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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 41013/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze - per quanto ora di interesse - ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di tentativo di furto in abitazione in concorso.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione carente.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es.

Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 14.9.2021.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.6.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], Dr.

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].

Ai CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze - per quanto ora di interesse - ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di tentativo di furto in abitazione in concorso. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione carente. Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 14.9.2021. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.6.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], Dr. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. Ai CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA9
Sentenza Cassazione n. 41013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris