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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:326
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993CO0107(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-107/93 R, [OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de Margarina (AEFMA), associazione di diritto spagnolo, con sede a Madrid, rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto a Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 26, rue du Curé, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1992, n. 3830, relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, ed all' applicazione da parte della Spagna dei diritti della Tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 1993 (GU L 387, pag. 46), nella parte in cui il detto regolamento riguarda i prodotti di cui alla voce 15.17 della Tariffa doganale comune,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1993, l' [OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de Margarina (AEFMA) ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1992, n. 3830, relativo alla soppressione dei diritti dogonali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, ed all' applicazione da parte della Spagna dei diritti della Tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 1993 (GU L 387, pag. 46).

L' annullamento del regolamento è stato richiesto unicamente per quanto attiene ai prodotti di cui alla voce 15.17 della Tariffa doganale comune. 2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1993, la ricorrente ha inoltre proposto domanda ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE ai fini dell' ottenimento o della sospensione dell' esecuzione del menzionato regolamento nella parte riguardante la voce tariffaria

15.17. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni in ordine alla domanda di provvedimenti provvisori il 30 aprile 1993. 4 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione o una domanda di provvedimenti provvisori è ammissibile solamente qualora dinanzi alla Corte il ricorrente abbia impugnato l' atto di cui venga chiesta la sospensione dell' esecuzione ovvero penda una controversia cui siano attinenti i provvedimenti provvisori richiesti.

La domanda di sospensione dell' esecuzione o di provvedimenti provvisori non può essere pertanto accolta qualora sia irricevibile il ricorso principale sul quale si innesti la domanda introduttiva del procedimento sommario. 5 [OSCURATO:PERSONA] specie, con ordinanza 12 luglio 1993, la Corte ha respinto il ricorso principale in quanto irricevibile. 6 La domanda di provvedimenti provvisori è quindi parimenti irricevibile e dev' essere conseguentemente respinta.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese sostenute nell' ambito del presente procedimento vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta in quanto irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese. Lussemburgo, 16 luglio 1993.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CO0107(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-107/93 R, [OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de Margarina (AEFMA), associazione di diritto spagnolo, con sede a Madrid, rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, con domicilio eletto a Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 26, rue du Curé, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1992, n. 3830, relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, ed all' applicazione da parte della Spagna dei diritti della Tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 1993 (GU L 387, pag. 46), nella parte in cui il detto regolamento riguarda i prodotti di cui alla voce 15.17 della Tariffa doganale comune, IL PRESIDENTE DELLA CORTE ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1993, l' [OSCURATO:PERSONA] de Fabricantes de Margarina (AEFMA) ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 dicembre 1992, n. 3830, relativo alla soppressione dei diritti dogonali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a Dieci e la Spagna, ed all' applicazione da parte della Spagna dei diritti della Tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1 gennaio 1993 (GU L 387, pag. 46). L' annullamento del regolamento è stato richiesto unicamente per quanto attiene ai prodotti di cui alla voce 15.17 della Tariffa doganale comune. 2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1993, la ricorrente ha inoltre proposto domanda ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE ai fini dell' ottenimento o della sospensione dell' esecuzione del menzionato regolamento nella parte riguardante la voce tariffaria 15.17. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni in ordine alla domanda di provvedimenti provvisori il 30 aprile 1993. 4 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione o una domanda di provvedimenti provvisori è ammissibile solamente qualora dinanzi alla Corte il ricorrente abbia impugnato l' atto di cui venga chiesta la sospensione dell' esecuzione ovvero penda una controversia cui siano attinenti i provvedimenti provvisori richiesti. La domanda di sospensione dell' esecuzione o di provvedimenti provvisori non può essere pertanto accolta qualora sia irricevibile il ricorso principale sul quale si innesti la domanda introduttiva del procedimento sommario. 5 [OSCURATO:PERSONA] specie, con ordinanza 12 luglio 1993, la Corte ha respinto il ricorso principale in quanto irricevibile. 6 La domanda di provvedimenti provvisori è quindi parimenti irricevibile e dev' essere conseguentemente respinta. Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese sostenute nell' ambito del presente procedimento vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta in quanto irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese. Lussemburgo, 16 luglio 1993.
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