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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00334/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'omessa traduzione dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, è manifestamente infondato poiché il procedimento si è svolto nelle forme del processo camerale in appello, avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, e non risulta che l'imputato abbia richiesto di comparire.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle qmmende.

Così deciso il 1 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'omessa traduzione dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, è manifestamente infondato poiché il procedimento si è svolto nelle forme del processo camerale in appello, avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, e non risulta che l'imputato abbia richiesto di comparire. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle qmmende. Così deciso il 1 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 00334/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris