere liquidate le spese della parte civile poiché «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria» (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così dec