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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04809/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione e di travisamento della prova, in ordine al vaglio di attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 99, comma quarto, e 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen., è manifestamente infondato, attesa la valutazione resa dalla Corte di appello, con motivazione esente da manifeste illogicità (si veda in particolare pag. 5 relativa alla specificità delle dichiarazioni della Militello), quanto alla credibilità della persona offesa, puntualmente ricostruita sulla base delle sue dichiarazioni prive di aporie e, anzi, sorrette da riscontri, sicché le stesse sono state poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (in senso conforme a Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale per la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, giacché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete, giuridicamente corrette ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 5 con riferimento alla circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il pericolo di un timore immaginario e pag. 6 relativamente alla circostanza della minorata difesa, ritenute entrambe sussistenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dello [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione e di travisamento della prova, in ordine al vaglio di attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 99, comma quarto, e 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen., è manifestamente infondato, attesa la valutazione resa dalla Corte di appello, con motivazione esente da manifeste illogicità (si veda in particolare pag. 5 relativa alla specificità delle dichiarazioni della Militello), quanto alla credibilità della persona offesa, puntualmente ricostruita sulla base delle sue dichiarazioni prive di aporie e, anzi, sorrette da riscontri, sicché le stesse sono state poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (in senso conforme a Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale per la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, giacché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete, giuridicamente corrette ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 5 con riferimento alla circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il pericolo di un timore immaginario e pag. 6 relativamente alla circostanza della minorata difesa, ritenute entrambe sussistenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27
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