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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00065/2026

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in persona del legale rapp.te pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico del foro di Velletri, giusta procura speciale in atti –ricorrenti – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore -resistenti- RISCOSSIONE – [OSCURATO:PERSONA]. 36 TER d.p.r. 600/73 –visto infedele - competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate –domicilio del trasgressore. avverso la sentenza n. 1341/6/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 10.5.2024, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] 50 [OSCURATO:SOCIETA] impugnavano davanti alla C.T.P. di Milano la cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo formale, ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, del Modello 730/2017 di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pavia, per aver apposto visto di conformità infedele, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]..

2. La C.T.P. di PAVIA rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. La C.T.R. della Lombardia, adita dai soccombenti, respingeva il gravame, con condanna al pagamento delle spese processuali.

4. Il [OSCURATO:PERSONA] 50 [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite al solo fine della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo–rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» i ricorrenti denunciano difetto di motivazione, non essendo comprensibile l’iter logico giuridico che ha condotto al rigetto del gravame.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Alla luce del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. ( conf.

Cass., ordinanza 6 luglio 2015, n. 13928; Cass., ordinanza 16 luglio 2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (conf.

Cass., ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257).

E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia — nella specie all'esame non sussistente — si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

1.3. Nel caso di specie, il ragionamento sotteso alla decisione impugnata appare apprezzabile, avendo il giudice del gravame aderito integralmente alle argomentazioni del giudice di primo grado, facendole proprie. 2.Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma,del d.lgs 241/1997 e dell’art 15 preleggi c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3,c.p.c.», le parti ricorrenti lamentano che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado abbiaviolato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.Lgs 241/97 che prevede: “2.

Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”.

Dalla piana lettura del dato normativo si evincerebbe che il Legislatore ha inteso conferire espressa competenza (funzionale) alla [OSCURATO:PERSONA] competente in ragione del domicilio fiscale (territoriale) del trasgressore - laddove unico trasgressore ipotizzabile per la condotta di cui all’art 39 in questione risulta il solo soggetto che può compiere l’infedele asseverazione (ovvero il RAF/CAF) e senza distinzione di sorta tra le violazioni di cui al comma 1 dell’art. 39 cit.

Sul punto, esaustiva e dirimente sarebbe la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione nelle recentissime sentenze nn. 11660, 11790, 11799, 11806 e 11818 tutte 2024 ed Ordinanze nn 14578, 14699, 14745, 14749, 14750, 14779, 14785, 14787, 14792 e 14796 tutte emesse nell’anno 2024. 3.Con il terzo motivo deducono la «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs n. 241/1997 e dall’art 3 d.lgs n.472/1997 nonché dell’art. 7 Cedu e degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», sostenendo che la sentenza impugnata, nel recepire integralmente la tesi dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe erroneamente affermato, in estrema sintesi, che l’art 38 cit., volto a disciplinare le conseguenze dell’infedele asseverazione - non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria.

4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art 92, secondo comma, cpc in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», deducono che la C.G.T.2 avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 92, cpc, in materia di spese processuali, non avendo tenuto in debita considerazione il disposto dell’art 92, secondo comma, c.p.c. ossia l’assoluta novità della questione trattata e neppure che le l’Agenzia delle Entrate era patrocinata da propri funzionari, sia in primo e secondo grado.

5. E’ fondato il secondo motivo, che riveste valore assorbente rispetto ai restanti.

5.1. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 13292/2025, Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass.n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass.n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).

5.2. [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità.

6. I restanti motivi restano assorbiti.

7. Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo di primo grado, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado).

8. In considerazione della novità della questione e della conseguente recente formazione di un pur nutrito orientamento di legittimità in materia, le spese del merito e quelle di legittimità vanno compensate.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rapp.te pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico del foro di Velletri, giusta procura speciale in atti –ricorrenti – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore -resistenti- RISCOSSIONE – [OSCURATO:PERSONA]. 36 TER d.p.r. 600/73 –visto infedele - competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate –domicilio del trasgressore. avverso la sentenza n. 1341/6/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 10.5.2024, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] 50 [OSCURATO:SOCIETA] impugnavano davanti alla C.T.P. di Milano la cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo formale, ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, del Modello 730/2017 di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pavia, per aver apposto visto di conformità infedele, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La C.T.P. di PAVIA rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. La C.T.R. della Lombardia, adita dai soccombenti, respingeva il gravame, con condanna al pagamento delle spese processuali. 4. Il [OSCURATO:PERSONA] 50 [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite al solo fine della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo–rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» i ricorrenti denunciano difetto di motivazione, non essendo comprensibile l’iter logico giuridico che ha condotto al rigetto del gravame. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Alla luce del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. ( conf. Cass., ordinanza 6 luglio 2015, n. 13928; Cass., ordinanza 16 luglio 2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (conf. Cass., ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia — nella specie all'esame non sussistente — si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 1.3. Nel caso di specie, il ragionamento sotteso alla decisione impugnata appare apprezzabile, avendo il giudice del gravame aderito integralmente alle argomentazioni del giudice di primo grado, facendole proprie. 2.Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma,del d.lgs 241/1997 e dell’art 15 preleggi c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3,c.p.c.», le parti ricorrenti lamentano che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado abbiaviolato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.Lgs 241/97 che prevede: “2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. Dalla piana lettura del dato normativo si evincerebbe che il Legislatore ha inteso conferire espressa competenza (funzionale) alla [OSCURATO:PERSONA] competente in ragione del domicilio fiscale (territoriale) del trasgressore - laddove unico trasgressore ipotizzabile per la condotta di cui all’art 39 in questione risulta il solo soggetto che può compiere l’infedele asseverazione (ovvero il RAF/CAF) e senza distinzione di sorta tra le violazioni di cui al comma 1 dell’art. 39 cit. Sul punto, esaustiva e dirimente sarebbe la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione nelle recentissime sentenze nn. 11660, 11790, 11799, 11806 e 11818 tutte 2024 ed Ordinanze nn 14578, 14699, 14745, 14749, 14750, 14779, 14785, 14787, 14792 e 14796 tutte emesse nell’anno 2024. 3.Con il terzo motivo deducono la «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs n. 241/1997 e dall’art 3 d.lgs n.472/1997 nonché dell’art. 7 Cedu e degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», sostenendo che la sentenza impugnata, nel recepire integralmente la tesi dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe erroneamente affermato, in estrema sintesi, che l’art 38 cit., volto a disciplinare le conseguenze dell’infedele asseverazione - non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria. 4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art 92, secondo comma, cpc in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», deducono che la C.G.T.2 avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 92, cpc, in materia di spese processuali, non avendo tenuto in debita considerazione il disposto dell’art 92, secondo comma, c.p.c. ossia l’assoluta novità della questione trattata e neppure che le l’Agenzia delle Entrate era patrocinata da propri funzionari, sia in primo e secondo grado. 5. E’ fondato il secondo motivo, che riveste valore assorbente rispetto ai restanti. 5.1. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 13292/2025, Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass.n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass.n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). 5.2. [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità. 6. I restanti motivi restano assorbiti. 7. Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo di primo grado, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado). 8. In considerazione della novità della questione e della conseguente recente formazione di un pur nutrito orientamento di legittimità in materia, le spese del merito e quelle di legittimità vanno compensate. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del