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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30867/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la, pur imprecisa, affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato non avrebbe offerto «una seppur minima giustificazione relativamente alle specifiche modalità e circostanze della ricezione», non è, nella sostanza, contraddetta dall'obiezione difensiva, che fa leva sulla dichiarazione resa in sede di esame da [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di avere prelevato l'arma, occultata all'interno di una cassettiera, al fine di sottrarne la disponibilità al figlio, preda, al tempo, di impulsi suicidi; che tale circostanza di fatto, peraltro sfornita di qualsivoglia, concreto riscontro, é del tutto inidonea a far dubitare della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, della natura clandestina dell'arma, priva di matricola perché frutto della trasformazione di una pistola a salve, della quale egli ha acquisito il possesso; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la, pur imprecisa, affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato non avrebbe offerto «una seppur minima giustificazione relativamente alle specifiche modalità e circostanze della ricezione», non è, nella sostanza, contraddetta dall'obiezione difensiva, che fa leva sulla dichiarazione resa in sede di esame da [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di avere prelevato l'arma, occultata all'interno di una cassettiera, al fine di sottrarne la disponibilità al figlio, preda, al tempo, di impulsi suicidi; che tale circostanza di fatto, peraltro sfornita di qualsivoglia, concreto riscontro, é del tutto inidonea a far dubitare della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, della natura clandestina dell'arma, priva di matricola perché frutto della trasformazione di una pistola a salve, della quale egli ha acquisito il possesso; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 30867/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris