CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 22430/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1451/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4949/2016depositata il 28/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente signora Taschetta era destinataria di avviso di accertamento tramite sistema sintetico del cosiddetto “redditometro” sull'anno d'imposta 2008. Reagiva con ricorso che trovava apprezzamento presso il giudice di prossimità, cui seguiva appello dell'Ufficio avanti la Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sede di Milano. È incontroverso che il termine per l'appello scadesse il 5 ottobre 2015. Tale data è riportata sull'avviso di spedizione e sull'avviso di ricevimento, mentre l'estratto del registro informatico di [OSCURATO:PERSONA], prodotto dalla contribuente, indica la datadi spedizione alle h. 19:21:06 del giorno 6 ottobre. Dando prevalenza a questa risultanza rispetto ai documenti cartacei timbrati, il collegio d'appello dichiarava inammissibile il gravame per tardività. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidandosi ad un unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 149 dello stesso codice, nonché della legge numero 890 del 1982. Nella sostanza viene criticato l'error in procedendo laddove la CTR ha dato prevalenza all'estratto del sito Internet di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al documento cartaceo e manualmente timbrato, allegato all'originale notificato. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte contribuente, laddove sostiene trattarsi di vizio sussumibile nel numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. precitato. L'eccezione non può essere accolta, laddove viene correttamente censurato un vizio di prova di notifica, pacificamente attinente allo svolgimento del giudizio, alla regolarità del contraddittorio, alla tempestività dell'introduzione dell'impugnazione, tutti aspetti attinenti agli aspetti procedurali di cui questa Suprema Corte di legittimità è altresì giudice del fatto processuale. Il ricorso è quindi ammissibile, può essere esaminato ed è fondato. Infatti, forma orientamento consolidato il principio per cui nel processo tributario, in caso di notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, i dati alfanumerici sulla data e l'Ufficio postale di accettazione, ove mancanti sull'avviso di ricevimento, in tutto o in parte, ovvero d'incerta paternità, sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, daltimbro datario dell'Ufficio postale di partenza, che attesti l'avvenuta consegna per l'inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di spedizione, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002) (cfr. Cass. V, n. 21483/2022; ma già Cass. VI-5 n. 123/2018). Il tradizionale timbro eleva l’avviso di spedizione e di ricevimento a prova privilegiata, il cui bilanciamento non è più estraneo a questa Suprema Corte di legittimità, poiché rientra nel vizio di violazione di legge attribuire alle prove una forza diversa rispetto all’elencazione gerarchica fissata dal legislatore (Cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Per altro verso, esprimendo il principio di diritto per cui la produzione documentale relativa alla prova della spedizione dev’essere tempestiva all’atto di costituzione, senza possibilità del collegio di accordare rinvii di sorta su un termine che la legge prevede perentorio, questa Corte ha indicato il carattere fidefacente della stampigliatura o del timbro datario di consegna alle Poste (cfr. Cass.31879/2022). Ne consegue che il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello perché esamini il merito dell’impugnazione erariale sulla sentenza resa dalla CTP di Como n. 82/05/2015. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia –Milano, in diversa composizione, cui demand