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CassazionedecretoSezione UDecisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 06699/2026

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18507 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: BFURRT 61S19 E463L ) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: DFZ LRA62D62 G482N ) -ricorrente- nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -resistenti- per la cassazione della sentenza del Consiglio Superiore della Magistraturan. 71/2025, depositata in data 1° luglio 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 18507/2025–S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 2 di 17 uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta in atti; l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], per il Ministero della Giustizia; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente.

Fatti di causa Il dottor [OSCURATO:PERSONA] stato sottoposto ad azione disciplinare erinviato al giudizio dell’apposita Sezione del Consiglio Supe- riore della Magistratura, per i seguenti illeciti disciplinari: «A) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4, lettera a) del Decreto legislativo numero 109 del 23/02/2006 in relazione al delitto di cui all’articolo 416 commi 1 e 2 del codice penale. [OSCURATO:PERSONA] e Pisa dal luglio del 2016, in permanenza sino al gen- naio 2018.

B) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4 lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23/02/2006 in relazione al delitto di cui all’articolo 319 ter, in relazione agli articoli 318 e 319,321 codice penale. [OSCURATO:PERSONA] e Pisa dall’aprile del 2016 al gennaio 2018.

C) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a) del De- creto legislativo numero 109 del 23 Febbraio 2006 perché nella sua qualità di magistrato con ripetute condotte di cui al capo B), violando i doveri di cui all’articolo 1 arrecava a sé o ad altri indebiti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] e Pisa dall’aprile del 2016 al gen- naio 2018.

D) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4, lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 in rela- zione al delitto di cui agli articoli 61 numero 2, 100, 373 c.p. [OSCURATO:PERSONA] acc.to nel marzo del 2017.

E) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a) del De- creto legislativo 109 del 23 Febbraio 2006 perché, nella sua Ric. n. 18507/2025–S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 3 di 17 qualità di magistrato,con le ripetute condotte di cui al capo D), violando i doveri di cui all’articolo 1 recava a sé o ad altri inde- biti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] acc.to nel Marzo del 2017.

F) (omissis) G) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4, lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23 Febbraio 2006 in rela- zione al delitto di cui all’articolo 319 ter c.p. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

H) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a) del De- creto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 perché nella sua qualità di magistrato, con ripetute condotte di cui al capo G), violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecava , a sè o ad altri,indebiti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

I) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4, la lettera a) del Decreto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006, in rela- zione al delitto di cui agli articoli 110, 353 comma 2 c.p. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 perché, nella sua qualità di magistrato, con le condotte di cui al capo I), violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecava,a sé o ad altri, indebiti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

M) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4 lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 in rela- zione al delitto di cui all’articolo 319 ter c.p. in relazione agli articoli 318 e 319 c.p. [OSCURATO:PERSONA] nel Marzo del 2017.

N) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a) del De- creto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 perché,nella sua qualità di magistrato, con le condotte di cui al capo M), violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecava, a sé o ad altri, indebiti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA], nel marzo del 2017».

Per i fatti di cui alle lett.

A),B), D) , G) , I) ed M) , il Tribunale di Genova ha pronunciato, in data 7 dicembre 2021 , sentenza di Ric. n. 18507/2025–S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 4 di 17 applicazione della pena su richiesta per il reato continuato di quattro anni e due mesi di reclusione, con la sanzione accesso- ria della interdizione dai pubblici uffici per cinqueanni. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Superiore della Magistra- tura,previo accertamento della responsabilità dell’incolpato e della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della san- zione della rimozione, nonché della legittimità della disposta so- spensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, ha dichia- rato l’estinzione del giudizio per cessata appartenenza dell’in- colpatostesso all’ordine giudiziario.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi , in relazione alla pro- nuncia incidentale sulla responsabilità disciplinare e sullalegit- timità dell’irrogazione della sanzione della rimozione, nonché della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, chie- dendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ed il Ministero della Giustizia hanno depositato me- morie difensive.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 606 lett. c) con riferimento all’ art. 548 n. 2 c.p.p. all’art. 148 comma 1 c.p.p., all’art. 161 n. 4 e all’ art. 171 comma 1 lettera b) bis: nullità della sentenza impugnata per nullità della notifica della stessa al dott. [OSCURATO:PERSONA]».

Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe stata «meramente comunicata e non notificata in pari data in unico documento, al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta elettronica certificata», in modo irregolare; sostiene che «… non essendosi perfezionato il procedimento di notificazione della sentenza all’incolpato, la stessa è nulla e tamquam non essete non può passare in giudicato».

Il motivo è manifestamente infondato.

Ric. n. 18507/2025–S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 5 di 17 1.1Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dal Ministero della Giustizia nella sua memoria difensiva.

L’eccezione è infondata.

Ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lettera c), il termine per proporre l’impugnazione è «di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3» (e, cioè, nel caso, ricor- rente nella specie, che si determina «quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni» eil giudice indica«nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente co- munque il novantesimo giorno da quello della pronuncia»).

Detto termine, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lettera c), c.p.p., decorre «dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito».

Ai sensi dell’art. 548 c.p.p., «quando la sentenza non è deposi- tata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indi- cato dal giudice a norma dell’articolo544 comma 3, l ’ avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.

È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del de- posito della sentenza».

Nella specie, la decisione risulta assunta in data 14 novembre 2024, con «termine di giorni novanta per il deposito della mo- tivazione», ma è stata depositata ben oltre tale termine, solo in data 1° luglio 2025.

Dunque, del suo deposito andava effettuato il prescritto avviso e dalla data della notificazione di tale avviso decorreva il ter- mine di quarantacinque giorni per impugnare.

Ric. n. 18507/2025–S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 6 di 17 È pacifico che l’avviso sia stato notificato, a mezzo P.E.C., al difensore dell’incolpato, solo in data 3 luglio 2025; di conse- guenza, il termine scadeva in data 17 settembre 2025, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, pari a 31 giorni.

Il ricorso, come dichiara lo stesso Ministero della Giustizia, è stato depositato in data 16 settembre 2025 presso la compe- tente Cancelleria del C.S.M., onde esso è tempestivo. 1.2Essendo la presente impugnazione tempestiva, peraltro, gli eventuali vizi della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza impugnata non potrebbero assumere alcun rilievo ai fini della validità di quest’ultima.

Tali eventuali vizi, infatti, in nessun caso potrebbero determi- nare, come pretende la parte ricorrente, la nullità della sen- tenza stessa; essi potrebbero, al più, semplicemente impedire (o differire) il decorso del termine per proporre l’impugnazione.

Onde, se l’impugnazione è stata proposta tempestivamente, in relazione al merito del provvedimento, come nella specie, essi risultano di fatto sanati, anche ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b) c.p.p. (essendosi «… la parte … avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato») o, comun- que, sono privi di rilievo in relazione alla validità del provvedi- mento (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 36357 del 30/09/2025 ud. - dep. 07/11/2025; Sez. 5, n. 15660 del 12/02/2020 ud. - dep. 21/05/2020; Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 u d. - dep. 03/02/2020). 1.3 Per completezza di esposizione , è opportuno aggiunger e che, in ogni caso,la notificazione dell’avviso di deposito della sentenzaeffettuata a mezzo P.E.C., presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (la cui effettiva ricezione non risulta specificamente contestata dallo stesso ricorrente), sia diretta- mente a quest’ultimo, sia quale domiciliatario dell’incolpato, deve ritenersi regolare, ai sensi dell’art. 148, comma 1, c.p.p..

Ric. n. 18507/2025–S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 7 di 17 È, infatti, infondato l’assunto della parte ricorrente, secondo il quale la notificazione direttaal difensore, a mezzo P.E.C., non sarebbe possibile, in mancanza di specifica indicazione, da parte sua, del proprio domicilio digitale e sarebbe, invece, ne- cessaria quella a mezzo ufficiale giudiziario: al contrario, l’art. 148, comma 1, c.p.p., impone espressamente le notificazioni a cura della cancelleria con modalità telematiche, senza necessità di specificheautorizzazioni in tal senso (Cass. pen., Sez. 3, n. 49162 del 04/05/2018 ud.- dep. 29/10/2018) .

Tanto meno è fondato l’assunto per cui sarebbe stata necessa- ria analoga notificazione,a mezzo ufficiale giudiziario, al l’incol- pato, avendo quest’ultimo eletto domicilio presso il difensore, ma senza espressa indicazione del relativo domicilio digitale: l’elezione di domicilio presso il difensore implica, di per sé, la validità delle notificazioni effettuate a quest’ultimo, in qualun- que modalità, purché validamente, come avvenuto nella specie, e anche l’invio dell’atto da notificare in un’unica copia al difen- sore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell’impu- tato, non dà luogo a nullità (Cass., pen., Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019 ud. -dep. 01/03/2019). 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 606 lett. c)con riferimento all’art. 23 della legge 17 giugno 2022, n. 71che ha apportato modifiche all’art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, all’art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p.con riguardo all’art. 25 della Costituzione, 525 2 comma e 1 e ss. c.p.p., essendo stata la sentenza impugnata emessa da un Collegio giudicante diverso da quello che ha deliberato il quesito peritale affidato al [OSCURATO:PERSONA] di Ufficio nominato dopo l’aper- tura del dibattimento, chiamato a deliberare circa la capacità di stare in giudizio dell’incolpato, composto da un componente non togato e non attinto dalla lista dei componenti supplenti secondo quanto avrebbe dovuto avvenire per la sostituzione del Ric. n. 18507/2025–S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 8 di 17 componente effettivo dimissionario, e ciò in violazione del prin- cipio della precostituzione del giudice naturale».

Nella rubrica del motivo di ricorso in esame sono, in realtà, pro- spettate due distinte censure di nullità della sentenza impu- gnata: a)quella di un radicale vizio nella costituzione del giudice, sull’assunto che il collegio giudicante sarebbe stato com- posto in modo illegittimo, in quanto, a seguito delle di- missioni dalla Sezione Disciplinare di uno dei consiglieri che inizialmente ne faceva parte quale componente effet- tivo (la Cons.

Natoli), quest’ultimo era stato sostituito dal consigliere eletto quale nuovo componente effettivo di detta Sezione Disciplinare (il Cons. [OSCURATO:PERSONA]), e non in- vece da un consigliere «… attinto dalla lista dei compo- nenti supplenti», come, secondo parte ricorrente , avrebbe dovuto avvenire; b)quella di un vizio di nullità processuale derivante dal fatto stesso del mutamento della composizione del collegio, in violazione del principio di immutabilità del giudice, che avrebbe dovuto, sempre secondo l’assunto di parte ricor- rente, imporre la rinnovazione dell’attività prodromica all’inizio del dibattimento svolta nella precedente compo- sizione e, in particolare, dell’affidamento del quesito pe- ritale in ordine alla capacità dell’incolpato di partecipare coscientemente al giudizio disciplinare, il chenon era av- venuto, nonostante fosse stata avanzata specifica istanza in proposito.

Il motivo è infondato. 2.1La prima censura è infondata , in primo luogo, perché con essa si sostiene l’applicabilità dell e norm e regolamentar i che disciplinano la sostituzione dei componenti effettivi della Se- zione Disciplinare con i componenti supplenti,in una ipotesi del tutto estranea al loro ambito di efficacia.

Ric. n. 18507/2025–S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 9 di 17 Ai sensi dell’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] C.S.M., «subito dopo l’elezione del Vicepresidente, il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, procede all’elezione di sei componenti effettivi e di cinque com- ponenti supplenti della Sezione Disciplinare» (comma 1) e «contestualmente all’elezione dei sei componenti effettivi e dei cinque componenti supplenti, il Consiglio procede altresì all’ele- zione di ulteriori nove componenti supplenti, di cui sei compo- nenti togati e tre componenti eletti dal Parlamento, per il caso di impossibilità di formare il collegio» (comma 3); inoltre, «il Consiglio superiore determina, su proposta del Presidente della Sezione disciplinare, i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione, per i soli casi di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento.

Analogamente il Consiglioprov- vede, su proposta motivata del Presidente, in ordine alla modi- fica di detti criteri» (comma 5).

In base a tali disposizioni, i componenti supplenti della Sezione Disciplinare sostituiscono quelli effettivi in caso di incompatibi- lità,astensione o “altro motivato impedimento” di questi ultimi e, cioè, nell’ipotesi in cui sussista un impedimento relativo ad uno specifico procedimento ovvero un impedimento anche di carattere generale, ma comunque temporaneo, del compo- nente effettivo a partecipare al collegio giudicante, in funzione di quello specifico impedimento ed eventualmente fino a che duri l’impedimento stesso.

Altra e diversa è, però, l’ipotesi in cui il componente effettivo non sia solo temporaneamente impedito a partecipare ad uno o più procedimenti, ma cessi definitivamente, per qualunque ragione, dalla sua carica.

L’espresso riferimento delle disposizioni sopra richiamate ai casi diincompatibilità , astensione o “ altro motivato impedimento ” rende evidente, infatti, che, laddove un componente effettivo cessi definitivamente dalla sua carica, per qualunque ragione, Ric. n. 18507/2025– S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 10 di 17 ad esso non subentra definitivamente il componente supplente, dovendo invece procedersi all’elezione di un nuovo componente effettivo.

Le dimissioni di un componente della Sezione Disciplinare non possono di certo essere considerate un impedimento tempora- neo, in quanto determinano la definitiva cessazione del consi- gliere dalla carica di componente effettivo della Sezione stessa.

Di conseguenza, il consigliere che si sia dimesso non è più un componente effettivo e la Sezione va integrata con l’elezione di un nuovo componente effettivo.

Nelle more dell’elezione del nuovo componente effettivo, si può senz’altro ritenere possibile il ricorso al componente supplente (come avvenuto nella specie), in quanto la mancanza di un componente effettivo della Sezione può essere considerata un impedimento temporaneo (e ciò fino al momento della nomina del nuovo componente effettivo).

Una volta nominato il nuovo componente effettivo, però, quest’ultimo entrerà a far parte della Sezione Disciplinare a pieno titolo e non ci sarà ulteriore necessità di fare ricorso ai componenti supplenti, non sussistendo una situazione di incom- patibilità,astensione o “altro motivato impedimento” di uno dei componenti effettivi.

Di conseguenza, contrariamente a quanto assume il ricorrente, nella specie, la partecipazione al collegio della Sezione Discipli- nare del nuovo componente effettivo eletto a seguito delle di- missioni della Cons.

Natoli e, cioè, del Cons. [OSCURATO:PERSONA], deve ri- tenersi pienamente legittima. 2.2 È, poi, appena il caso di precisare che non può in alcun modo condividersi l’assunto del ricorrente (esposto peraltro solo nella memoria difensiva) per cui le dimissioni della Cons.

Natoli avrebbero dovuto considerarsi una sorta di “impedi- mento temporaneo”, in quanto la stessa aveva chiesto ed otte- nuto, in un primo tempo, la mera sospensione facoltativa dalla Ric. n. 18507/2025– S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 11 di 17 carica di componente dello stesso C.S.M., in attesa dell’esito di una vicenda giudiziaria che la interessava (per dimettersi defi- nitivamente dal Consiglio solo successivamente, nel giugno 2025).

Infatti, nonostante la medesima fosse solo (inizialmente) so- spesa dalla carica di consigliere del C.S.M., aveva comunque rassegnato le sue dimissioni dalla specifica carica di compo- nente della Sezione Disciplinare, rinunciando, cioè, definitiva- mente a tale carica e non solo temporaneamente: le dimissioni dalla carica di componente effettivo della Sezione Disciplinare della Cons.

Natoli, a differenza di quanto avvenuto per la carica di consiglieradel C.S.M., oggetto di mera sospensione, in altri termini, non potevano affatto considerarsi temporanee, ma comportavano certamente la sua definitiva cessazione dalla ca- rica. 2.3In ogni caso, anche ad ipotizzare – per un momento ed in linea puramente astratta– che si fosse potuto considerare fon- dato l’assunto del ricorrente e che la composizione del collegio della Sezione Disciplinare si fosse potuta considerare effettuata in violazione delle disposizioni per l’individuazione dei compo- nenti che avrebbero dovuto parteciparvi, ciò non avrebbe de- terminato alcuna nullità della sentenzaimpugnata.

Una siffatta (ipotetica) situazione avrebbe dovuto, infatti, con- siderarsi equiparabile alla avvenuta formazione del collegio giu- dicante in violazione delle disposizioni tabellari, ipotesi che non dà luogo a nullità dei relativi provvedimenti, se non nel caso «in cui si sostanzi in un’assegnazione “extra ordinem”, effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge» (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 8901 del 10/12/2024 c.c. - dep. 04/03/2025 ; Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019 ud.- dep. 18/12/2019 ; Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017 ud. - dep. 19/07/2017 ; Sez. 6, n. 13833 del Ric. n. 18507/2025– S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 12 di 17 12/03/2015 c.c. - dep. 31/03/2015 ; Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012 ud.- dep. 27/11/2012) , ipotesi di certo non ricor- rente nella specie, di elezione di un nuovo componente effettivo della Sezione Disciplinare per le dimissioni di uno di quelli in carica. 2.3Deve ritenersi infondata anche la censura relativa alla pre- tesa necessità di rinnovazione delle attività processuali svolte e, in particolare, dell’affidamento del quesito peritale in ordine alla capacità dell’incolpato di partecipare coscientemente al giu- dizio disciplinare, a seguito del mutamento del collegio giudi- cante nel corso del procedimento. 2.3.1Va premesso che tale censura, benché prospettata nella rubrica del motivo di ricorso in esame, viene poi formulata dal ricorrente,nella successiva esposizione, solo in via incidentale e in modo generico, in un passaggio argomentativo (a pag. 9 del ricorso), nell’ambito dello svolgimento dell’altra censura (già esaminata) più specificamente relativa al vizio della costi- tuzione del giudice per la mancata partecipazione al collegio giudicante di un componente supplente.

Il ricorrente, infatti, fa presente che, dopo le dimissioni della Cons.

Natoli ela sua sostituzione, aveva chiesto «che venisse “rinnovata l’attività processuale prodromica all’inizio del dibat- timento, in considerazione del fatto che alla precedente udienza vi era stato l’affidamento del quesito peritale che la difesa ri- tiene debba essere ridiscusso in presenza del Collegio oggi for- mato”».

Precisa, peraltro, in proposito, che la Sezione aveva disatteso motivatamente tale sua richiesta,sul presupposto che «non era stata neppure aperta la fase istruttoria e che il proce- dimento in discussione riguardava la capacità di stare in giudi- zio dell’incolpato senza alcuna valutazione di merito» e che «… il “principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525 comma 2 del codice di procedura penale riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale, in particolare le Ric. n. 18507/2025– S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 13 di 17 acquisizioni probatorie ed in particolare che non dà luogo a vio- lazione di tale principio la mutata composizione del Collegio dopo l’espletamento di una perizia sullo stato di salute dell’in- colpato, al fine di verificare la persistenza e la durata del suo impedimento a comparire trattandosi di adempimento non in- fluente sulle valutazioni in tema di responsabilità…“».

Nel ricorso si afferma, poi, quanto segue: «Si ritiene che la suc- cessione cronologica degli eventi narrati in uno con l’elenca- zione dei provvedimenti che si sono succeduti nella vicenda processuale che ha riguardato il dott. [OSCURATO:PERSONA], siano dimostrativi e confermativi della violazione del combinato disposto degli artt. 525 comma 2 e 1 e ss del c.p.p. in riferimento all’art. 25 della Costituzione sotto il profilo della precostituzione del giu- dice naturale, poiché la sentenza oggi impugnata è stata adot- tata da unCollegio differente da quello che ha svolto l’istruttoria o quantomeno che ha partecipato alla formulazione del quesito peritale al prof.

Ferracuti al fine di accertare la capacità proces- suale dell’incolpato ma soprattutto integrato da un componente effettivo che non poteva farne parte, poiché il Consiglio proce- dendo alla nomina del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], violava il regola- mento consiliare che esso stesso si era dato con le Delibera del Plenum dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui erano stati predeterminati i criteri per l’assegnazione dei procedimenti ai componenti titolari e supplenti».

Non viene, cioè, articolata, nel ricorso, una censura volta a con- testare in modo specifico ed argomentato le ragioni di diritto esposte nel provvedimento della Sezione Disciplinare con il quale era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell’«atti- vità processuale prodromica all’inizio del dibattimento» e, in particolare, di quella avente ad oggetto«l’affidamento del que- sito peritale che la difesa ritiene debba essere ridiscusso in pre- senza del Collegio oggi formato».

Ric. n. 18507/2025– S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 14 di 17 Il ricorrente si limita a sostenere, in modo argomentato, la ille- gittimità della partecipazione al collegio stesso del nuovo com- ponente effettivo eletto, che secondo lui non poteva farne parte, ma non illustra in alcun modo le ragioni per cui sarebbe erroneo, in fatto o in diritto, il motivato rigetto della sua istanza di rinnovazione della «attività processuale prodromica all’inizio del dibattimento»; quanto meno, non lo fa contestando pun- tualmentele precise ragioni di fatto e di diritto esposte, in pro- posito,dalla Sezione Disciplinare, nel provvedimento che aveva escluso la necessità di tale rinnovazione.

Il ricorso certamente non è specifico, in relazione alla contesta- zione del provvedimento della Sezione Disciplinare che aveva escluso la necessità di rinnovazione dell’attività prodromica al dibattimento, in quanto non si confronta criticamente in alcun modo con le ragioni poste alla base di esso. 2.3.2In ogni caso, il provvedimento in questione va condiviso, in quanto, a differenza di quanto richiesto dall’incolpato, l’«at- tività processuale prodromica all’inizio del dibattimento» non doveva affatto essere rinnovata.

Ai sensi dell’art. 525 comma 2, c.p.p., «alla deliberazione con- corrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.

Se alla deliberazione devono con- correre i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati».

Nella specie, il mero affidamento del quesito peritale in ordine alla capacità dell’incolpato di partecipare coscientemente al giu- dizio disciplinare non può dirsi una attività processuale com- presa nel dibattimento e di certo non si tratta di attività di istru- zione probatoria avente ad oggetto gli specifici fatti disciplinari contestati.

Si tratta, infatti, di un accertamento per definizione preliminare e pregiudiziale rispetto al dibattimento stesso e all’ammissione Ric. n. 18507/2025– S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 15 di 17 e all’assunzione delle prove relative alla responsabilità discipli- nare dell’incolpato, in quanto, avendo lo specifico scopo di ve- rificare se quest’ultimo è in grado di partecipare al dibatti- mento, lo deve necessariamente precedere, logicamente e cro- nologicamente.

Tanto ciò è vero che lo stesso ricorrente, di fatto, qualifica l’at- tività processuale di cui aveva chiesto la rinnovazione (cfr. pag. 8 del ricorso: «l’affidamento del quesito peritale che la difesa ritiene debba essere ridiscusso in presenza del Collegio oggi formato») come rinnovazione di « attività processuale prodro- micaall’inizio del dibattimento», non come attività dibattimen- tale. 2.3.3In proposito, va altresì considerato che, secondo quanto riferisce lo stesso ricorrente, l’affidamento dell’incarico al perito era stato effettuato da un collegio di cui ancora non faceva parte il nuovo componente effettivo eletto dopo le dimissioni della Cons.

Natoli(Cons. [OSCURATO:PERSONA]), che ha poi partecipato alla decisione finale, essendo l’elezione avvenuta solo successiva- mente.

Davanti alla Sezione Disciplinare, nel corso del procedimento, l’incolpato aveva anche chiesto la rinnovazione del conferi- mento del quesito peritale, per l’avvenuto mutamento della composizione del collegio; ma tale richiesta è stata rigettata dalla SezioneDisciplinare, nella sua mutata composizione, che ha, quindi, proceduto ad escutere il perito precedentemente no- minato (oltre allo stesso perito di parte dell’incolpato).

Il collegio che ha emesso la sentenza impugnata è, quindi, il medesimo che ha effettuato l’escussione del perito in prece- denza nominato.

D’altra parte, nello stesso provvedimento di rigetto dell’ecce- zione del ricorrente e nella conseguente escussione del perito nominato sul quesito già in precedenza determinato si configura una, quanto meno implicita, conferma e, quindi, una Ric. n. 18507/2025– S ez.

Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 16 di 17 sostanziale concreta rinnovazione del conferimento dell’origina- rio incarico peritale,nei medesimi termini già indicati, da parte del collegio, nella mutata composizione che ha poi proceduto all’escussione del perito e, successivamente, tenuto il dibatti- mento e, infine, deliberato, all’esito, la decisione finale.

Ed è opportuno rilevare che, ai sensi dell’art. 495, comma 4-ter c.p.p., «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riprodu- zione audiovisiva.

In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze», onde «non si ha nullità della sen- tenza se il giudice decide sulla base di una prova, nel caso di specie peritale, da lui stesso assunta ma disposta nell’ambito dello stesso procedimento da un giudice in diversa composi- zione fisica» (Cass. pen., Sez. 3, n. 18516 del 06/04/2011 ud. -dep. 11/05/2011).

Nella specie, il perito non aveva reso dichiarazioni prima del mutamento del collegio e il collegio che ha deliberato la deci- sione finale è il medesimo che ha assunto le dichiarazioni del perito.

Anche sotto tali ultimi profili, pertanto, alle censure formulate dal ricorrente non potrebbe darsi seguito. 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Per la natura delgiudizio, va disposta d’ufficio l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle genera- litàe degli altri dati identificativi del ricorrente , ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18507 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: BFURRT 61S19 E463L ) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: DFZ LRA62D62 G482N ) -ricorrente- nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -resistenti- per la cassazione della sentenza del Consiglio Superiore della Magistraturan. 71/2025, depositata in data 1° luglio 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 18507/2025–S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 2 di 17 uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta in atti; l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], per il Ministero della Giustizia; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente. Fatti di causa Il dottor [OSCURATO:PERSONA] stato sottoposto ad azione disciplinare erinviato al giudizio dell’apposita Sezione del Consiglio Supe- riore della Magistratura, per i seguenti illeciti disciplinari: «A) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4, lettera a) del Decreto legislativo numero 109 del 23/02/2006 in relazione al delitto di cui all’articolo 416 commi 1 e 2 del codice penale. [OSCURATO:PERSONA] e Pisa dal luglio del 2016, in permanenza sino al gen- naio 2018. B) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4 lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23/02/2006 in relazione al delitto di cui all’articolo 319 ter, in relazione agli articoli 318 e 319,321 codice penale. [OSCURATO:PERSONA] e Pisa dall’aprile del 2016 al gennaio 2018. C) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a) del De- creto legislativo numero 109 del 23 Febbraio 2006 perché nella sua qualità di magistrato con ripetute condotte di cui al capo B), violando i doveri di cui all’articolo 1 arrecava a sé o ad altri indebiti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] e Pisa dall’aprile del 2016 al gen- naio 2018. D) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4, lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 in rela- zione al delitto di cui agli articoli 61 numero 2, 100, 373 c.p. [OSCURATO:PERSONA] acc.to nel marzo del 2017. E) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a) del De- creto legislativo 109 del 23 Febbraio 2006 perché, nella sua Ric. n. 18507/2025–S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 3 di 17 qualità di magistrato,con le ripetute condotte di cui al capo D), violando i doveri di cui all’articolo 1 recava a sé o ad altri inde- biti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] acc.to nel Marzo del 2017. F) (omissis) G) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4, lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23 Febbraio 2006 in rela- zione al delitto di cui all’articolo 319 ter c.p. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. H) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a) del De- creto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 perché nella sua qualità di magistrato, con ripetute condotte di cui al capo G), violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecava , a sè o ad altri,indebiti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4, la lettera a) del Decreto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006, in rela- zione al delitto di cui agli articoli 110, 353 comma 2 c.p. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 perché, nella sua qualità di magistrato, con le condotte di cui al capo I), violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecava,a sé o ad altri, indebiti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. M) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 4 lettera a), del Decreto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 in rela- zione al delitto di cui all’articolo 319 ter c.p. in relazione agli articoli 318 e 319 c.p. [OSCURATO:PERSONA] nel Marzo del 2017. N) Illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2 lettera a) del De- creto legislativo numero 109 del 23 febbraio 2006 perché,nella sua qualità di magistrato, con le condotte di cui al capo M), violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecava, a sé o ad altri, indebiti vantaggi. [OSCURATO:PERSONA], nel marzo del 2017». Per i fatti di cui alle lett. A),B), D) , G) , I) ed M) , il Tribunale di Genova ha pronunciato, in data 7 dicembre 2021 , sentenza di Ric. n. 18507/2025–S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 4 di 17 applicazione della pena su richiesta per il reato continuato di quattro anni e due mesi di reclusione, con la sanzione accesso- ria della interdizione dai pubblici uffici per cinqueanni. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Superiore della Magistra- tura,previo accertamento della responsabilità dell’incolpato e della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della san- zione della rimozione, nonché della legittimità della disposta so- spensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, ha dichia- rato l’estinzione del giudizio per cessata appartenenza dell’in- colpatostesso all’ordine giudiziario. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi , in relazione alla pro- nuncia incidentale sulla responsabilità disciplinare e sullalegit- timità dell’irrogazione della sanzione della rimozione, nonché della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, chie- dendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ed il Ministero della Giustizia hanno depositato me- morie difensive. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 606 lett. c) con riferimento all’ art. 548 n. 2 c.p.p. all’art. 148 comma 1 c.p.p., all’art. 161 n. 4 e all’ art. 171 comma 1 lettera b) bis: nullità della sentenza impugnata per nullità della notifica della stessa al dott. [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe stata «meramente comunicata e non notificata in pari data in unico documento, al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta elettronica certificata», in modo irregolare; sostiene che «… non essendosi perfezionato il procedimento di notificazione della sentenza all’incolpato, la stessa è nulla e tamquam non essete non può passare in giudicato». Il motivo è manifestamente infondato. Ric. n. 18507/2025–S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 5 di 17 1.1Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dal Ministero della Giustizia nella sua memoria difensiva. L’eccezione è infondata. Ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lettera c), il termine per proporre l’impugnazione è «di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3» (e, cioè, nel caso, ricor- rente nella specie, che si determina «quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni» eil giudice indica«nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente co- munque il novantesimo giorno da quello della pronuncia»). Detto termine, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lettera c), c.p.p., decorre «dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito». Ai sensi dell’art. 548 c.p.p., «quando la sentenza non è deposi- tata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indi- cato dal giudice a norma dell’articolo544 comma 3, l ’ avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del de- posito della sentenza». Nella specie, la decisione risulta assunta in data 14 novembre 2024, con «termine di giorni novanta per il deposito della mo- tivazione», ma è stata depositata ben oltre tale termine, solo in data 1° luglio 2025. Dunque, del suo deposito andava effettuato il prescritto avviso e dalla data della notificazione di tale avviso decorreva il ter- mine di quarantacinque giorni per impugnare. Ric. n. 18507/2025–S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 6 di 17 È pacifico che l’avviso sia stato notificato, a mezzo P.E.C., al difensore dell’incolpato, solo in data 3 luglio 2025; di conse- guenza, il termine scadeva in data 17 settembre 2025, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, pari a 31 giorni. Il ricorso, come dichiara lo stesso Ministero della Giustizia, è stato depositato in data 16 settembre 2025 presso la compe- tente Cancelleria del C.S.M., onde esso è tempestivo. 1.2Essendo la presente impugnazione tempestiva, peraltro, gli eventuali vizi della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza impugnata non potrebbero assumere alcun rilievo ai fini della validità di quest’ultima. Tali eventuali vizi, infatti, in nessun caso potrebbero determi- nare, come pretende la parte ricorrente, la nullità della sen- tenza stessa; essi potrebbero, al più, semplicemente impedire (o differire) il decorso del termine per proporre l’impugnazione. Onde, se l’impugnazione è stata proposta tempestivamente, in relazione al merito del provvedimento, come nella specie, essi risultano di fatto sanati, anche ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b) c.p.p. (essendosi «… la parte … avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato») o, comun- que, sono privi di rilievo in relazione alla validità del provvedi- mento (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 36357 del 30/09/2025 ud. - dep. 07/11/2025; Sez. 5, n. 15660 del 12/02/2020 ud. - dep. 21/05/2020; Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 u d. - dep. 03/02/2020). 1.3 Per completezza di esposizione , è opportuno aggiunger e che, in ogni caso,la notificazione dell’avviso di deposito della sentenzaeffettuata a mezzo P.E.C., presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (la cui effettiva ricezione non risulta specificamente contestata dallo stesso ricorrente), sia diretta- mente a quest’ultimo, sia quale domiciliatario dell’incolpato, deve ritenersi regolare, ai sensi dell’art. 148, comma 1, c.p.p.. Ric. n. 18507/2025–S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 7 di 17 È, infatti, infondato l’assunto della parte ricorrente, secondo il quale la notificazione direttaal difensore, a mezzo P.E.C., non sarebbe possibile, in mancanza di specifica indicazione, da parte sua, del proprio domicilio digitale e sarebbe, invece, ne- cessaria quella a mezzo ufficiale giudiziario: al contrario, l’art. 148, comma 1, c.p.p., impone espressamente le notificazioni a cura della cancelleria con modalità telematiche, senza necessità di specificheautorizzazioni in tal senso (Cass. pen., Sez. 3, n. 49162 del 04/05/2018 ud.- dep. 29/10/2018) . Tanto meno è fondato l’assunto per cui sarebbe stata necessa- ria analoga notificazione,a mezzo ufficiale giudiziario, al l’incol- pato, avendo quest’ultimo eletto domicilio presso il difensore, ma senza espressa indicazione del relativo domicilio digitale: l’elezione di domicilio presso il difensore implica, di per sé, la validità delle notificazioni effettuate a quest’ultimo, in qualun- que modalità, purché validamente, come avvenuto nella specie, e anche l’invio dell’atto da notificare in un’unica copia al difen- sore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell’impu- tato, non dà luogo a nullità (Cass., pen., Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019 ud. -dep. 01/03/2019). 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 606 lett. c)con riferimento all’art. 23 della legge 17 giugno 2022, n. 71che ha apportato modifiche all’art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, all’art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p.con riguardo all’art. 25 della Costituzione, 525 2 comma e 1 e ss. c.p.p., essendo stata la sentenza impugnata emessa da un Collegio giudicante diverso da quello che ha deliberato il quesito peritale affidato al [OSCURATO:PERSONA] di Ufficio nominato dopo l’aper- tura del dibattimento, chiamato a deliberare circa la capacità di stare in giudizio dell’incolpato, composto da un componente non togato e non attinto dalla lista dei componenti supplenti secondo quanto avrebbe dovuto avvenire per la sostituzione del Ric. n. 18507/2025–S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 8 di 17 componente effettivo dimissionario, e ciò in violazione del prin- cipio della precostituzione del giudice naturale». Nella rubrica del motivo di ricorso in esame sono, in realtà, pro- spettate due distinte censure di nullità della sentenza impu- gnata: a)quella di un radicale vizio nella costituzione del giudice, sull’assunto che il collegio giudicante sarebbe stato com- posto in modo illegittimo, in quanto, a seguito delle di- missioni dalla Sezione Disciplinare di uno dei consiglieri che inizialmente ne faceva parte quale componente effet- tivo (la Cons. Natoli), quest’ultimo era stato sostituito dal consigliere eletto quale nuovo componente effettivo di detta Sezione Disciplinare (il Cons. [OSCURATO:PERSONA]), e non in- vece da un consigliere «… attinto dalla lista dei compo- nenti supplenti», come, secondo parte ricorrente , avrebbe dovuto avvenire; b)quella di un vizio di nullità processuale derivante dal fatto stesso del mutamento della composizione del collegio, in violazione del principio di immutabilità del giudice, che avrebbe dovuto, sempre secondo l’assunto di parte ricor- rente, imporre la rinnovazione dell’attività prodromica all’inizio del dibattimento svolta nella precedente compo- sizione e, in particolare, dell’affidamento del quesito pe- ritale in ordine alla capacità dell’incolpato di partecipare coscientemente al giudizio disciplinare, il chenon era av- venuto, nonostante fosse stata avanzata specifica istanza in proposito. Il motivo è infondato. 2.1La prima censura è infondata , in primo luogo, perché con essa si sostiene l’applicabilità dell e norm e regolamentar i che disciplinano la sostituzione dei componenti effettivi della Se- zione Disciplinare con i componenti supplenti,in una ipotesi del tutto estranea al loro ambito di efficacia. Ric. n. 18507/2025–S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 9 di 17 Ai sensi dell’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] C.S.M., «subito dopo l’elezione del Vicepresidente, il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, procede all’elezione di sei componenti effettivi e di cinque com- ponenti supplenti della Sezione Disciplinare» (comma 1) e «contestualmente all’elezione dei sei componenti effettivi e dei cinque componenti supplenti, il Consiglio procede altresì all’ele- zione di ulteriori nove componenti supplenti, di cui sei compo- nenti togati e tre componenti eletti dal Parlamento, per il caso di impossibilità di formare il collegio» (comma 3); inoltre, «il Consiglio superiore determina, su proposta del Presidente della Sezione disciplinare, i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione, per i soli casi di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Analogamente il Consiglioprov- vede, su proposta motivata del Presidente, in ordine alla modi- fica di detti criteri» (comma 5). In base a tali disposizioni, i componenti supplenti della Sezione Disciplinare sostituiscono quelli effettivi in caso di incompatibi- lità,astensione o “altro motivato impedimento” di questi ultimi e, cioè, nell’ipotesi in cui sussista un impedimento relativo ad uno specifico procedimento ovvero un impedimento anche di carattere generale, ma comunque temporaneo, del compo- nente effettivo a partecipare al collegio giudicante, in funzione di quello specifico impedimento ed eventualmente fino a che duri l’impedimento stesso. Altra e diversa è, però, l’ipotesi in cui il componente effettivo non sia solo temporaneamente impedito a partecipare ad uno o più procedimenti, ma cessi definitivamente, per qualunque ragione, dalla sua carica. L’espresso riferimento delle disposizioni sopra richiamate ai casi diincompatibilità , astensione o “ altro motivato impedimento ” rende evidente, infatti, che, laddove un componente effettivo cessi definitivamente dalla sua carica, per qualunque ragione, Ric. n. 18507/2025– S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 10 di 17 ad esso non subentra definitivamente il componente supplente, dovendo invece procedersi all’elezione di un nuovo componente effettivo. Le dimissioni di un componente della Sezione Disciplinare non possono di certo essere considerate un impedimento tempora- neo, in quanto determinano la definitiva cessazione del consi- gliere dalla carica di componente effettivo della Sezione stessa. Di conseguenza, il consigliere che si sia dimesso non è più un componente effettivo e la Sezione va integrata con l’elezione di un nuovo componente effettivo. Nelle more dell’elezione del nuovo componente effettivo, si può senz’altro ritenere possibile il ricorso al componente supplente (come avvenuto nella specie), in quanto la mancanza di un componente effettivo della Sezione può essere considerata un impedimento temporaneo (e ciò fino al momento della nomina del nuovo componente effettivo). Una volta nominato il nuovo componente effettivo, però, quest’ultimo entrerà a far parte della Sezione Disciplinare a pieno titolo e non ci sarà ulteriore necessità di fare ricorso ai componenti supplenti, non sussistendo una situazione di incom- patibilità,astensione o “altro motivato impedimento” di uno dei componenti effettivi. Di conseguenza, contrariamente a quanto assume il ricorrente, nella specie, la partecipazione al collegio della Sezione Discipli- nare del nuovo componente effettivo eletto a seguito delle di- missioni della Cons. Natoli e, cioè, del Cons. [OSCURATO:PERSONA], deve ri- tenersi pienamente legittima. 2.2 È, poi, appena il caso di precisare che non può in alcun modo condividersi l’assunto del ricorrente (esposto peraltro solo nella memoria difensiva) per cui le dimissioni della Cons. Natoli avrebbero dovuto considerarsi una sorta di “impedi- mento temporaneo”, in quanto la stessa aveva chiesto ed otte- nuto, in un primo tempo, la mera sospensione facoltativa dalla Ric. n. 18507/2025– S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 11 di 17 carica di componente dello stesso C.S.M., in attesa dell’esito di una vicenda giudiziaria che la interessava (per dimettersi defi- nitivamente dal Consiglio solo successivamente, nel giugno 2025). Infatti, nonostante la medesima fosse solo (inizialmente) so- spesa dalla carica di consigliere del C.S.M., aveva comunque rassegnato le sue dimissioni dalla specifica carica di compo- nente della Sezione Disciplinare, rinunciando, cioè, definitiva- mente a tale carica e non solo temporaneamente: le dimissioni dalla carica di componente effettivo della Sezione Disciplinare della Cons. Natoli, a differenza di quanto avvenuto per la carica di consiglieradel C.S.M., oggetto di mera sospensione, in altri termini, non potevano affatto considerarsi temporanee, ma comportavano certamente la sua definitiva cessazione dalla ca- rica. 2.3In ogni caso, anche ad ipotizzare – per un momento ed in linea puramente astratta– che si fosse potuto considerare fon- dato l’assunto del ricorrente e che la composizione del collegio della Sezione Disciplinare si fosse potuta considerare effettuata in violazione delle disposizioni per l’individuazione dei compo- nenti che avrebbero dovuto parteciparvi, ciò non avrebbe de- terminato alcuna nullità della sentenzaimpugnata. Una siffatta (ipotetica) situazione avrebbe dovuto, infatti, con- siderarsi equiparabile alla avvenuta formazione del collegio giu- dicante in violazione delle disposizioni tabellari, ipotesi che non dà luogo a nullità dei relativi provvedimenti, se non nel caso «in cui si sostanzi in un’assegnazione “extra ordinem”, effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge» (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 8901 del 10/12/2024 c.c. - dep. 04/03/2025 ; Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019 ud.- dep. 18/12/2019 ; Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017 ud. - dep. 19/07/2017 ; Sez. 6, n. 13833 del Ric. n. 18507/2025– S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 12 di 17 12/03/2015 c.c. - dep. 31/03/2015 ; Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012 ud.- dep. 27/11/2012) , ipotesi di certo non ricor- rente nella specie, di elezione di un nuovo componente effettivo della Sezione Disciplinare per le dimissioni di uno di quelli in carica. 2.3Deve ritenersi infondata anche la censura relativa alla pre- tesa necessità di rinnovazione delle attività processuali svolte e, in particolare, dell’affidamento del quesito peritale in ordine alla capacità dell’incolpato di partecipare coscientemente al giu- dizio disciplinare, a seguito del mutamento del collegio giudi- cante nel corso del procedimento. 2.3.1Va premesso che tale censura, benché prospettata nella rubrica del motivo di ricorso in esame, viene poi formulata dal ricorrente,nella successiva esposizione, solo in via incidentale e in modo generico, in un passaggio argomentativo (a pag. 9 del ricorso), nell’ambito dello svolgimento dell’altra censura (già esaminata) più specificamente relativa al vizio della costi- tuzione del giudice per la mancata partecipazione al collegio giudicante di un componente supplente. Il ricorrente, infatti, fa presente che, dopo le dimissioni della Cons. Natoli ela sua sostituzione, aveva chiesto «che venisse “rinnovata l’attività processuale prodromica all’inizio del dibat- timento, in considerazione del fatto che alla precedente udienza vi era stato l’affidamento del quesito peritale che la difesa ri- tiene debba essere ridiscusso in presenza del Collegio oggi for- mato”». Precisa, peraltro, in proposito, che la Sezione aveva disatteso motivatamente tale sua richiesta,sul presupposto che «non era stata neppure aperta la fase istruttoria e che il proce- dimento in discussione riguardava la capacità di stare in giudi- zio dell’incolpato senza alcuna valutazione di merito» e che «… il “principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525 comma 2 del codice di procedura penale riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale, in particolare le Ric. n. 18507/2025– S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 13 di 17 acquisizioni probatorie ed in particolare che non dà luogo a vio- lazione di tale principio la mutata composizione del Collegio dopo l’espletamento di una perizia sullo stato di salute dell’in- colpato, al fine di verificare la persistenza e la durata del suo impedimento a comparire trattandosi di adempimento non in- fluente sulle valutazioni in tema di responsabilità…“». Nel ricorso si afferma, poi, quanto segue: «Si ritiene che la suc- cessione cronologica degli eventi narrati in uno con l’elenca- zione dei provvedimenti che si sono succeduti nella vicenda processuale che ha riguardato il dott. [OSCURATO:PERSONA], siano dimostrativi e confermativi della violazione del combinato disposto degli artt. 525 comma 2 e 1 e ss del c.p.p. in riferimento all’art. 25 della Costituzione sotto il profilo della precostituzione del giu- dice naturale, poiché la sentenza oggi impugnata è stata adot- tata da unCollegio differente da quello che ha svolto l’istruttoria o quantomeno che ha partecipato alla formulazione del quesito peritale al prof. Ferracuti al fine di accertare la capacità proces- suale dell’incolpato ma soprattutto integrato da un componente effettivo che non poteva farne parte, poiché il Consiglio proce- dendo alla nomina del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], violava il regola- mento consiliare che esso stesso si era dato con le Delibera del Plenum dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui erano stati predeterminati i criteri per l’assegnazione dei procedimenti ai componenti titolari e supplenti». Non viene, cioè, articolata, nel ricorso, una censura volta a con- testare in modo specifico ed argomentato le ragioni di diritto esposte nel provvedimento della Sezione Disciplinare con il quale era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell’«atti- vità processuale prodromica all’inizio del dibattimento» e, in particolare, di quella avente ad oggetto«l’affidamento del que- sito peritale che la difesa ritiene debba essere ridiscusso in pre- senza del Collegio oggi formato». Ric. n. 18507/2025– S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 14 di 17 Il ricorrente si limita a sostenere, in modo argomentato, la ille- gittimità della partecipazione al collegio stesso del nuovo com- ponente effettivo eletto, che secondo lui non poteva farne parte, ma non illustra in alcun modo le ragioni per cui sarebbe erroneo, in fatto o in diritto, il motivato rigetto della sua istanza di rinnovazione della «attività processuale prodromica all’inizio del dibattimento»; quanto meno, non lo fa contestando pun- tualmentele precise ragioni di fatto e di diritto esposte, in pro- posito,dalla Sezione Disciplinare, nel provvedimento che aveva escluso la necessità di tale rinnovazione. Il ricorso certamente non è specifico, in relazione alla contesta- zione del provvedimento della Sezione Disciplinare che aveva escluso la necessità di rinnovazione dell’attività prodromica al dibattimento, in quanto non si confronta criticamente in alcun modo con le ragioni poste alla base di esso. 2.3.2In ogni caso, il provvedimento in questione va condiviso, in quanto, a differenza di quanto richiesto dall’incolpato, l’«at- tività processuale prodromica all’inizio del dibattimento» non doveva affatto essere rinnovata. Ai sensi dell’art. 525 comma 2, c.p.p., «alla deliberazione con- corrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono con- correre i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati». Nella specie, il mero affidamento del quesito peritale in ordine alla capacità dell’incolpato di partecipare coscientemente al giu- dizio disciplinare non può dirsi una attività processuale com- presa nel dibattimento e di certo non si tratta di attività di istru- zione probatoria avente ad oggetto gli specifici fatti disciplinari contestati. Si tratta, infatti, di un accertamento per definizione preliminare e pregiudiziale rispetto al dibattimento stesso e all’ammissione Ric. n. 18507/2025– S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 15 di 17 e all’assunzione delle prove relative alla responsabilità discipli- nare dell’incolpato, in quanto, avendo lo specifico scopo di ve- rificare se quest’ultimo è in grado di partecipare al dibatti- mento, lo deve necessariamente precedere, logicamente e cro- nologicamente. Tanto ciò è vero che lo stesso ricorrente, di fatto, qualifica l’at- tività processuale di cui aveva chiesto la rinnovazione (cfr. pag. 8 del ricorso: «l’affidamento del quesito peritale che la difesa ritiene debba essere ridiscusso in presenza del Collegio oggi formato») come rinnovazione di « attività processuale prodro- micaall’inizio del dibattimento», non come attività dibattimen- tale. 2.3.3In proposito, va altresì considerato che, secondo quanto riferisce lo stesso ricorrente, l’affidamento dell’incarico al perito era stato effettuato da un collegio di cui ancora non faceva parte il nuovo componente effettivo eletto dopo le dimissioni della Cons. Natoli(Cons. [OSCURATO:PERSONA]), che ha poi partecipato alla decisione finale, essendo l’elezione avvenuta solo successiva- mente. Davanti alla Sezione Disciplinare, nel corso del procedimento, l’incolpato aveva anche chiesto la rinnovazione del conferi- mento del quesito peritale, per l’avvenuto mutamento della composizione del collegio; ma tale richiesta è stata rigettata dalla SezioneDisciplinare, nella sua mutata composizione, che ha, quindi, proceduto ad escutere il perito precedentemente no- minato (oltre allo stesso perito di parte dell’incolpato). Il collegio che ha emesso la sentenza impugnata è, quindi, il medesimo che ha effettuato l’escussione del perito in prece- denza nominato. D’altra parte, nello stesso provvedimento di rigetto dell’ecce- zione del ricorrente e nella conseguente escussione del perito nominato sul quesito già in precedenza determinato si configura una, quanto meno implicita, conferma e, quindi, una Ric. n. 18507/2025– S ez. Un. – Udienza 10 febbraio 20 26 – Sentenza – Pag . 16 di 17 sostanziale concreta rinnovazione del conferimento dell’origina- rio incarico peritale,nei medesimi termini già indicati, da parte del collegio, nella mutata composizione che ha poi proceduto all’escussione del perito e, successivamente, tenuto il dibatti- mento e, infine, deliberato, all’esito, la decisione finale. Ed è opportuno rilevare che, ai sensi dell’art. 495, comma 4-ter c.p.p., «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riprodu- zione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze», onde «non si ha nullità della sen- tenza se il giudice decide sulla base di una prova, nel caso di specie peritale, da lui stesso assunta ma disposta nell’ambito dello stesso procedimento da un giudice in diversa composi- zione fisica» (Cass. pen., Sez. 3, n. 18516 del 06/04/2011 ud. -dep. 11/05/2011). Nella specie, il perito non aveva reso dichiarazioni prima del mutamento del collegio e il collegio che ha deliberato la deci- sione finale è il medesimo che ha assunto le dichiarazioni del perito. Anche sotto tali ultimi profili, pertanto, alle censure formulate dal ricorrente non potrebbe darsi seguito. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Per la natura delgiudizio, va disposta d’ufficio l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle genera- litàe degli altri dati identificativi del ricorrente , ai
Decreto Cassazione n. 06699/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris