CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 47039/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 25/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ex art. 18-ter Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa di reclusione di Opera al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., avverso il decreto in data 19/10/2020 del Magistrato di sorveglianza di Milano e ha rigettato il reclamo proposto contro il decreto in data 11/11/2020 dello stesso Giudice, aventi entrambi ad oggetto il trattenimento della corrispondenza. Secondo il Collegio, infatti, il primo reclamo era stato proposto tardivamente, in quanto avanzato dal difensore in data 9/11/2020 nonostante che la notifica fosse avvenuta il 27/10/2020 e, dunque, dopo il decorso dei dieci giorni previsti dall'art. 14-ter Ord. pen., richiamato espressamente dall'art. 18-ter Ord. pen. Quanto, al secondo reclamo, proposto tempestivamente, il provvedimento del Magistrato era stato motivato con il fatto che la missiva riportasse un riferimento incongruo a persone e situazioni, tale da poter «celare messaggi diversi dal loro effettivo significato», mentre la mera comunicazione di «non inoltro» della corrispondenza doveva ritenersi conforme all'art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., a mente del quale il detenuto deve essere tempestivamente informato del trattenimento, senza che il provvedimento debba essergli notificato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24, comma 4, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e 18-ter, comma 6, Ord. pen. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe proposto il reclamo, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza n. 15363/2020, notificato al detenuto in data 27/10/2020, con deposito dell'impugnazione tramite l'indirizzo della «pec» centrale.tribsorv.milano@giustiziacertit, quale unico indirizzo valido per i depositi degli atti ai sensi dell'art. 7, d.m. n. 44 del 2011, il giorno 6/11/2020 alle ore 20:32:16. La cancelleria del Tribunale di sorveglianza, invece, una volta ricevuto il reclamo, anziché registrare la data di invio della «pec» ai sensi dell'art. 24, comma 5, decreto legge n. 137 del 2020, avrebbe indicato come data del deposito quella in cui l'atto era stato materialmente "scaricato" dalla casella di posta elettronica. E in questo modo, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione, come data di deposito, quella in cui l'atto era stato inoltrato via «pec», come invece avrebbe dovuto. Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe riportato erroneamente il numero del decreto, indicato due volte in Sius n. 15363/2020 e non in Sius 2020/20180. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24, comma 4, decreto-legge n. 137 del 2020 e 18-ter, comma 6, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato notificato esclusivamente il provvedimento di «non inoltro», senza che lo stesso riportasse alcuna motivazione alla base della decisione, sicché il reclamo al Tribunale aveva dedotto la nullità del provvedimento per essere stato inibito al detenuto di verificarne la correttezza, mettendolo nelle condizioni di presentare impugnazione. Tuttavia, l'ordinanza impugnata ometterebbe qualsiasi considerazione in merito a tali doglianze, in particolare in relazione alla violazione dell'art. 15 Cost. per la limitazione della libertà di stampa disposta con un provvedimento non motivato. E illogica sarebbe anche la motivazione con cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe giustificato la mancata notifica del provvedimento motivato del Magistrato di sorveglianza, ovvero che l'art. 18-ter Ord. pen. prevedrebbe solamente che il detenuto vada «informato» del non inoltro della corrispondenza, potendo il difensore acquisire la motivazione contenuta nel fascicolo del Magistrato di sorveglianza e proporre reclamo nelle forme previste dall'art. 14-ter Ord. pen. Infatti, in questo modo si riconoscerebbe al detenuto di poter proporre reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza ma, contraddittoriamente, si escluderebbe il suo diritto di sapere su quali elementi proporre il reclamo, non essendogli stata notificata la motivazione del decreto; e si offrirebbe una interpretazione contrastante con quanto previsto dall'art. 14-ter Ord. pen., la cui procedura è richiamata dall'art. 18-ter Ord. pen., che attribuisce al detenuto uno specifico potere di proporre reclamo entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, esercitabile soltanto in quanto egli abbia ricevuto la notifica anche della motivazione. 3. In data 26/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di ricorso, relativo alla tempestività del reclamo avente ad oggetto il decreto del Magistrato di sorveglianza del 27/10/2020 (n. 15363/2020), va premesso che,ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., la procedura di reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza è regolata dall'art. 14-ter Ord. pen., il cui comma 1 prevede che esso deve essere proposto entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento definitivo. A sua volta, secondo l'art. 24, comma 4, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, vigente ratione temporis al momento della proposizione del reclamo, doveva ritenersi «consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44», da effettuare «presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici». 2.1. Nel caso in esame, il decreto del Magistrato di sorveglianza n. 15363/2020 era stato notificato al detenuto in data 27/10/2020, sicché la scadenza del relativo termine era fissata per il 6/11/2020. Dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che, effettivamente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], aveva provveduto al deposito dell'impugnazione con l'invio del reclamo all'indirizzo della «pec» [OSCURATO:EMAIL], indirizzo valido per i depositi ai sensi dell'art. 7, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, in data 6/11/2020 alle ore 20:32:16. Pertanto, il termine massimo di dieci giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento, era stato, nella specie, pienamente rispettato. Il primo motivo di censura è, pertanto, fondato. 3. Quanto, poi, all'ulteriore provvedimento del Magistrato di sorveglianza, (n. 20180/2020), emesso in data in data 11/11/2020, esso era stato comunicato all'interessato soltanto nella parte dispositiva e, dunque, senza la relativa motivazione. 3.1. In argomento, va premesso che l'art. 18-ter Ord. pen., che disciplina le limitazioni e i controlli attuabili sulla corrispondenza dei detenuti e degli internati, prevede espressamente, al comma 5, che l'autorità giudiziaria che ha disposto il visto di controllo, qualora all'esito, di quest'ultimo ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata, ne dispone il trattenimento; la stessa disposizione, ribadita dall'art. 38, comma 10, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, stabilisce, poi, che l'interessato venga di ciò immediatamente informato. Pur in assenza di una espressa indicazione sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il provvedimento di trattenimento, incidente sul diritto costituzionale di libertà della corrispondenza, debba essere motivato, a norma dell'art. 15, secondo comma, Cost. E la relativa motivazione deve operare un bilanciamento tra le ragioni dell'ostensione e quelle delle esigenze investigative o di sicurezza, indicando gli elementi concreti, anche di natura presuntiva, da cui ricavare il rischio di compromissione delle esigenze in parola (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 9689 del 12/2/2014, Virga, Rv. 259472). Ne consegue che, essendo la motivazione del trattenimento, pur adattata al peculiare contesto, comunque necessaria, non può dubitarsi del fatto che il detenuto, destinatario della misura restrittiva dei suoi diritti, ne sia il primo e naturale destinatario e che, dunque, il provvedimento che la racchiude debba essere portato interamente a sua conoscenza. Ciò tanto più ove si consideri, in chiave sistematica, il diritto di reclamo giurisdizionale riconosciuto dal comma 5 dell'art. 18-ter Ord. pen., il quale, come tutti i reclami penitenziari (Sez. 1, n. 15982 del 17/9/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989-01; Sez. 1, n. 14542 del 24/1/2006t, Episcopo, Rv. 233940-01) e, come si ritiene, in particolare, per il reclamo ex art. 14-ter Ord. pen. (da assimilare, a tutti gli effetti, a una impugnazione: Sez. 1, n. 1781 del 25/3/1998, Pianese, Rv. 211028-01), specificamente richiamato dall'art. 18, comma 6, deve essere motivato, a pena d'inammissibilità. La formulazione dei motivi di reclamo, a sua volta, non può logicamente prescindere da un'adeguata conoscenza delle ragioni che sono alla base della decisione che si intende impugnare, o tramite la sua integrale notificazione o almeno consentendo - come ritenuto da Sez. 1, n. 14871 del 4/3/2020, Guarino, Rv. 278978, in un caso esattamente sovrapponibile - di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua esistenza. 3.2. Ciò premesso, il ricorso deve, dunque, essere accolto. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, si pone in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità testé richiamati, secondo cui, al fine di assicurare la conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, il detenuto deve poter prendere visione del provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica o consentendo al detenuto di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/6/2020, Guarino, Rv. 279638-01 e, più recentemente, Sez. 1, n. 38010 del 20/5/2021, Guarino, non massimata). E dal momento che, nella specie, non risulta che al detenuto sia stata garantita detta forma di conoscenza o di partecipazione procedimentale, il ricorso per cessazione deve ritenersi fondato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con r