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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 29373/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 2 maggio 2019, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 4 luglio 2022 con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 1 di reclusione.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'ammissibilità dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, secondo la difesa tale atto doveva essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 633 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla natura permanente del reato di occupazione abusiva.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 633 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di occupazione abusiva.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. peri. ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha correttamente ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero indica, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure avverso la sentenza di primo grado ed espone adeguatamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (vedi pag. 2 della sentenza impugnata) con conseguente insussistenza dell'eccepita Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha correttamente applicato il consolidato principio di diritto secondo cui il reato di cui all'art. 633 cod. pen. ha natura permanente la cui consumazione perdura per tutto il tempo in cui si protrae l'occupazione sine titulo con conseguente decorrenza del termine di prescrizione solo dal momento ( i in cui l'occupante si allontana dall'immobile o cori dall'accertamento giurisdizionale del fatto (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 17597 del 31/03/2023, Borriello, non massimata).

In applicazione di tale principio ermeneutico i giudici di appello hanno correttamente affermato che il primo giudice ha dichiarato la prescrizione del reato contestato sull'erroneo presupposto della natura istantanea del delitto di cui all'art. 633 cod. pen. (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.

I giudici di appello, con motivazione coerente alle risultanze istruttorie e priva di illogicità, hanno ritenuto l'imputato responsabile del reato contestatogli in considerazione della pluriennale occupazione abusiva dell'immobile di proprietà del Comune in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo.

La difesa non si confronta con tali argopnntazioni, limitandosi ad affermare in modo generico ed - apodittico che il DI IRO_SA proprio a seguito della prolungata occupazione, avrebbe maturato un diritto di proprietà «idoneo a scriminare la condotta contestata», affermazione priva di alcun fondamento giuridico e giurisprudenziale.

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, infatti, si è limitato a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argoment:azioni espresse dai giudici di appello in ordine alla gravità dei fatti contestati e senza qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della mininnale pena irrogata nei suoi confronti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 2 maggio 2019, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 4 luglio 2022 con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 1 di reclusione. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'ammissibilità dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, secondo la difesa tale atto doveva essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 633 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla natura permanente del reato di occupazione abusiva. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 633 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di occupazione abusiva. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. peri. ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha correttamente ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero indica, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure avverso la sentenza di primo grado ed espone adeguatamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (vedi pag. 2 della sentenza impugnata) con conseguente insussistenza dell'eccepita Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito ha correttamente applicato il consolidato principio di diritto secondo cui il reato di cui all'art. 633 cod. pen. ha natura permanente la cui consumazione perdura per tutto il tempo in cui si protrae l'occupazione sine titulo con conseguente decorrenza del termine di prescrizione solo dal momento ( i in cui l'occupante si allontana dall'immobile o cori dall'accertamento giurisdizionale del fatto (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 17597 del 31/03/2023, Borriello, non massimata). In applicazione di tale principio ermeneutico i giudici di appello hanno correttamente affermato che il primo giudice ha dichiarato la prescrizione del reato contestato sull'erroneo presupposto della natura istantanea del delitto di cui all'art. 633 cod. pen. (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione coerente alle risultanze istruttorie e priva di illogicità, hanno ritenuto l'imputato responsabile del reato contestatogli in considerazione della pluriennale occupazione abusiva dell'immobile di proprietà del Comune in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo. La difesa non si confronta con tali argopnntazioni, limitandosi ad affermare in modo generico ed - apodittico che il DI IRO_SA proprio a seguito della prolungata occupazione, avrebbe maturato un diritto di proprietà «idoneo a scriminare la condotta contestata», affermazione priva di alcun fondamento giuridico e giurisprudenziale. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, infatti, si è limitato a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argoment:azioni espresse dai giudici di appello in ordine alla gravità dei fatti contestati e senza qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della mininnale pena irrogata nei suoi confronti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 29373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris