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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24570/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili; letta la memoria a firma del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è rappresentata l'intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 giugno 2020, il Tribunale di Terni, in funzione di giudice d'appello, ha riformato la pronunzia di primo grado e ha assolto [OSCURATO:PERSONA], per aver agito in stato di legittima difesa, dal reato di lesione personale in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile Cozzella, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge processuale in relazione all'articolo 525 cod. proc. pen..La difesa lamenta la violazione del principio dell'immediatezza nella deliberazione della sentenza conseguente al termine della discussione dibattimentale, in considerazione dell'interruzione della camera di consiglio avvenuta senza una apparente giustificazione.

2.2. Con il secondo motivo è denunziata l'inosservanza della legge processuale in relazione agli articoli 192 e 236 cod. proc. pen..

La sentenza richiama il principio della "ragione più liquida", il quale viene utilizzato per velocizzare e sintetizzare l'esame di tutte le questioni sollevate ritenendo sufficiente attenzionare quella assorbente e/o dirimente che renderebbe inutile l'esame delle altre.

In tal modo il giudice ha, in maniera arbitraria, accolto la tesi della legittima difesa pur se in assenza di riscontri probatori e senza procedere alla disamina degli atti processuali.

Sussisterebbe dunque un travisamento della prova secondo quanto emerso nel giudizio di primo grado.

Inoltre, merita censura per difetto di tassatività dell'acquisizione del casellario penale e la conseguente valutazione del Giudice d'Appello, visto che è stato unicamente impiegato per sconfessare l'attendibilità della testimonianza della persona offesa e non per i fini indicati dalla norma 236 cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili.

4. È stata depositata memoria a firma del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è rappresentata l'intervenuta remissione di querela, con contestuale accettazione da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. L'intervenuta remissione e contestuale accettazione della querela è elemento sopravvenuto al ricorso che, oltre a far venir meno la procedibilità del reato (dal quale l'imputato è stato assolto in appello), incide sull'interesse della parte civile ricorrente a ulteriormente coltivare l'impugnazione proposta, ai soli effetti civili, avverso la pronunzia assolutoria.

Va infatti affermato che, in tema di impugnazione della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione, la sopravvenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, non determina l'estinzione del reato, in quanto assume il significato di una rinunzia implicita all'impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della stessa.

Si è infatti già condivisibilmente chiarito che, trattandosi di impugnazione proposta ai soli effetti civili, la remissione di querela non può incidere sui profili penali della sentenza impugnata e determinare, a seguito dell'accettazione del querelato, l'estinzione del reato, in quanto già ne era stata esclusa la sussistenza (in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 31924 del 18/06/2019, Rv. 276470).Gli stessi principi sono stati affermati in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato al quale si estenda, ai sensi dell'art. 155 cod. pen., la remissione di querela effettuata nei confronti del coimputato del medesimo reato, poiché essa, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza di una decisione assolutoria, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 20907 del 10/01/2020, Rv. 279433; Sez. 5, Sentenza n. 11795 del 05/02/2014, Rv. 260564).

3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza, ancor più se, come nella specie, risulta fondato uno dei motivi di ricorso (Sez.

U, Sentenza n. 31524 del 14/07/2004; Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, Sentenza n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785; Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017 -dep. 13/03/2018- Rv. 272308; in senso difforme, Sez. 5, Sentenza n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882; N. 31435 del 2012 Rv. 253229 - 01, N. 9831 del 2016 Rv. 267565 - 01, N. 23636 del 2018 Rv. 273325 - 01).

D'altronde, anche a voler considerare le note conclusive della difesa del ricorrente (con l'allegato verbale di remissione di querela sottoscritto dal Cozzella) come implicita rinunzia al ricorso, va ribadito che, in tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806; Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 09/01/2009, Rv. 242816).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili; letta la memoria a firma del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è rappresentata l'intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2020, il Tribunale di Terni, in funzione di giudice d'appello, ha riformato la pronunzia di primo grado e ha assolto [OSCURATO:PERSONA], per aver agito in stato di legittima difesa, dal reato di lesione personale in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile Cozzella, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge processuale in relazione all'articolo 525 cod. proc. pen..La difesa lamenta la violazione del principio dell'immediatezza nella deliberazione della sentenza conseguente al termine della discussione dibattimentale, in considerazione dell'interruzione della camera di consiglio avvenuta senza una apparente giustificazione. 2.2. Con il secondo motivo è denunziata l'inosservanza della legge processuale in relazione agli articoli 192 e 236 cod. proc. pen.. La sentenza richiama il principio della "ragione più liquida", il quale viene utilizzato per velocizzare e sintetizzare l'esame di tutte le questioni sollevate ritenendo sufficiente attenzionare quella assorbente e/o dirimente che renderebbe inutile l'esame delle altre. In tal modo il giudice ha, in maniera arbitraria, accolto la tesi della legittima difesa pur se in assenza di riscontri probatori e senza procedere alla disamina degli atti processuali. Sussisterebbe dunque un travisamento della prova secondo quanto emerso nel giudizio di primo grado. Inoltre, merita censura per difetto di tassatività dell'acquisizione del casellario penale e la conseguente valutazione del Giudice d'Appello, visto che è stato unicamente impiegato per sconfessare l'attendibilità della testimonianza della persona offesa e non per i fini indicati dalla norma 236 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili. 4. È stata depositata memoria a firma del difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è rappresentata l'intervenuta remissione di querela, con contestuale accettazione da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. L'intervenuta remissione e contestuale accettazione della querela è elemento sopravvenuto al ricorso che, oltre a far venir meno la procedibilità del reato (dal quale l'imputato è stato assolto in appello), incide sull'interesse della parte civile ricorrente a ulteriormente coltivare l'impugnazione proposta, ai soli effetti civili, avverso la pronunzia assolutoria. Va infatti affermato che, in tema di impugnazione della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione, la sopravvenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, non determina l'estinzione del reato, in quanto assume il significato di una rinunzia implicita all'impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della stessa. Si è infatti già condivisibilmente chiarito che, trattandosi di impugnazione proposta ai soli effetti civili, la remissione di querela non può incidere sui profili penali della sentenza impugnata e determinare, a seguito dell'accettazione del querelato, l'estinzione del reato, in quanto già ne era stata esclusa la sussistenza (in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 31924 del 18/06/2019, Rv. 276470).Gli stessi principi sono stati affermati in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato al quale si estenda, ai sensi dell'art. 155 cod. pen., la remissione di querela effettuata nei confronti del coimputato del medesimo reato, poiché essa, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza di una decisione assolutoria, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 20907 del 10/01/2020, Rv. 279433; Sez. 5, Sentenza n. 11795 del 05/02/2014, Rv. 260564). 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza, ancor più se, come nella specie, risulta fondato uno dei motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 31524 del 14/07/2004; Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, Sentenza n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785; Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017 -dep. 13/03/2018- Rv. 272308; in senso difforme, Sez. 5, Sentenza n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882; N. 31435 del 2012 Rv. 253229 - 01, N. 9831 del 2016 Rv. 267565 - 01, N. 23636 del 2018 Rv. 273325 - 01). D'altronde, anche a voler considerare le note conclusive della difesa del ricorrente (con l'allegato verbale di remissione di querela sottoscritto dal Cozzella) come implicita rinunzia al ricorso, va ribadito che, in tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806; Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 09/01/2009, Rv. 242816). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso i
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