CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3831/2021depositata il 19/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli hariformato la decisione con cui il locale Tribunale aveva accolto la domandaNumero registro generale 8593/2022Numero sezionale 2438/2026Numero di raccolta generale 17331/2026Data pubblicazione 01/06/2026proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna dibanca [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al risarcimento del dannoderivante dal protesto di una cambiale non onorata, a causa dellacondotta negligente e contraria a buona fede della predetta banca cheavrebbe dovuto avvisare il [OSCURATO:PERSONA] della scadenza del titolo (emesso perla somma di euro 5.524,65) e della mancanza di disponibilità di fondi sulconto corrente ove era domiciliata la predetta cambiale.2. La Corte d’appello, su gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto – citandouna pronuncia di legittimità del 2013 in fattispecie di proteso si unassegno per mancanza di provvista - che non sussistesse alcun obbligo acarico della banca di avvisare il correntista della mancanza di fondi sulconto destinato ad onorare la cambiale, detto avviso costituendo oggettodi una mera aspettativa di fatto del correntista non tutelabile; e che lacircostanza che in precedenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto detto avvisoper altre cambiali, oltre a non risultare provata – non essendo stataespletata istruttoria in primo grado, non era comunque idonea atrasformare un’aspettativa di fatto in un diritto, che presupponeva unaccordo in tal senso o una consuetudine tale da generare un legittimoaffidamento sulla condotta, appunto, consueta (la documentazioneprodotta e riferita al comportamento successivo della banca eran inidoneaa costituire diritti on preesistenti né aveva valore confessorio4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] formulandoquattro motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso IntesaSanpaolo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione exart. 360 comma 1 n.3 c.p.c., degli artt. 115 e 116 cpc., nonché nullitàdella sentenza per omissione e/o apparente motivazione ex art. 132comma 2 n. 4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. perché laCorte d’appello avrebbe erroneamente ritenuta non raggiunta la provaNumero registro generale 8593/2022Numero sezionale 2438/2026Numero di raccolta generale 17331/2026Data pubblicazione 01/06/2026della consuetudine insorta tra le parti ; il Tribunale, infatti, con ordinanzaistruttoria non aveva ammesso le prove testimoniali osservando che lecircostanze che avrebbero dovuto essere sottoposte ai testi erano daritenersi incontestate tra le parti e, tra queste, quella di cui alla lett. b)con cui era chiesto di confermare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva semprepuntualmente onorato le cambiali «entro il termine stabilito, previo avvisodi scadenza inviato da parte dello stesso istituto di credito – così comeconcordato – all’indirizzo del debitore»: invero nella comparsa di rispostala banca e non aveva contestato nulla al riguardo limitandosi ad affermaredi non avere un obbligo.Perciò la Corte di Appello avrebbe fondato la propria decisione sullacircostanza (falsa) che non fosse stata fornita prova della consuetudineinsorta tra le parti, che, invece, secondo il giudice di primo grado era daconsiderarsi come circostanza pacifica e non contestata,1.1- Il motivo è inammissibile. Fermo che l’accertamento di noncontestazione, in quanto a contenuto decisorio, deve essere contenutonella sentenza e non in un’ordinanza istruttoria, il motivo non indicaspecificatamente, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., il contenuto dellamotivazione di primo grado sul punto, fermo che, comunque, sulmedesimo non sarebbe stato configurabile un giudicato interno alla lucedella devoluzione in appello della questione dell’esistenza dell’obbligoinvocato dal correntista e contestato dalla banca, la quale comprendeval’intera sequenza di fatto-norma-effetto, sulla quale la Corte d’appello si èespressa, sulla base di una valutazione del contegno processuale, anche aifini dell’esistenza di contestazioni, riservato al giudice del merito (Cass. n.27490 del 2020).2.- Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. la violazione dell’art. 116 c.p.c. per omesso esame di un fattodecisivo per la controversia, discusso tra le parti, per non aver, la Corted’appello preso in considerazione che la doglianza del sig. VarrialeNumero registro generale 8593/2022Numero sezionale 2438/2026Numero di raccolta generale 17331/2026Data pubblicazione 01/06/2026riguardava il mancato avviso della scadenza della cambiale (su cui si eraingenerata prassi nonché accordo tra le parti) e non solo la mancatacomunicazione della incapienza del conto corrente o l’omessodisinvestimento di titoli per il pagamento del titolo di credito.2.1- Il motivo è inammissibile. Invero secondo il paradigma dellanorma violata il vizio motivazionale suscettibile si esame per cassazione èl’omesso esame di un fatto storico e non, dunque, una situazionesoggettiva di diritto fatta valere, come deduce il ricorrente (il diritto diricevere la segnalazione di scadenza della cambiale); del resto sotto ilprofilo storico, dei fatti presi in considerazione, la Corte ha consideratoperfettamente che non v’era stato alcun avviso della scadenza dellacambiale (peraltro pacifico tra le parti) ed ha escluso – dissentendo con ilgiudice di primo grado sul punto - l’esistenza di un dovere disegnalazione, affermando di non ritenere che la banca «avesse il dovere diricordare al correntista della scadenza della cambiale domiciliata su unconto privo della provvista» e che non era condivisibile «La struttura dellasentenza impugnata, costituita dall’esistenza un obbligo della banca, invirtù del rapporto fiduciario, cioè per gli obblighi di correttezza e buonafede, di comunicare al correntista la scadenza dell’effetto e la mancanzadei fondi».3.- Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. laviolazione dell’art. 1175 c.c. e dell’art. 12 L. 349/1973, in quanto la Corted’appello non avrebbe tenuto conto del più recente orientamento dilegittimità (rispetto a quello del 2013 richiamato dalla Corte di Appello insentenza) che statuirebbe sul dovere della banca di avvisare il correntistasull’insufficienza dei fondi e del pericolo del protesto.3.1- Il motivo è inammissibile. La censura si basa su un precedente(Cass. n. 2549/2020) di questa Corte estraneo alla fattispecie in esame,secondo il quale «gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cuisia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono,Numero registro generale 8593/2022Numero sezionale 2438/2026Numero di raccolta generale 17331/2026Data pubblicazione 01/06/2026una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente perintervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo sitrovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, diavvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accederetempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondoquanto previsto dall'art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligoper la banca - ove sia intervenuta comunque la levata del protesto - direstituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine»,che evidentemente riguarda la circostanza del tutto diversa in cui,«avvenuto l’atto solutorio», la banca che ne abbia avuta notizia, «hal’obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichinogli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragione d’essere afronte dell’intervenuto pagamento del titolo» ( Cass. n. 2549/2020 cit.); dicontro, sul punto, vale rammentare che al precedente citato dalla Corted’appello (Cass. n. 3286/2013 per cui «In tema di responsabilità civile dafatto illecito, l'aspettativa del correntista ad essere avvertito dalla bancatrattaria, come già verificatosi in precedenza, dell'esistenza di un assegnoemesso dal primo senza copertura, al fine di evitare la levata del protesto,costituisce un interesse di mero fatto, in nessun modo assimilabile ad unaposizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo, e, come tale,giuridicamente irrilevante ed insuscettibile, ove leso, di ricevere tutelarisarcitoria») si aggiunge Cass n. 3487/98 per cui «nessuna normaimpone alla banca trattaria di comunicare, al correntista, che abbiaemesso un assegno privo della necessaria copertura, l'avvenutapresentazione di detto assegno per l'incasso»; perciò in assenza di accordiin tal senso, nessuna violazione di regole neppure di ordinaria diligenza ènella specie ravvisabile.4.- Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce che la Corte diAppello di Napoli avrebbe violato l’art. 92 comma 2 c.p.c., in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nonché nullità della sentenza per omessaNumero registro generale 8593/2022Numero sezionale 2438/2026Numero di raccolta generale 17331/2026Data pubblicazione 01/06/2026o apparente motivazione per avere, il Giudice di Appello, condannatol’appellato (vittorioso in primo grado) alla refusione delle spese del doppiogrado di giudizio, pur avendo basato la sua decisione unicamente sugiurisprudenza di segno contrario alla precedente, anziché procedere allacompensazione come sarebbe stato doveroso a suo dire, stante il fatto diaver fondato la decisione su una sentenza del 2013 a fronte di un giudizioiscritto a ruolo nel 2012 che quindi faceva affidamento su principi del tuttoopposti e favorevoli all’accoglimento della domanda4.1- Il motivo è inammissibile. Secondo l’orientamento pacifico econsolidato di questa Corte in punto spese il sindacato di legittimità èlimitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possonoessere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Quanto al poteredel giudice di compensare le spese, è altrettanto consolidato il principioper cui «Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modificheintrodotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 dellaCorte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può esseredisposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltantonell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi disopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza chepresentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazionitipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.3977/2020; Cass. n. 4696/2019; Cass. 1950/2022)».Si tratta di una lafacoltà che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il qualenon è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancatouso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condannaalle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto ilprofilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329 del 2019; Cass.n. 15697 del 2023).Numero registro generale 8593/2022Numero sezionale 2438/2026Numero di raccolta generale 17331/2026Data pubblicazione 01/06/20265.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi delD.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredella parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 2.700,00 di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%sul compenso ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile del 29.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti