Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00958/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lo di Bologna, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria difensiva del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e del prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, in sede esecutiva,le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso l’ordinanza in data 12 giugno 2023 della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato le istanze di revoca della confisca dei beni nell’ambito del processo a carico di suo marito, [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., condannato,in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per numerose violazioni tributarie, fallimentari e altro con sentenza in data 29 aprile 2014 del Tribunale di Piacenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] in fatto di agire in qualità di terza, sia come legale rappresentante della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sia in proprio avendo acquisito la quota totalitaria della società, iure successionis, dalla zia [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione di indagata nell’ambito del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stata archiviata.

Presenta un unico ricorso affidato a due motivi, il primo relativo a lei personalmente e il secondo relativo alla società.

Con il primo lamenta il vizio di motivazione della confisca della quota totalitariadella E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perché sostiene che la zia ha realmente ed effettivamente acquistato la stessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. verso il corrispettivo di euro 1.500.000 e nega che il marito si sia ingerito nella gestione sociale dopo la cessione.

Eccepisce, in particolare, la contraddittorietà e l’illogicità intrinseca della motivazione e il travisamento della prova con riferimento ai seguenti atti: la mancata sottoscrizione della transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in data 3 luglio 2019; la sentenza del Tribunale di Piacenza del 29 aprile 2014, nella parte relativa alle intercettazioni comprovanti l’appropriazione indebita; il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti 119/2020 SIEP, relativo ai periodi di custodia cautelare del [OSCURATO:PERSONA].

Contesta che l’assenza di sottoscrizione della transazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse indicativa della fittizietà dell’operazione, trattandosi di copia nella disponibilità della società che non necessitava di essere sottoscritta; precisa che le conversazioni intercettate in ambientale tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’amministratore di diritto della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano avvenute quando la quota era sotto sequestro; ricorda che la lunga detenzione del [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inibito qualsiasi attività; osserva, infine, che l’operazione di conferimento degli immobili della società nel costituendo GEIE era stata inutilmente tentata dal precedente amministratore prima che [OSCURATO:PERSONA] assumesse la carica di amministratore unico della società dopo il dissequestro e la restituzione delle quote da parte del Tribunale di Piacenza.

Con il secondolamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca diretta degli immobili della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000,ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., una volta esclusa la fittizietà della cessione della quota totalitaria della E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] memoria la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce gli argomenti già svolti in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsisono manifestamente infondat i perché generici, rivalutativi e disancorati dalle analitiche e precise motivazioni di rigetto esposte nell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale di Piacenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per reati tributari, fallimentari e altro, e ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro.

In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ha identificato il profitto da confiscare nei beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale, e precisamente nella proprietàdella E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggetto della cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ad [OSCURATO:PERSONA], e nei beni immobili di questa.

Con ordinanza in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le istanze di revoca della confisca presentate da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le opposizioni.Nel rispondere alle censure, ha evidenziato i limiti dell’ordinanza de l Tribunale del riesame di Piacenza che in data 14 luglio 2014 aveva dissequestrato la quota restituendola all’avente diritto in assenza dei presupposti del sequestro per equivalente, sia perché la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata archiviata, sia perché vi era il riscontro documentale del pagamento del prezzo.

Ha osservato, infatti, che la cognizione del Tribunale del riesame era stata parziale perché la decisione era stata presa dopo la deliberazione della sentenza di condanna ma prima del deposito dei motivi relativi alla confisca diretta, e non per equivalente, dei beni distratti.

Ha poi ricordato che era stato accertato in modo irrevocabile che il pagamento del corrispettivo della cessione era stato reale ed effettivo, ma era stato eterodiretto daPaola [OSCURATO:PERSONA] (evidentemente non in buona fede), delegata a operare sui conti della zia [OSCURATO:PERSONA], ottantunenne all’epoca dell’operazione fraudolenta e con lei convivente, già affetta da decadimento cognitivo (era poi deceduta il 9 agosto 2021), la quale aveva ammesso di aver acquistato la società per aiutare la nipote e il marito.

Infatti, con sentenza del 27 giugno 2011 la Commissione tributariaaveva accertato un debito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per circa 27 milioni di euro.Successivamente a tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto i seguenti atti distrattivi della società: a) in data 13 luglio 2011 aveva ceduto la quota della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla zia della moglie, ma aveva continuato a gestire la società con l’ausilio di un suo ex dipendente, [OSCURATO:PERSONA], nominato amministratore di diritto, mentre la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata in assemblea dal commercialista di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA]; b) in data 17 agosto 2011 aveva affittato gli unici due rami d’azienda operativi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nella neo costituita F.G. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di proprietà di due suoi dipendenti; c) in data 20 ottobre 2011 aveva conferito gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] in un G.E.I.E. appositamente costituito a Londra tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e la società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal cugino della moglie.

Nel ricorso per cassazione e nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA] ha insist ito sull’illegittimità della confisca , reiterando i medesimi argomenti già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, e cioè la congruità del prezzo pagato per la cessione, l’impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di ingerirsi nella gestione societaria a causa dei periodi di detenzione, la decisionedella [OSCURATO:PERSONA] di non conferire gli immobili nel G.E.I.E. dopo il dissequestro della quota, le conversazioni intercettate in ambientale tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sulla distrazione dei fondi della società quando la quota era ancora sequestrata.

Non ha confutato però le numerose ulteriori e decisive circostanze valorizzate dall’ordinanza a dimostrazione della frode, e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto la E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dopo la condanna tributaria; che la cessione era stata effettuata in favore della zia che versava in una condizione di totale fragilità per l’età avanzata, per la convivenza con la nipote e per ildecadimento cognitivo che la rendeva incapace di gestire le proprie sostanze patrimoniali e di amministrare una società; che il pagamento del prezzo era avvenuto con denaro la cui provenienza non era stata interamente ricostruita e,in parte, in seguito a una svantaggiosa operazione di disinvestimento di titoli dell’anziana, la quale aveva ammesso di aver voluto sostenere economicamente ifamiliari.

Le considerazioni svoltedalla difesa in merito a l l a scissione tra la proprietà e l’amministrazione,funzionali a sostenere la legittimità delle nomine del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA],presuppongono una dinamica societaria fisiologica, che la Corte di appello ha dimostrato essereincompatibile con l’accertata amministrazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA], con motivazione logica ed esauriente.

I periodi di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], il tentativo desistito di conferire gli immobili nel G.E.I.E., l’accordo distrattivo di fondi della società con il [OSCURATO:PERSONA], tutte circostanze che nella prospettiva difensiva valgono a escludere l’ingerenza del [OSCURATO:PERSONA], sono, a ben vedere, irrilevanti e comunque inidonee a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale che, ancora una volta, non illogicamente, ha interpretatola mancata sottoscrizione della transazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] come sintomatica della sua estraneità alla società.

La ricorrente ha dichiarato che non era necessario conservare agli atti della società una copia del documento sottoscritto da tutti i paciscenti, ma ha omesso di produrre l’originale per confutare la deduzione logica della Corte di appello.

In definitiva, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere che la cessione della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non sia stata fraudolenta, è manifestamente infondato.

Tale epilogo consente di ritenere assorbito il secondo motivo.

La Corte di appello ha chiarito che la società è stata confiscata in via diretta in quanto bene fuoriuscito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in frode della pretesa erariale.

La tesi difensiva secondo cui la E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e i beni immobili in essa ricompresi non potevano essere oggetto di confisca diretta perché il debito fiscale era della [OSCURATO:PERSONA] è destituita di fondamento perché la E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era un bene della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e siccome è stato ceduto fraudolentemente costituisce il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 nella sua interezza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Bologna, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria difensiva del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e del prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, in sede esecutiva,le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso l’ordinanza in data 12 giugno 2023 della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato le istanze di revoca della confisca dei beni nell’ambito del processo a carico di suo marito, [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., condannato,in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per numerose violazioni tributarie, fallimentari e altro con sentenza in data 29 aprile 2014 del Tribunale di Piacenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] in fatto di agire in qualità di terza, sia come legale rappresentante della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sia in proprio avendo acquisito la quota totalitaria della società, iure successionis, dalla zia [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione di indagata nell’ambito del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stata archiviata. Presenta un unico ricorso affidato a due motivi, il primo relativo a lei personalmente e il secondo relativo alla società. Con il primo lamenta il vizio di motivazione della confisca della quota totalitariadella E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perché sostiene che la zia ha realmente ed effettivamente acquistato la stessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. verso il corrispettivo di euro 1.500.000 e nega che il marito si sia ingerito nella gestione sociale dopo la cessione. Eccepisce, in particolare, la contraddittorietà e l’illogicità intrinseca della motivazione e il travisamento della prova con riferimento ai seguenti atti: la mancata sottoscrizione della transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in data 3 luglio 2019; la sentenza del Tribunale di Piacenza del 29 aprile 2014, nella parte relativa alle intercettazioni comprovanti l’appropriazione indebita; il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti 119/2020 SIEP, relativo ai periodi di custodia cautelare del [OSCURATO:PERSONA]. Contesta che l’assenza di sottoscrizione della transazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse indicativa della fittizietà dell’operazione, trattandosi di copia nella disponibilità della società che non necessitava di essere sottoscritta; precisa che le conversazioni intercettate in ambientale tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’amministratore di diritto della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano avvenute quando la quota era sotto sequestro; ricorda che la lunga detenzione del [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inibito qualsiasi attività; osserva, infine, che l’operazione di conferimento degli immobili della società nel costituendo GEIE era stata inutilmente tentata dal precedente amministratore prima che [OSCURATO:PERSONA] assumesse la carica di amministratore unico della società dopo il dissequestro e la restituzione delle quote da parte del Tribunale di Piacenza. Con il secondolamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca diretta degli immobili della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000,ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., una volta esclusa la fittizietà della cessione della quota totalitaria della E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] memoria la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce gli argomenti già svolti in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsisono manifestamente infondat i perché generici, rivalutativi e disancorati dalle analitiche e precise motivazioni di rigetto esposte nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Piacenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per reati tributari, fallimentari e altro, e ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro. In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ha identificato il profitto da confiscare nei beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale, e precisamente nella proprietàdella E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggetto della cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ad [OSCURATO:PERSONA], e nei beni immobili di questa. Con ordinanza in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le istanze di revoca della confisca presentate da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le opposizioni.Nel rispondere alle censure, ha evidenziato i limiti dell’ordinanza de l Tribunale del riesame di Piacenza che in data 14 luglio 2014 aveva dissequestrato la quota restituendola all’avente diritto in assenza dei presupposti del sequestro per equivalente, sia perché la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata archiviata, sia perché vi era il riscontro documentale del pagamento del prezzo. Ha osservato, infatti, che la cognizione del Tribunale del riesame era stata parziale perché la decisione era stata presa dopo la deliberazione della sentenza di condanna ma prima del deposito dei motivi relativi alla confisca diretta, e non per equivalente, dei beni distratti. Ha poi ricordato che era stato accertato in modo irrevocabile che il pagamento del corrispettivo della cessione era stato reale ed effettivo, ma era stato eterodiretto daPaola [OSCURATO:PERSONA] (evidentemente non in buona fede), delegata a operare sui conti della zia [OSCURATO:PERSONA], ottantunenne all’epoca dell’operazione fraudolenta e con lei convivente, già affetta da decadimento cognitivo (era poi deceduta il 9 agosto 2021), la quale aveva ammesso di aver acquistato la società per aiutare la nipote e il marito. Infatti, con sentenza del 27 giugno 2011 la Commissione tributariaaveva accertato un debito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per circa 27 milioni di euro.Successivamente a tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto i seguenti atti distrattivi della società: a) in data 13 luglio 2011 aveva ceduto la quota della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla zia della moglie, ma aveva continuato a gestire la società con l’ausilio di un suo ex dipendente, [OSCURATO:PERSONA], nominato amministratore di diritto, mentre la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata in assemblea dal commercialista di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA]; b) in data 17 agosto 2011 aveva affittato gli unici due rami d’azienda operativi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nella neo costituita F.G. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di proprietà di due suoi dipendenti; c) in data 20 ottobre 2011 aveva conferito gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] in un G.E.I.E. appositamente costituito a Londra tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e la società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal cugino della moglie. Nel ricorso per cassazione e nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA] ha insist ito sull’illegittimità della confisca , reiterando i medesimi argomenti già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, e cioè la congruità del prezzo pagato per la cessione, l’impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di ingerirsi nella gestione societaria a causa dei periodi di detenzione, la decisionedella [OSCURATO:PERSONA] di non conferire gli immobili nel G.E.I.E. dopo il dissequestro della quota, le conversazioni intercettate in ambientale tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sulla distrazione dei fondi della società quando la quota era ancora sequestrata. Non ha confutato però le numerose ulteriori e decisive circostanze valorizzate dall’ordinanza a dimostrazione della frode, e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto la E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dopo la condanna tributaria; che la cessione era stata effettuata in favore della zia che versava in una condizione di totale fragilità per l’età avanzata, per la convivenza con la nipote e per ildecadimento cognitivo che la rendeva incapace di gestire le proprie sostanze patrimoniali e di amministrare una società; che il pagamento del prezzo era avvenuto con denaro la cui provenienza non era stata interamente ricostruita e,in parte, in seguito a una svantaggiosa operazione di disinvestimento di titoli dell’anziana, la quale aveva ammesso di aver voluto sostenere economicamente ifamiliari. Le considerazioni svoltedalla difesa in merito a l l a scissione tra la proprietà e l’amministrazione,funzionali a sostenere la legittimità delle nomine del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA],presuppongono una dinamica societaria fisiologica, che la Corte di appello ha dimostrato essereincompatibile con l’accertata amministrazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA], con motivazione logica ed esauriente. I periodi di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], il tentativo desistito di conferire gli immobili nel G.E.I.E., l’accordo distrattivo di fondi della società con il [OSCURATO:PERSONA], tutte circostanze che nella prospettiva difensiva valgono a escludere l’ingerenza del [OSCURATO:PERSONA], sono, a ben vedere, irrilevanti e comunque inidonee a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale che, ancora una volta, non illogicamente, ha interpretatola mancata sottoscrizione della transazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] come sintomatica della sua estraneità alla società. La ricorrente ha dichiarato che non era necessario conservare agli atti della società una copia del documento sottoscritto da tutti i paciscenti, ma ha omesso di produrre l’originale per confutare la deduzione logica della Corte di appello. In definitiva, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere che la cessione della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non sia stata fraudolenta, è manifestamente infondato. Tale epilogo consente di ritenere assorbito il secondo motivo. La Corte di appello ha chiarito che la società è stata confiscata in via diretta in quanto bene fuoriuscito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in frode della pretesa erariale. La tesi difensiva secondo cui la E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e i beni immobili in essa ricompresi non potevano essere oggetto di confisca diretta perché il debito fiscale era della [OSCURATO:PERSONA] è destituita di fondamento perché la E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era un bene della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e siccome è stato ceduto fraudolentemente costituisce il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 nella sua interezza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la
Sentenza Cassazione n. 00958/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris