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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16095/2026

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in Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1032/12/2022, depositata il 15.09.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Bologna rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (oraLepida s.c.p.a.) avverso il diniego di rimborso di crediti IVA e altreimposte per gli anni 2008, 2009 e 2010;Numero registro generale 28698/2022Numero sezionale 4170/2026Numero di raccolta generale 16095/2026Data pubblicazione 25/05/2026- con la sentenza indicata in epigrafe la CTR dell’Emilia - Romagnaaccoglieva l’appello proposto dalla contribuente osservando, perquanto qui rileva, che:- alla fattispecie in esame andava applicato il principio sancito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale, il rimborso IVA richiestodal contribuente è soggetto all’ordinario termine di prescrizionedecennale se l’esposizione del credito d’imposta nei quadri a ciòdestinati della dichiarazione annuale costituisce univocamanifestazione di volontà di ottenere rimborso, non essendonecessario alcun ulteriore adempimento, dovendo il contribuente solodichiarazione il potere-dovere di controllo secondo la procedura diliquidazione delle imposte o, ricorrendo i presupposti, attraverso lostrumento della rettifica della dichiarazione;- il credito del contribuente era, dunque, soggetto all’ordinariaprescrizione decennale ed andava rimborsato, non essendo applicabileil termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, deld.lgs. n. 546/92 in quanto l’istanza di rimborso non integra il fattocostitutivo del diritto ma solo il presupposto per l’esigibilità del credito,dovendosi distinguere fra il diritto al rimborso che matura in capo alcontribuente in ragione del credito che gli spetta e la liquidazione delmedesimo che mantiene un suo presupposto di esigibilità;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato adue motivi;- la contribuente resisteva con controricorso, proponendo a sua voltaricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, e depositavamemoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsaNumero registro generale 28698/2022Numero sezionale 4170/2026Numero di raccolta generale 16095/2026Data pubblicazione 25/05/2026applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR violato laregola processuale che impone la corrispondenza tra chiesto epronunciato avendo ritenuto non operante la decadenza biennale deldiritto al rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del1992, sul presupposto che vi fosse stata l’esposizione del creditochiesto a rimborso nella relativa dichiarazione annuale, conconseguente applicabilità della prescrizione decennale, sebbene nelricorso introduttivo non fosse stata allegata in fatto la circostanza chela contribuente aveva formulato, nella dichiarazione annuale, istanzadi rimborso mediante esposizione del credito in dichiarazione;- con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTRritenuto applicabile il termine di decadenza biennale previsto dall’art.21 cit., sebbene la ricorrente, nella dichiarazione presentata per glianni 2008, 2009 e 2010 (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo) nonavesse espresso la volontà di chiedere l’eccedenza di credito maturatanegli anni precedenti a rimborso, avendo scelto di utilizzarla indiminuzione delle imposte IVA dovute per l’anno successivo o per lacompensazione di altre imposte, avendo compilato il Quadro RX/VXdella dichiarazione annuale e non il campo specifico concernentel’indicazione delle somme richieste a rimborso, con conseguenteapplicabilità del termine di decadenza biennale previsto dall’art 21 deld.lgs. n. 546/1992;- il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondomotivo;- preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità, perasserito difetto di specificità (sub specie “indeterminatezza”) del primomotivo, posto che questo è stato chiaramente illustrato, conNumero registro generale 28698/2022Numero sezionale 4170/2026Numero di raccolta generale 16095/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate e lariproduzione degli atti processuali sui quali di fonda;- tanto precisato, il motivo va accolto, in quanto dal contenuto delricorso introduttivo e dell’atto di appello, riprodotti per autosufficienzanel ricorso per cassazione, risulta che la contribuente non avevaformulato nel ricorso introduttivo alcuna censura in ordine alla mancataconsiderazione della circostanza dell’esposizione del credito indichiarazione mediante la compilazione del campo specificoconcernente l’indicazione delle somme richieste a rimborso, come delresto la stessa contribuente ha ammesso nel controricorso;- la CTR, pertanto, nell’applicare il termine di prescrizione decennale,senza verificare il relativo presupposto, è incorsa sul punto nel vizio diultrapetizione;- con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la contribuentededuce la nullità della sentenza per error in procedendo sotto il profilodella omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersi laCTR pronunciata sull’eccezione di operatività dell’istituto del cd.“indebito oggettivo” e di “arricchimento senza causa” o sulla richiestadi risarcimento ex art. 2043 c.c., formulate in via subordinata con ilsecondo motivo di ricorso e riproposte in appello;- il ricorso incidentale è inammissibile, posto che “Nel processotributario non è possibile formulare domande riconvenzionali, poichétale giudizio ha ad oggetto esclusivamente il controllo di legittimità,formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencatinell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'indagine sul rapporto tributarioè limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere congli atti medesimi” (Cass. n. 25635 del 2022);- in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito ilsecondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenzaNumero registro generale 28698/2022Numero sezionale 4170/2026Numero di raccolta generale 16095/2026Data pubblicazione 25/05/2026impugnata va cassata con riferimento al motivo del ricorso principaleaccolto e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Emilia - Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e perle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito ilsecondo e inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnatacon riferimento al motivo del ricorso principale accolto e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spesedel presente giudizio.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1032/12/2022, depositata il 15.09.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Bologna rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (oraLepida s.c.p.a.) avverso il diniego di rimborso di crediti IVA e altreimposte per gli anni 2008, 2009 e 2010;Numero registro generale 28698/2022Numero sezionale 4170/2026Numero di raccolta generale 16095/2026Data pubblicazione 25/05/2026- con la sentenza indicata in epigrafe la CTR dell’Emilia - Romagnaaccoglieva l’appello proposto dalla contribuente osservando, perquanto qui rileva, che:- alla fattispecie in esame andava applicato il principio sancito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale, il rimborso IVA richiestodal contribuente è soggetto all’ordinario termine di prescrizionedecennale se l’esposizione del credito d’imposta nei quadri a ciòdestinati della dichiarazione annuale costituisce univocamanifestazione di volontà di ottenere rimborso, non essendonecessario alcun ulteriore adempimento, dovendo il contribuente solodichiarazione il potere-dovere di controllo secondo la procedura diliquidazione delle imposte o, ricorrendo i presupposti, attraverso lostrumento della rettifica della dichiarazione;- il credito del contribuente era, dunque, soggetto all’ordinariaprescrizione decennale ed andava rimborsato, non essendo applicabileil termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, deld.lgs. n. 546/92 in quanto l’istanza di rimborso non integra il fattocostitutivo del diritto ma solo il presupposto per l’esigibilità del credito,dovendosi distinguere fra il diritto al rimborso che matura in capo alcontribuente in ragione del credito che gli spetta e la liquidazione delmedesimo che mantiene un suo presupposto di esigibilità;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato adue motivi;- la contribuente resisteva con controricorso, proponendo a sua voltaricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, e depositavamemoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsaNumero registro generale 28698/2022Numero sezionale 4170/2026Numero di raccolta generale 16095/2026Data pubblicazione 25/05/2026applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR violato laregola processuale che impone la corrispondenza tra chiesto epronunciato avendo ritenuto non operante la decadenza biennale deldiritto al rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del1992, sul presupposto che vi fosse stata l’esposizione del creditochiesto a rimborso nella relativa dichiarazione annuale, conconseguente applicabilità della prescrizione decennale, sebbene nelricorso introduttivo non fosse stata allegata in fatto la circostanza chela contribuente aveva formulato, nella dichiarazione annuale, istanzadi rimborso mediante esposizione del credito in dichiarazione;- con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTRritenuto applicabile il termine di decadenza biennale previsto dall’art.21 cit., sebbene la ricorrente, nella dichiarazione presentata per glianni 2008, 2009 e 2010 (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo) nonavesse espresso la volontà di chiedere l’eccedenza di credito maturatanegli anni precedenti a rimborso, avendo scelto di utilizzarla indiminuzione delle imposte IVA dovute per l’anno successivo o per lacompensazione di altre imposte, avendo compilato il Quadro RX/VXdella dichiarazione annuale e non il campo specifico concernentel’indicazione delle somme richieste a rimborso, con conseguenteapplicabilità del termine di decadenza biennale previsto dall’art 21 deld.lgs. n. 546/1992;- il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondomotivo;- preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità, perasserito difetto di specificità (sub specie “indeterminatezza”) del primomotivo, posto che questo è stato chiaramente illustrato, conNumero registro generale 28698/2022Numero sezionale 4170/2026Numero di raccolta generale 16095/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate e lariproduzione degli atti processuali sui quali di fonda;- tanto precisato, il motivo va accolto, in quanto dal contenuto delricorso introduttivo e dell’atto di appello, riprodotti per autosufficienzanel ricorso per cassazione, risulta che la contribuente non avevaformulato nel ricorso introduttivo alcuna censura in ordine alla mancataconsiderazione della circostanza dell’esposizione del credito indichiarazione mediante la compilazione del campo specificoconcernente l’indicazione delle somme richieste a rimborso, come delresto la stessa contribuente ha ammesso nel controricorso;- la CTR, pertanto, nell’applicare il termine di prescrizione decennale,senza verificare il relativo presupposto, è incorsa sul punto nel vizio diultrapetizione;- con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la contribuentededuce la nullità della sentenza per error in procedendo sotto il profilodella omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersi laCTR pronunciata sull’eccezione di operatività dell’istituto del cd.“indebito oggettivo” e di “arricchimento senza causa” o sulla richiestadi risarcimento ex art. 2043 c.c., formulate in via subordinata con ilsecondo motivo di ricorso e riproposte in appello;- il ricorso incidentale è inammissibile, posto che “Nel processotributario non è possibile formulare domande riconvenzionali, poichétale giudizio ha ad oggetto esclusivamente il controllo di legittimità,formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencatinell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'indagine sul rapporto tributarioè limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere congli atti medesimi” (Cass. n. 25635 del 2022);- in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito ilsecondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenzaNumero registro generale 28698/2022Numero sezionale 4170/2026Numero di raccolta generale 16095/2026Data pubblicazione 25/05/2026impugnata va cassata con riferimento al motivo del ricorso principaleaccolto e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Emilia - Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e perle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito ilsecondo e inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnatacon riferimento al motivo del ricorso principale accolto e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spesedel presente giudizio.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
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