CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/C16/1952 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mandrile, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Campobasso dichiarava la inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino avverso la sentenza del 27 settembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro ascritto, di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, 110 e 317 cod. pen. Rilevava la Corte territoriale come l'atto di impugnazione dovesse considerarsi non ammissibile in quanto il Pubblico Ministero, dopo una breve premessa in fatto, al fine di giustificare le ragioni di dissenso si era limitato a rinviare al contenuto dell'allegata istanza con la quale la persona offesa, a mente dell'art.572 cod. proc. pen., aveva sollecitato il rappresentante della pubblica accusa a proporre impugnazione ad ogni effetto di legge. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 428 e segg., 581 e 591 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto la inammissibilità dell'impugnazione, benché nella stessa fossero state analiticamente esplicitate le ragioni del proprio dissenso rispetto alla gravata sentenza di proscioglimento di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso vada accolto. 2. Preliminarmente va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata; al contrario, il requisito di specificità può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile, ma non nell'ipotesi di un rinvio "per relationem" a queste ultime (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 41782 del 26/05/2016, Lonardi, Rv. 267864; conf., in seguito, Sez. 3, n. 15205 del 15/11/2019, dep. 2020, Capuano, Rv. 278915; e, in precedenza, Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci, Rv. 263016). Reputa questa Corte che la regula furis appena indicata debba trovare applicazione anche nel caso di presentazione dell'impugnazione ex art. 428 cod. proc. pen. avverso alla sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare. Ed infatti, se è vero che l'appello contro una siffatta sentenza ha la peculiare finalità di sollecitare il controllo da parte del giudice di secondo grado sul corretto esercizio da parte del giudice dell'udienza preliminare del potere di prognosi in ordine agli eventuali sviluppi della fase processuale e, dunque, sulla utilità dello svolgimento di un giudizio dibattimentale, è anche vero che non vi è ragione alcuna per escludere„ con riferimento a questo mezzo di impugnazione, l'operatività della norma generale dettata dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone che l'atto debba contenere, a pena di ammissibilità, la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Requisito che, anche nel caso di appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo delle argomentazioni che la part civile abbia eventualmente esposto nella sua istanza con cui abbia sollecitato l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del rappresentante della pubblica accusa. 3. Alla luce dei criteri interpretativi innanzi esposti, va rilevato come nel caso di specie la Corte di appello di Campobasso non abbia fatto corretta applicazione delle norme di legge penale processuale richiamate. Leggendo il contenuto dell'atto di appello che il Pubblico Ministero aveva presentato contro la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice dell'udienza preliminare nel processo a carico degli imputati elencati in epigrafe, si evince come l'organo impugnante non si fosse affatto limitato a richiamare le valutazioni espresse dal difensore della parte civile Cardinali nella istanza formulata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., ma come lo stesso avesse rappresentato una serie di ragioni in fatto e in diritto a sostegno della propria richiesta di consentire il vaglio dell'ipotesi accusatoria in un giudizio dibattimentale, nel quale sarebbe stato possibile un approfondimento dei tempi di indagine attraverso un'attività istruttoria da compiere nel c:ontraddittorio delle parti. Invero, a fronte di una motivazione abbastanza sintetica, quale quella contenuta nella appellata sentenza di non luogo a proc:edere, il Pubblico Ministero - lungi dal formulare una "laconica premessa in fatto (...) su aspetti della vicenda che risultano trattati (...) solo nella memoria della parte civile " (come sostenuto dalla Corte territoriale nella sentenza oggi in esame - con un atto tutt'altro che aspecifico aveva dettagliatamente descritto una serie di condotte che, all'esito delle investigazioni, sarebbero state poste dagli imputati, che ben avrebbero potuto integrare gli estremi di una concordata forma di abuso prevaricatore; aveva analiticamente e motivatamente censurato l'affermazione, contenuta nella sentenza di non luogo a procedere, secondo la quale non vi sarebbe stato alcun illegittimo abuso di funzioni in relazione all'adozione del provvedimento dirigenziale del febbraio 2018, di cui vi è riferimento nel capo d'imputazione; ed ancora, aveva richiamato lo specifico contenuto della informativa della polizia giudiziaria nella parte in cui erano state rappresentate una serie di circostanze sintomatiche della esistenza di una iniziativa dei pubblici agenti finalizzata alla coazione del privato, elementi dei quali nella sentenza di proscioglimento era stata omessa ogni valutazione. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno che procederà allo svolgimento di un nuovo giudizio di impugnazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con ri