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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15172/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35175/25 Ritenuto che con sentenza del 14 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 14 aprile 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; commesso in Bassano del Grappa, il 10 settembre 2014, il 22 settembre 2015 e il 6 settembre 2016; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali sono stati lamentati: erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (elemento oggettivo del reato), 192, 195 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione; erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (elemento soggettivo del reato), 42, 43 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione; vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha chiesto l'esclusione delle cause di inammissibilità e la celebrazione del giudizio di cassazione nelle forme ordinarie.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che i primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, con i quali si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, inCre, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda e affermato la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 sotto il profilo soggettivo e oggettivo; che, in particolare, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi degli accertamenti compiuti attraverso la consultazione della banca-dati dell'Amministrazione finanziaria, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (Sez. 3,. n. 9999 del 30/01/2025, Marchio; Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Guaiano; non massimate) e che la sussistenza dell'elemento soggettivo è stata correttamente ritenuta sulla base del dolo eventuale, ravvisabile nei rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture per operazione inesistenti, possa comportare 735175/25 l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Sez. 3, n. 524511 del 19/06/2018, B., Rv. 2741094 -01); che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272-01; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581-01), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive; che è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi di tale disposizione è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).

Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'elevato numero di fatture utilizzate, del complessivo importo delle stesse e dell'assenza di resipiscenza dell'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35175/25 Ritenuto che con sentenza del 14 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 14 aprile 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; commesso in Bassano del Grappa, il 10 settembre 2014, il 22 settembre 2015 e il 6 settembre 2016; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali sono stati lamentati: erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (elemento oggettivo del reato), 192, 195 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione; erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (elemento soggettivo del reato), 42, 43 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione; vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha chiesto l'esclusione delle cause di inammissibilità e la celebrazione del giudizio di cassazione nelle forme ordinarie. Considerato che il ricorso è inammissibile; che i primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, con i quali si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, inCre, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda e affermato la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 sotto il profilo soggettivo e oggettivo; che, in particolare, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi degli accertamenti compiuti attraverso la consultazione della banca-dati dell'Amministrazione finanziaria, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (Sez. 3,. n. 9999 del 30/01/2025, Marchio; Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Guaiano; non massimate) e che la sussistenza dell'elemento soggettivo è stata correttamente ritenuta sulla base del dolo eventuale, ravvisabile nei rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture per operazione inesistenti, possa comportare 735175/25 l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Sez. 3, n. 524511 del 19/06/2018, B., Rv. 2741094 -01); che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272-01; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581-01), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive; che è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi di tale disposizione è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'elevato numero di fatture utilizzate, del complessivo importo delle stesse e dell'assenza di resipiscenza dell'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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