CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 2020
Cassazione n. 06371/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17491-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro INPS - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587; -intimato - avverso la sentenza n. 2997/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il 28/12/2020; Ric. 2021 n. 17491 sez. ML -ud. 24-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale proposto dall'Inps, dichiarato inammissibile quello incidentale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione della odierna parte ricorrente volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], con versamento della contribuzione, per l’anno 2010, in ragione di redditi da lavoro autonomo, prodotti in relazione all’attività professionale per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale; 2. per quanto di maggiore rilievo, la Corte di merito ha escluso la prescrizione del credito contributivo, ritenendo che «l’omessa compilazione del riquadro RR costituisse un atto dolos amente preordinato ad occultare il credito» sicché il primo atto interruttivo risultava ricevuto in data 7.7.2016, ossia durante il periodo di sospensione della prescrizione; 3. avverso tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura; 4. l'I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; 6. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo, è dedotta motivazione illogic a e contraddittoria anche per violazione del D.Lgs. nr. 218 del 1997 in combinato disposto con l’art. 116 della legge nr. 388 del 2020 e con gli artt.2941, comma 8, e 2935 cod.civ. Si censura la sentenza della Ric. 2021 n. 17491 sez. ML -ud. 24-11-2022 -3- Corte d’appello per avere erroneamente interpretato la disciplina in materia di prescrizione; per non aver ritenuto l’assenza di dolo e colpa e, quindi, l’inapplicabilità delle sanzioni; 8. con il secondo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 25 e 26, dell’art. 3, comma 12, della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del DL nr. 98 del 2011, del D.Lgs. nr. 509 del 1994, del D.Lgs. nr. 103 del 1996, dell’art. 44, comma 2, del DL nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2004, per avere la Corte di appello erroneamente interpretato la normativa di disciplina degli iscritti agli ordini professionali; in ogni caso, per non aver la Corte di appello escluso l’abitualità della professione e considerato l’entità del reddito prodotto nell’anno 2010, inferiore alla soglia di euro 5.000,00; 9. le censure di cui ai motivi di ricorso possono congiuntamente esaminarsi. Esse, infatti, pongono una serie di questioni ripetutamente affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi che meritano conferma in questa sede; 10. in generale, va data continuità al principio di diritto secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità,non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017e plurime successive Ric. 2021 n. 17491 sez. ML -ud. 24-11-2022 -4- conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019); 11. va, altresì, ribadito, conformemente a Cass. nr . 4419 del 2021, che, nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto dellaL. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dalD.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18,comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. inL. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso laGestione sep arata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore allasoglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesimaGestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; 12.a chiarimento dell’espresso principio, Cass. nr. 29272 del 2022 ( in motivazione, § 17) ha osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata»; 13. quanto, invece, all’accertamento, ove necessario, del carattere abituale dell’attività professionale, il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente Ric. 2021 n. 17491 sez. ML -ud. 24-11-2022 -5- con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere diabitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti di cui si è detto, che il requisito dell'abitualitàdovrà essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex antedel libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione allaGestione separata alla produzione di un reddito superiore allasoglia di cui al D.L. n. 269 del 2003cit., art. 44, presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; 14. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011; 15. in ordine, poi, alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, si è osservato come la stessa decorra dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi adopera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. nr. 27950 del 2018, Cass. nr. 19403 del 2019, e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022, alla cui motivazione si rinviaex art. 118 disp. att. cod.proc.civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021) ovvero, con Ric. 2021 n. 17491 sez. ML -ud. 24-11-2022 -6- riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010; 16. con specifico riferimento al profilo della sospensione del decorso della prescrizione, deve, invece, rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. n. 19640 del 2018, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. nr. 21567 del 2014), con un accertamento, al riguardo, di esclusiva competenza del giudice di merito; 17. alla stregua delle indicate coordinate, con riferimento alla sentenza impugnata, deve osservarsi che: ✓ la Corte territoriale ha completamente pretermesso ogni indagine in merito alla specifica situazione professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], tanto in punto di reddito prodotto, quanto in termini di abitualità o meno della professione esercitata; ✓ inoltre, nell’affermare la sussistenza della causa di sospensione del termine di prescrizione, ha - sostanzialmente - motivato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto di una sorta di automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, automatismo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (v. n. 37529 del 2021; Cass. nr. 23313 del 2022 e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); ✓ infine, nulla ha espressamente argomentato in merito al regime sanzionatorio che, comunque, all’attualità, va regolato alla stregua dello ius superveniensrappresentato dalla pronuncia nr. 104 del 2022 della Corte Costituzionale sopra menzionata; 18. il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 17491 sez. ML -ud. 24-11-2022 -7- che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame in ordine ai profili innanzi enucleati; 19. al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso.Cassa la senten