CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 23772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 09/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti alTribunale di Sorveglianza di Bari per l’esame delle richieste di benefici.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bariha dichiarato, de plano, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., l’inammissibilità delle istanzedi misure alternative proposte da [OSCURATO:PERSONA], in ragione, quanto all’affidamento inprova ed alla detenzione domiciliare, dell’entità della residua pena espianda, superiore aiquattro anni, e per la mancata allegazione di documentazione comprovante l'esistenza di2. Avverso detto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pierno, reclamo al Tribunale di sorveglianza, successivamente riqualificato come ricorsoper cassazione.Con un unico motivo deduce il travisamento degli atti, consistito nell’avere il giudiceindicato una pena residua da espiare superiore a quattro anni e, su tale presupposto,dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare,nonostante l’avvenuta concessione, in data antecedente al 09/02/2026 (data d emissionedell’impugnato decreto), di due provvedimenti di liberazione anticipata (ritualmente prodottiin copia), dai quali risulta una pena residua espianda da parte del condannato, inferiore alpredetto limite.3. I l difensore dell ’ imputato ha inoltre depositato in att i una rinunciaall ’ impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta, dopo avere evidenziato come la rinuncia all’impugnazione non risultava corredatadalla necessaria procura speciale da parte del ricorrente (con conseguente inefficacia), haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissionedegli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’esame delle richieste di benefici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, come riqualificato, è fondato.2. Deve preliminarmente rilevarsi l’inefficacia della rinuncia al ricorso per cassazionedepositata dal difensore, poiché l’atto non risulta sottoscritto personalmente dal ricorrentené il difensore risulta munito di procura speciale. La rinuncia all’impugnazione, infatti, noncostituendo esercizio del diritto di difesa, richiede una manifestazione inequivoca dellavolontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (exmultis Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01).3. Tanto premesso, il decreto impugnato ha dichiarato inammissibili, de plano, leistanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare sulpresupposto che la pena residua da espiare da parte dell’istante fosse superiore al limitedi quattro anni; tale valutazione, tuttavia, non si confronta con i provvedimenti di liberazioneanticipata che, secondo quanto dedotto dal ricorrente e documentato mediante produzionein atti, erano già stati emessi in data antecedente alla decisione e incidevano direttamentesulla quantificazione della pena ancora da espiare.Tale verifica, del resto, doveva essere compiuta avendo riguardo alla situazioneesistente al momento della decisione, posto che, in tema di misure alternative alladetenzione, la valutazione relativa alla ammissibilità della richiesta in relazione alla penaresidua da espiare deve fare riferimento non al momento di presentazione della stessa maa quello della decisione. (Sez. 1, n. 1787 del 30/10/2019, dep. 2020, Corrado, Rv. 277885 -01).Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità è stata fondata su un presuppostonon coerente con il dato documentale rilevante ai fini della verifica della soglia di accessoai benefici richiesti.4. Alla luce delle esposte considerazioni, deve, pertanto, disporsi l’annullamento delprovvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovogiudizio. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBari.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]