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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09894/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 9 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Messina, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 25 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione ai reati di truffa ed indebito utilizzo di carta di credito in concorso.

Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria.

Considerato che i motivi relativi al reato di truffa, in punto di responsabilità e qualificazione giuridica, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano pagg. 6 - 8 sulla condotta decettiva delle imputate, consistita nell'aver indotto in errore la persona offesa, mediante un'artificiosa prenotazione alberghiera, sulla riferibilità della parte contrattuale a persona inesistente e sulla solvibilità attraverso l'indebito utilizzo di carte di credito, poi risultate do nate); ritenuto che le ulteriori censure, in punto di responsabilità per il reato satellite, oltre ad essere prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentite in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), ineriscono a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non specificamente devolute alla sua cognizione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 9 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Messina, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 25 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione ai reati di truffa ed indebito utilizzo di carta di credito in concorso. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. Considerato che i motivi relativi al reato di truffa, in punto di responsabilità e qualificazione giuridica, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano pagg. 6 - 8 sulla condotta decettiva delle imputate, consistita nell'aver indotto in errore la persona offesa, mediante un'artificiosa prenotazione alberghiera, sulla riferibilità della parte contrattuale a persona inesistente e sulla solvibilità attraverso l'indebito utilizzo di carte di credito, poi risultate do nate); ritenuto che le ulteriori censure, in punto di responsabilità per il reato satellite, oltre ad essere prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentite in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), ineriscono a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non specificamente devolute alla sua cognizione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13
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