CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31021/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Ischia, via L.do Mazzella n. 162, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro A.S.L. NAPOLI 2 NORD, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro della valle n. 4, presso lo studio dell'avv.Mario T uccillo ; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 3976/2018 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 22/8/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con citazione notificata il 4-7 agosto,[OSCURATO:PERSONA], premesso che era proprietaria di un edificio di due piani ad uso abitativo, sito in [OSCURATO:PERSONA] e caratteri zzato, al primo piano, da una terrazza a livello, munita, sul lato sud-est, di ringhiera con Oggetto: Distanze affaccio sul confinante e sottostante fondo della A.S.L. 2, che quest'ultima stava erigendo lungo il confine nord - est della terrazza, previo rilascio di parere urb anistico e concessione edilizia e approvazione del progetto definitivo e della sua variante, un edificio a distanza inferior e ai 10 mt. dalla parete finestrata, come prescritto dall’art. 9 del D.M. 2 Aprile 1968, e che, in tal modo, erano state anche violate le distanze dalle sue vedute, ed [OSCURATO:PERSONA] e Teresa, che , assieme ad essa, lamentavano la lesione del diritto alla salute derivante dalla realizzazione della sala mortuaria addossata al muro di sostegno delloro terrazzo, dalle esalazioni promananti dalla stessa e dalle ripercussioni sull’abitabilità della dimora, cit arono in giudizio , unitamente ai congiunti conviventi,la A.S.L. 2, onde ottenere la sua condanna all'arretramento di tutte le opere fronteggianti il proprio edificio fino alla distanza di metri 10 dallo stesso, con divieto di realizzare costruzioni in violazione della distanza, all'arretramento di tutte le opere site a meno di metri tre dalle vedute, con divieto di realizzare opere di ogni genere in violazione di tale distanza, e all'arretramento della camera mortuaria fino alla distanza ritenuta necessaria ex art. 890 cod. civ. per evitare nocumento al proprio fondo , in ragione del pregiudizio arrecato alla loro salute psichica e fisica. Costituitasi in giudizio, la A.S.L. 2 chiese il rigetto della domanda, sostenendo di essersi attenuta ai provvedimenti concessori, di aver edificato i primi due livelli della struttura da adibire a residenza per anziani al di sotto del fabbricato attoreo e alla terrazza, così da non consentire alcuna veduta, e di aver realizzato il terzo piano arretrato, rispetto ai piani inferiori, alla distanza di 10 mt., negò l'esistenza di una servitù di veduta per la presenza di un muro, chiesto dagli attori, in luogo della preesistente ringhiera, e indicò come dovuta per legge la realizzazione di una sala mortuaria, ubicata sotto il terrapieno e non visibile dal fabbricato degli attori, giudicando emulativa la relativa domanda. Con sentenza n. 268 / 2010 del 28 maggio 2010, il T ribunale di Napoli-S ezione distaccata di Ischia, rigettò le domande attore e. Il giudizio d'appello , incardinato dai medesimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il 13 luglio 2011, nel quale si costituì la A.S.L. N A 2 NORD, subentrata allaA.S.L. NA 2, proponendo appello incidentale volto ad ottenere la declaratoria di insussistenza della giurisdizione ordinaria sulla domanda di arretramento della struttura e la liquidazione delle spese anche delle fasi cautelari, si conclusecon la sentenza n. 3976 / 2018 , pubblicata il 22 agosto 2018, con la quale la Corte d'appello di Napoli , in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dichiar ò il difetto di gi urisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo quanto alla domanda di arretramento e demolizione del fabbricato realizzato in violazione delle distanze di legge, rigettando per il resto i motivi d'appello sia principale, sia incidentale, compensando le spese del doppio grado del giudizio e ponendo i costi della consulenza a carico della parte appellante. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Si difende con controricorso la A.S.L. Napoli 2 Nord, illustrato anche con memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto attraverso il richiamo agli artt.873 e 907 cod. civ ., al D.M. 2 Aprile 1968 , n. 9 e all’art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., si lamenta che la Corte partenopea avesse fondato la pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario sulla base di principi afferenti alle espropriazioni per pubblica utilità e alle relativ e leggi e che tale motivazione non fosse in linea con la fattispecie, la quale non era iniziata con l'avvio di procedimento espropriativo, ma era consistita in attività edificatoria, sia pure di pubblico interesse, soggetta, quanto alla giurisdizione, all'articolo 34d.lgs. n. 80 del 1998 e , dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario, differenziandosi, rispetto ai casi affrontati dalla Corte di cassazione e indicati in ricorso, per il solo soggetto costruttore (il Comune). 2. Osserva il Collegio come non risulti effettuata la notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che furono parti dei due gradi del giudizio di merito e rispetto ai quali si profila il litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, il quale si verifica quando la presenza di più parti nei giudizi di merito debba necessariamente persistere anche in sede di legittimità, onde evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Pertanto, deve ordinarsi ai ricorrenti di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dando, a tal fine, termine di giorni 40 dalla comuni