CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - e la memoria redatta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 maggio 2021 (dep. il 13 maggio 2021) la Corte di appello di Roma — provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito della sentenza di questa Corte in data 11 novembre 2020 - ha rigettato l'istanza, avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Danilo GUADAGNOLI, di applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti di calunnia, perpetrati mediante la falsa denuncia dello smarrimento di assegni, giudicati con due sentenze della Corte di appello di Roma (rispettivamente, quella emessa il giorno 8 aprile 2015, irrevocabile il 9 febbraio 2017, relativa a una calunnia commessa il 13 ottobre 2008; e quella del 18 dicembre 2015 dalla Corte di appello di Roma, irrevocabile il 15 giugno 2017, relativa a due ipotesi di calunnia commesse il 26 maggio e il 28 luglio 2008). 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del GUADAGNOLI, denunciando - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli art. 627, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con la requisitoria scritta del 6 dicembre 2021, ha chiesto ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria del 7 gennaio 2021, il difensore del ricorrente ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in violazione dei princìpi di diritto posti dalla sentenza rescindente. Quest'ultima, infatti, aveva censurato la prima ordinanza - emessa dal medesimo Giudice dell'esecuzione - per non aver analizzato la prospettazione del condannato relativa alla causale sottesa ai delitti in discorso e, in particolare, per non aver vagliato i vari indici sintomatici prospettati nell'istanza originaria (identità delle violazioni, commissione dei reati in tempo circoscritto e con modalità analoghe), rilevando che rispetto a essi l'argomento inerente alla biografia penale del reo, pur non eccentrico, risultava ex se inidoneo a sorreggere la decisione di rigetto. Ciononostante il Giudice del rinvio, pur avendo avuto riguardo agli elementi sintomatici prospettati dal GUADAGNOLI, ne avrebbe disconosciuto l'importanza, affermando che da soli non possano condurre a ritenere la sussistenza in capo all'imputato del medesimo disegno criminoso allorché ha commesso tutti i delitti de quibus. E così avrebbe disatteso il dictum della detta sentenza illegittimità.Inoltre, la motivazione dell'ordinanza sarebbe viziata da manifesta illogicità. Anzitutto, nella parte in cui ha affermato che chi ha precedenti o carichi pendenti per ricettazione, falsità materiale e truffe sia necessariamente privo di credibilità per il sistema bancario e finanziario, così ponendo un argomento del tutto privo di fondamento (atteso che le verifiche compiute al fine di concedere un credito non hanno ad oggetto i precedenti penali di chi lo ha richiesto, cui gli enti creditizi non hanno accesso, bensì la sola verifica della regolarità dei pagamenti da parte sua) a sostegno della infondatezza della prospettazione dell'imputato, il quale ha !:;empre affermato di aver commesso le calunnie in discorso per mantenere il proprio merito creditizio. In secondo luogo, nella parte in cui - sempre al fine di escludere che il GUADAGNOLI abbia commesso le calunnie per proteggere il proprio merito creditizio - ha evidenziato che i delitti di calunnia in data 13 ottobre 2008 (giudicati con sentenza del giorno 8 aprile 2015 dalla Corte di appello di Roma) sono stati posti in esse al fine di consentire alla compagna del ric:orrente l'acquisto di gioielli (assumendo un debito che il GUADAGNOLI ben sapeva di non potere onorare); ed ha tratto da ciò l'inclinazione del ricorrente a reiterare violazioni della stessa specie, in quanto tali obbligazioni non sono state assunte per continuare a svolgere attività lavorativa ma per l'acquisto di beni voluttuari. Sotto tale secondo profilo, la Corte di merito avrebbe compiuto l'illogica sovrapposizione di due distinti momenti psicologici del soggetto agente, confondendo la causale delle accuse calunniose - profilo da considerare in ossequio alla sentenza di annullamento con rinvio -, ossia lo scopo perseguito con la commissione dei reati giudicati (proteggere il proprio merito creditizio), con la diversa causale dell'assunzione delle obbligazioni poi non onorate. 2. La sentenza rescindente ha annullato la prima ordinanza del Giudice dell'esecuzione: - poiché essa non aveva effettivamente analizzato gli indici sintomatici addotti dal ricorrente a sostegno della sussistenza di un unico disegno criminoso allorché ha commesso i delitti de quibus (ed aveva pure erroneamente collocato nel tempo la transazione, stipulata da Alessandra FACILLA, compagna del GUADAGNOLI, che ha preceduto l'emissione degli assegni cui inerisce la condotta calunniosa del 13 ottobre 2018); - e poiché «l'argomento inerente alla biografia penale del reo - certamente non eccentrico, siccome inerente a un indicatore utile per distinguere il disegno criminoso unitario dallo stile di vita deviante - si profila[va] ex se inidoneo a sorreggere la conclusione raggiunta». Ed ha rinviato al Giudice di merito perché provvedesse in ossequio ai principi di diritto secondo cui:- «in executivis, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di - o anche l'interesse primario ad - allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, atteso che tali elementi possono essere anche indici sintomatici - non dell'attuazione di un progetto criminoso unitario quanto piuttosto - di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (arg. anche ex Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580)»; - atteso che «"il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)». 3. L'ordinanza impugnata ha rilevato l'omogeneità delle condotte delittuose cui inerisce l'istanza (tutte violazione dell'art. 368 cod. pen. relative ad assegni, commesse attraverso la presentazione di false denunce di smarrimento) e la contiguità temporale di esse (così non riproducendo il medesimo errore relativo alla menzionata transazione). Tuttavia, la Corte ha escluso che il GUADAGNOLI abbia agito in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in particolare al fine di proteggere il proprio merito creditizio, sulla scorta del seguente ordine di considerazioni. Da una parte, ha evidenziato che„ già prima delle condotte delittuose oggetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. (che si collocano del 2008), in particolare già nel 2004 il GUADAGNOLI aveva riportato condanna per sedici reati (truffe, ricettazioni, falsità materiali) e vi erano numerose pendenze a suo carico (per ricettazione e falsi). E ha ritenuto che tale dato: - non solo escludesse «la credibilità dell'istante presso il sistema bancario e finanziario» prima della commissione delle calunnie de quibus; - ma anche che deponesse per l'adozione da parte del GUAIDAGNOLI di uno stile di vita deviante, richiamando sul punto il dictum della sentenza rescindente, che ha affermato che - quantunque si tratti di un elemento di per sé insufficiente - «la biografia penale del reo» non costituisce un profilo eccentrico al fine della chiesta decisione, poiché attiene « a un indicatore utile» proprio per distinguere il disegno criminoso unitario dallo stile di vita deviante». E proprio sotto tale ultimo profilo, nell'avere riguardo alle specifiche condotte per cui il GUADAGNOLI ha riportato condanna per calunnia, la Corte di appello, ha individuato un tratto distintivo tra quelle giudicate con le distinte pronunce sopra indicate, rilevando che se quelle giudicate con la sentenza del 18 dicembre 2015 erano state poste in essere in relazione ad assegni consegnati per restituire prestiti ricevuti dal GUADAGNOLI in un momento di difficoltà economica, la condotta oggetto della sentenza in data 8 aprile 2015, relativa agli assegni dati per consentire alla compagna di tenere gioielli che ella non poteva pagare, attiene all'assunzione da parte dello stesso GUADAGNOLI di un debito nella consapevolezza di non poterlo onorare (proprio perché conscio delle proprie difficoltà economiche) e con la coscienza che avrebbe utilizzato «lo strumento della falsa denuncia» per impedire il pagamento dei titoli: ciò è stato ritenuto dalla Corte di merito un dato dimostrativo che tale ultimo agire illecito calunnie non fosse funzionale a tutelare il proprio rapporto con le banche, bensì espressione dell'inclinazione dello stesso GUADAGNOLI a delinquere secondo le contingenti opportunità che gli si sono presentate e non anche in ossequio al medesimo disegno unitario e anticipato da lui addotto. In tal modo il Giudice dell'esecuzione ha compiuto il più ampio vaglio che questa Corte gli aveva demandato; non ha valorizzato ex se i trascorsi criminali del GUADAGNOLI, ma li ha apprezzati allorché li ha considerati unitamente alle specifiche condotte delittuose oggetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.; ha dato una lettura congrua e logica di queste ultime, non sindacabile in questa sede, segnatamente nella parte in cui ha ritenuto - sulla scorta dei predetti elementi - che il ricorrente abbia dato in pagamento assegni per consentire alla compagna di tenere per sé beni voluttuarie con l'intenzione (già all'origine) di non onorare il proprio debito. Sotto tale profilo, dunque, non si ravvisa con evidenza l'addotta illogicità della motivazione ed anzi il ricorso non si è confrontato compiutamente con la motivazione. E la tenuta logica del detto impianto argomentativo non è inficiata dall'asserto, pure oggetto di censura, secondo cui il GUADAGNOLI aveva perso già la propria credibilità presso il sistema bancario a cagione delle condanne riportate e dei procedimenti penali instaurati nei suoi confronti, perché l'iter sopra esposto ha escluso che potessero essere incluse nell'unico disegno criminoso (volto a tutelare il proprio merito creditizio del ricorrente) le calunnie correlate al pagamento dei gioielli per il diverso e già esaustivo ordine di ragioni sopra indicato relativo, che ritenuto frutto di determinazione estemporanea e di una scelta di vita ispirata alla sistematica commissione di reati.4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2022. Il Consigliere