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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11128/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32771/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, deducendo due motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della contestata recidiva; -difetto di motivazione quanto al mancato riconosc mento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p.

2. Con memoria in atti la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso con vittoria di spese.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. è manifestamente infondato risultando la sentenza impugnata sul punto congrua in fatto e corretta in diritto, avendo escluso che il danno in questione pari "nel suo complesso" ad euro 539,41 poteva essere considerato "modico o vile".

Né rileva in questa sede la contestazione, di puro fatto, secondo cui il danno effettivo sarebbe stato di importo inferiore.

La sentenza, quindi, si è condivisibilmente conformata al principio di diritto per cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 — 01.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro.4.1.

Non può procedersi alla liquidazione delle spese in favore della parte civile in applicazione del condivisibile principio secondo cui nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016 Cc. (dep. 19/10/2016 ) Rv. 268139 - 01, tenuto conto che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata ad insistere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza null' altro dedurre.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32771/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, deducendo due motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della contestata recidiva; -difetto di motivazione quanto al mancato riconosc mento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p. 2. Con memoria in atti la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso con vittoria di spese. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. è manifestamente infondato risultando la sentenza impugnata sul punto congrua in fatto e corretta in diritto, avendo escluso che il danno in questione pari "nel suo complesso" ad euro 539,41 poteva essere considerato "modico o vile". Né rileva in questa sede la contestazione, di puro fatto, secondo cui il danno effettivo sarebbe stato di importo inferiore. La sentenza, quindi, si è condivisibilmente conformata al principio di diritto per cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 — 01. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro.4.1. Non può procedersi alla liquidazione delle spese in favore della parte civile in applicazione del condivisibile principio secondo cui nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016 Cc. (dep. 19/10/2016 ) Rv. 268139 - 01, tenuto conto che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata ad insistere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza null' altro dedurre. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il
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