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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01512/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19866-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 19866/2017 Cron.

Rep.

Ud. 17/11/2022 CC 3934 persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricor rente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 820/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/02/2017 R.G.N. 770/2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta nei confronti dell’Unione dei Comuni montani del Casentino, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Arezzo.

Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte dal lavoratore con tre ricorsi poi riuniti.

2. Con il primo, il ricorrente, che aveva prestato attività lavorativa subordinata come dirigente del settore agricoltura e foreste a favore della Comunità montana del Casentino, aveva chiesto accertarsi l’illegittimità del provvedimento n. 3 del 2012 con cui era stato collocato in posizione temporanea e provvisoria di consulenza studio e ricerca, fruendo del solo trattamento economico, a seguito del subentro dell’Unione dei Comuni montani del Casentino alla Comunità montana.

Il lavoratore aveva chiesto la reintegra nell’incarico di direzione, le differenze per maggior retribuzione a lui spettante, in subordine la condanna dell’Ente al risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni perse, e il risarcimento del danno non patrimoniale da dimensionamento.

3. Con il secondo ricorso aveva impugnato le delibere n. 4 e n. 5 del 2012 con le quali, rispettivamente, era stato designato il Segretario generale dell’Unione e Direttoredell’area amministrativa, al quale erano state affidate tutte le competenze dirigenziali, ed era stato nominato il Direttore dell’area tecnica.

4. Con il terzo ricorso aveva chiesto di accertare l’illegittimità del provvedimento n. 2 del 2013 che aveva dichiarato l’eccedenza della posizione lavorativa di esso ricorrente, e aveva chiesto la condanna dell’Unione a reintegrarlo nel posto di dirigente e a risarcirgli il danno.

5. La Corte d’Appello ha posto a fondamento della decisione di rigetto dell’impugnazione le seguenti argomentazioni.

5.1. L’incarico di Dirigente del settore agricoltura e foreste presso la Comunità montana era stato conferito all’appellante per la durata in carica del Presidente dell’allora Comunità montana del Casentino.

Venuto a scadenza l’incarico del Presidente era subentrato il nuovo Ente datore di lavoro, e il dipendente si trovava in regime di proroga.

Dunque, non vi era stata la revoca dell’incarico dirigenziale trattandosi di incarico cessato per intervenuta scadenza dell’incarico del Presidente.

Il dipendente era passato al nuovo Ente nella stessa condizione in cui si trovava, quindi in posizione di proroga.

Come affermato dal Tribunale, l’attribuzione sia pure in via interinale dell’incarico dirigenziale al [OSCURATO:PERSONA] generale dell’Ente configurava la nuova nomina a cui la disciplina regolamentare citata dall’appellante (art. 11, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) riconduceva la cessazione della proroga.

5.2. Non sussisteva la finalità discriminatoria e ritorsiva dedotta dal ricorrente, e che sarebbe conseguita ad una serie di esposte denunce da lui presentate in relazione ad atti illegittimi dell’Ente.In ordine a ciò, vi era carenza di prova pur essendo documentata la presentazione di istanze ed esposti da parte del Borchi, atteso che la pacifica fase di passaggio dalla Comunità montana del Casentino alla nuova Unione dei Comuni montani del Casentino configurava un elemento presuntivo di conferma dell’asserita sussistenza di esigenze di valutazione delle necessità organizzative conseguenti alle diverse funzioni attribuite all’Ente.

Non poteva, quindi, ritenersi provata la manifesta ingiustificatezza del collocamento dei dirigenti in posizione temporanea e provvisoria di consulenza di studio e ricerca, con affidamento interinali delle funzioni dirigenziali al [OSCURATO:PERSONA] generale.

Néassumeva rilievo la dedotta illegittimità della previsione della figura del [OSCURATO:PERSONA] generale che, comunque, non escludeva l’ammissibilità della cessazione del regime di proroga.

Inoltre, successivamente erano intervenute diverse risoluzioni di rapporti di lavoro.

Dunque, il lavoratore non aveva assolto all’onere di provare la natura discriminatoria del mancato conferimento di incarico dirigenziale con successiva collocazione indisponibilità.

5.3. Osserva la Corte d’Appello che non era fondata l’impugnazione del provvedimento con cui l’altro dirigente della ex Comunità montana era stato preferito all’appellante per il conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore dell’area tecnica, in merito a cui il lavoratore aveva dedotto l’omessa preventiva pubblicità della selezione dei criteri di scelta e l’incongruità della valutazione comparativa tra i due candidati alla posizione dirigenziale, prospettando il diritto all’annullamento dell’atto di conferimento e al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale dell’area tecnica ad altro dipendente esplicitava le motivazioni per cui la candidatura di quest’ultimo era stata ritenuta preferibile a quella del Borchi; ugualmente con la delibera n. 80 del 2012 venivano indicati i motivi per cui la Giunta aveva provveduto a soprassedere alla nomina di un dirigente responsabile del servizio gestione del patrimonio agricolo forestale regionale.

D’altro canto, non era ammissibile un sindacato di merito sulla congruità delle motivazioni riservate alla discrezionalità amministrativa.

5.4. La Corte d’Appello ha rigettato i motivi con cui si deduceva la nullità del provvedimento di risoluzione per violazione dell’articolo 54- bis, primo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per violazione dell’articolo 11 del CCNL dirigenza pubblica, in quanto non era stata approvata la natura discriminatoria ritorsiva dei provvedimenti adottati dall’Ente in relazione al rapporto di impiego

5.5. Era poi inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione relativa alla violazione del diritto del Borchi al prepensionamento.

Ed infatti, l’Unione dei Comuni aveva provveduto alla risoluzione del rapporto con decorrenza dalla data in cui l’appellante aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità.

6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Borchi prospettando tre motivi di ricorso.

7. Resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla statuizione della Corte d’Appello di compensazione delle spese di giudizio, l’Unione dei Comuni montani del Casentino.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art.109 del d.lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 22 del CCNL 10 aprile 1996 e dell’art. 10 del CCNL del 22 febbraio 2006, dell’art. 11 del Regolamento degli Uffici, dell’art. 68 della legge della Regione Toscana n. 68 del 2011, violazione dell’art. 70 della legge regionale n. 68 del 2011, violazione degli artt. 49 e 50 dello Statuto dell’Unione dei Comuni montani del Casentino.

Il ricorrente censura la statuizione secondo cui il regime di proroga dell’incarico per motivi di studio avesse determinato il venir meno dell'incarico dirigenziale al momento della nomina del [OSCURATO:PERSONA] generale dell’Ente.

Ricorda il regolamento dell’Ufficio, richiama lo statuto dell’Unione, e afferma che la nomina del Segretario non poteva intendersi “nuovo incarico”, come affermato dalla Corte d’Appello, in grado di far venir meno il rapporto dirigenziale, in quanto la struttura le funzioni e l’organico dell’Unione rispetto alla disciolta Comunità montana era rimasta immutata.

Dunque, si era verificata la revoca dell’incarico dirigenziale in mancanza delle condizioni previste dall’art. 109 del testo unico enti locali e dall’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La Corte d’Appello aveva erroneamente sussunto la fattispecie nell’ambito della disciplina della cessazione dell’incarico per intervenuto termine della proroga in concomitanza della nuova nomina del Segretario generale, mentre si era in presenza di un’illegittima revoca e privazione prima del tempo dell'incarico dirigenziale.

Espone quindi che se il decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 2012, di nomina del Segretario generale, avesse effettivamente avuto la valenza e l’effetto di conferire l’incarico dirigenziale, lo stesso sarebbe stato arbitrario eillegittimo in quanto posto in violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., buona fede e correttezza e dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concentrando tutti gli incarichi in favore di una sola figura dirigenziale.

1.1. Il motivo non è fondato.

L’art.11 del Regolamento degli Uffici della Comunità montana, recante “Conferimento degli incarichi dirigenziali”, prevedeva ai commi 1 e 2 che: “In attuazione dell’art. 34 dello Statuto, il presidente attribuisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, per una durata comunque non superiore a quella del suo mandato, sentito il segretario generale.

2. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

Può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente articolare i servizi”.

Il chiaro tenore letterale è nel senso che il regime di proroga nell’esercizio delle funzioni dirigenziale persisteva fino a che non fosse intervenuta una nuova nomina a coprire l’incarico in questione.

Per un più ampio quadro normativo di riferimento, giova ricordare come la legge della Regione Toscana n. 68 del 2011, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.

Toscana28 dicembre 2011, n. 62, all’art. 66 stabiliva che “Le comunità montane, esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono estinte a seguito di trasformazione in Unioni di Comuni o di mancata trasformazione, nei termini e con le modalità del presente capo”.

L’art. 67, commi 3 e 4, della medesima legge reg. stabiliva che “L’Unione, entro il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento degli organi”.

L’art. 68, comma 3, a sua volta prevedeva che “Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all’Unione.

L’Unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data.

L’unione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione”.

Va rilevato che l’art. 78 della stessa legge reg. sanciva: “Il personale trasferito dalla comunità montana estinta ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata”.

1.2. Nella specie, dopo la scadenza dell’incarico dirigenziale attribuito al ricorrente, connessa alla scadenza del mandato del Presidente della Comunità montana che lo aveva conferito - atteso che a seguito dell’estinzione della Comunità stessa e della costituzione dell’Unione dei Comuni montani, lo statuto, escludendo una continuità soggettiva e una sovrapposizione tra le cariche, stabiliva le specifiche modalità di nomina del Presidente dell’Unione (art. 22 Statuto “Il presidente dell’unione viene eletto dal consiglio tra i sindaci dei comuni aderenti”) - allorchè il rapporto dirigenziale era in regime di proroga, interveniva il decreto n. 3 del 2012 del Presidente dell’Unione.

Con detto decreto l’incarico dirigenziale non gli veniva rinnovato, e il Borchi veniva collocato in posizione temporanea e provvisoria di consulenza studio e ricerca, per il periodo transitorio e momentaneo necessario per definire la struttura organizzativa dell’Ente.

Dunque trovava applicazione la previsione di cui all’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile ratione temporis, secondo cui “i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali”.

Non si verteva in ipotesi di revoca dell’incarico come disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, dall’art. 109 del TUEL e dalla contrattazione collettiva Né argomenti possono trarsi dagli artt. 49 e 50 dello Statuto dell’Unione, atteso che la prevista successione nei rapporto di lavoro (art. 49 dello Statuto) non poteva avvenire se non nello stato, di proroga, condizionato, in cui lo stesso si trovava,e tale stato giuridico conseguiva, a voler intendere prorogata l’organizzazione dei servizi della Comunità, come assume il ricorrente in ragione dell’art. 50 dello Statuto e della delibera di giunta n. 2 del 2012, proprio in ragione dell’organizzazione della Comunità montana - Regolamento dei servizi - secondo cui l’incarico dirigenziale veniva meno al termine del mandato di chi lo aveva conferito.

La delibera n. 2 del 4 gennaio 2012 della Giunta, adottava in via transitoria l’organizzazione dei servizi già definita dalla Comunità montana e la relativa assegnazione del personale transitato nei ruoli dell’Unione, ma ciò mette in evidenza la peculiarità della vicenda successoria senza che da tanto possa discendere una stabilizzazione nella proroga come,nella sostanza, assume il ricorrente, che si trovava in regime di proroga e non con assegnazione pleno iure dell’incarico dirigenziale.

Va considerato come l’art. 49 dello Statuto faceva salvo un vaglio di compatibilità.

Con il decreto n. 2 del 2012, il Presidente dell’Unione, al quale in base allo Statuto compete sia la nomina dei dirigenti che del Segretario generale (artt. 25 e 32 dello Statuto), sempre in via provvisoria, nella fase di riorganizzazione e fino al conferimento dei (nuovi) incarichiche sarebbero stati previsti, affidava al Segretario-Direttore generale le competenze dirigenziali e gestionali dell’Ente, così dando luogo, come afferma la Corte d’Appello a quella condizione di cessazione della proroga, rispetto alla quale interveniva l’assegnazione di una posizione di consulenza studio ricerca, in via provvisoria e temporanea.

Ciò considerando che lo stesso art. 50 dello Statuto, al comma 2, sanciva che il Segretario- generale assicurava il coordinamento dei regolamenti già vigenti nella Comunità montana del Casentino, e la predisposizione dei nuovi atti entro un anno dalla costituzione dell’Unione.

Regolamenti che, come statuisce l’art. 50, comma 1, dello Statuto, erano da applicare provvisoriamente e in quanto compatibili.

Di talché le censure prospettate non sono fondate.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2697, cod. civ., dell’art. 2729, cod. civ., e dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

2.1. Assume il ricorrente che le vicende per cui è causa delineano una vicenda unitaria volta ad attuare da parte dell’Ente datore di lavoro un disegno di eliminazione di un dirigente ritenuto scomodo in quanto autore di plurimesegnalazioni di irregolarità e la violazione di legge da parte degli organi di direzione politica amministrativa.

Prendendo a pretesto la vicenda della successione della Unione dei Comuni alla Comunità montana, era stato prima privato di ogni incarico, fatto oggetto di provvedimenti di collocazione in posizione di studio, poi collocato in eccedenza e quindi indisponibilità, esitata con la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e il prepensionamento.

La Corte d’Appello, erroneamente ha statuitoin merito alla prova della dedotta discriminazione, in violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, e dell’art. 2729, cod. civ., quanto alla novità dell’Ente, non applicando il ragionamento presuntivo a fronte di indizi di segno contrario volti a dimostrare la reale motivazione discriminatoria dei provvedimenti adottati.

Il ricorrente, richiama la giurisprudenza di legittimità in materia e rileva che nel caso in esame veniva in rilievo l’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rispetto al quale andava applicato lo stesso regime probatorio previsto per la discriminazione.

A fondamento delle proprie argomentazioni il ricorrente evidenzia la stretta concatenazione temporale tra le denunce e le segnalazioni effettuate e i provvedimenti oggetto di censura.

Ricorda quindi le lettere indirizzate al Presidente dell’Unione, con cui portava a conoscenza quelle che riteneva irregolarità, e una inviata alla Corte dei conti conclusa con archiviazione.

Deduce l’erronea applicazione del ragionamento presuntivo e l’irrilevanza della cessazione di altri rapporti di lavoro.

Non vi erano state invece altre dichiarazioni di eccedenza al di fuori di due ipotesi di risoluzione per anzianità o vecchiaia e una risoluzione concordata, ma poi erano stati creati ben 13 nuovi servizi.

2.2. Il motivo non è fondato.

In primo luogo va osservato che (Cass. 8674 del 2018) in tema di dirigenza pubblica, la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, non determina un demansionamento, in quanto la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico.

L’art. 54-bis, cit., che reca una disposizione di natura sostanziale, trova applicazione, nella specie, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

Di talchè, non regola la fattispecie in esame la specifica disposizione del comma 7 come vigente a seguito di tali modifiche, secondo cui “È a carico dell’Amministrazione pubblica o dell’Ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. (…)”.

L’onere della prova è quindi regolato dai principi in materia di discriminazione.

Questa Corte ha già affermato che in tema di comportamenti datoriali discriminatori, il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 40, nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un’inversione de ll’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori (Cass. n. 14206 del 2013; Conf.: Cass. n. 17832 del 2015; Cass. n. 2113 del 2016; Cass. n. 25543 del 2018; Cass. n. 15950 del 2021, Cass., n. 31054 del 2021).

Analogo principio è stato affermato, in relazione all'interpretazione dell'art. 19 della richiamata direttiva, dalla Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che spetta alla lavoratrice che si ritenga lesa dall'inosservanza nei propri confronti del principio della parità di trattamento dimostrare, dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi a qualsiasi altro organo competente, fatti od elementi di prova in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506, punto 29).

È solo nel caso in cui la lavoratrice interessata abbia provato tali fatti od elementi di prova che si verifica un’inversione dell’onere della prova e che spetta alla controparte dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione (v., in tal senso, CGUE 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, punto 30; 19 ottobre 2017 in causa C- 531/15, [OSCURATO:PERSONA]).

2.3. Nella specie, il ricorrente, pur denunciando la violazione e l’errata applicazione di norme di diritto, in realtà si limita a dedurre che nel caso tali elementi di fatto sussistessero, esprimendo un apprezzamento diverso rispetto a quello operato concordemente in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Ciò, in particolare, ove si rilevi, come affermatodalla Corte d’Appello, che le misure di cui il lavoratore si duole conseguivano a previsioni normative che avevano stabilito l’estinzione della Comunità montana e la successione dell’Unione dei Comuni.

In tal modo si sollecita un sindacato non consentito a questa Corte di legittimità, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale sono rimessi in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, l’assunzione e la valutazione delle prove e il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare - la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

3. Con il terzo motivo è prospettata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1375 e 1175, cod. civ., dell’art. 97 Cost.

Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010.

Il ricorrente si duole che l’Unione dei Comuni non avesse predeterminato i criteri di selezione e gli obiettivi della selezione, e non avesse provveduto alla pubblicizzazione della stessa e all’acquisizione in via preventiva della disponibilità dei dirigenti e delle relative candidature in relazione all’affidamento dell’incarico di direzione dell’area tecnica e di direzione dell’area amministrativa.

La Corte d’Appello si era limitata ad affermare che il provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente dell’area tecnica ad altro dipendente esplicitava le motivazioni per cui era stato preferito altro soggetto al ricorrente.

Ma nel momento in cui l’Amministrazione aveva omesso la pubblicazione dell’avviso e la predeterminazione dei criteri, a posteriori la verifica non poteva svolgersi correttamente.

Dunque, il provvedimento di affidamento dell’incarico di direzione dell’area tecnica non poteva essere stata adeguatamente vagliato.

È censurata la statuizione che ha ritenuto non sindacabile la delibera numero 80 del 2012 con cui l’Amministrazione congelava la situazione del conferimento degli incarichi di direzione dell’Unione e confermava il ricorrente nella posizione di studio rispetto alla quale sarebbe poi intervenuta la collocazione in disponibilità.

Peraltro, ai sensi dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, al dirigente avrebbe dovuto essere assegnato un altro incarico anche di valore economico inferiore.

3.1. Il motivo non è fondato.

Occorre rilevare che quanto alla istituzione di posti nella dotazione organica dirigenziale dell’Ente, l’affermazione della Corte d’Appello è condivisibile, in quanto dalla struttura organizzativa prescelta che rientra nella discrezionalità amministrativa discende la dotazione organica.

Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 18813 del 2019), in tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, il provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica, necessario presupposto della misura di collocamento in disponibilità, è sindacabile da parte del giudice ordinario, e può essere disapplicato, nei casi in cui ne emerga l'illegittimità per violazione di legge o per eccesso di potere, al fine di valutarne l'idoneità ad incidere validamente sulle situazioni di diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse, restando, tuttavia, insindacabili le scelte discrezionali relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti qualifiche necessarie a soddisfarle.

Va, quindi, rilevato che il ricorrente pur dolendosi dell’interpretazione e del rilievo, in ragione del loro contenuto, attribuiti dalla Corte d’Appello al provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente dell’area tecnica ad altro dipendente e alla delibera con cui si soprassedeva alla nomina di un dirigente responsabile del patrimonio agricolo-forestale regionale, non riporta i passaggi di tali documenti di cui contesta la valutazione operata dal giudice di secondo grado e non deduce la violazione delle regole ermeneutiche, con conseguente inammissibilità della doglianza.

Quanto alla deduzione relativa all’applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, da un lato va rilevato che nella specie si è in presenza di una complessa vicenda legislativa di riorganizzazione degli enti locali, e che in relazione alle motivazioni della sentenza di appello, la stessa si configura come questione nuova, e dunque inammissibile.

4. Il ricorso principale deve essere rigettato.

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ex art. 360, n.3, cod. proc. civ.

La ricorrente incidentale si duole della compensazione delle spese di giudizio disposta in appello benché l’impugnazione del lavoratore fosse stata rigettata.

5.1. Il motivo non è fondato.

In tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.

Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass. 15495 del 2022).

Nella specie la decisione del giudice di appello di compensare le spese di giudizio -motivata “considerata la particolare complessità della fattispecie dedotta in giudizio” - è idonea a far ravvisare gravi ed eccezionali ragioni, sicché rientra nel suddetto ambito di legittimità.

6. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

7. In ragione della reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19866-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 19866/2017 Cron. Rep. Ud. 17/11/2022 CC 3934 persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricor rente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 820/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/02/2017 R.G.N. 770/2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta nei confronti dell’Unione dei Comuni montani del Casentino, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Arezzo. Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte dal lavoratore con tre ricorsi poi riuniti. 2. Con il primo, il ricorrente, che aveva prestato attività lavorativa subordinata come dirigente del settore agricoltura e foreste a favore della Comunità montana del Casentino, aveva chiesto accertarsi l’illegittimità del provvedimento n. 3 del 2012 con cui era stato collocato in posizione temporanea e provvisoria di consulenza studio e ricerca, fruendo del solo trattamento economico, a seguito del subentro dell’Unione dei Comuni montani del Casentino alla Comunità montana. Il lavoratore aveva chiesto la reintegra nell’incarico di direzione, le differenze per maggior retribuzione a lui spettante, in subordine la condanna dell’Ente al risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni perse, e il risarcimento del danno non patrimoniale da dimensionamento. 3. Con il secondo ricorso aveva impugnato le delibere n. 4 e n. 5 del 2012 con le quali, rispettivamente, era stato designato il Segretario generale dell’Unione e Direttoredell’area amministrativa, al quale erano state affidate tutte le competenze dirigenziali, ed era stato nominato il Direttore dell’area tecnica. 4. Con il terzo ricorso aveva chiesto di accertare l’illegittimità del provvedimento n. 2 del 2013 che aveva dichiarato l’eccedenza della posizione lavorativa di esso ricorrente, e aveva chiesto la condanna dell’Unione a reintegrarlo nel posto di dirigente e a risarcirgli il danno. 5. La Corte d’Appello ha posto a fondamento della decisione di rigetto dell’impugnazione le seguenti argomentazioni. 5.1. L’incarico di Dirigente del settore agricoltura e foreste presso la Comunità montana era stato conferito all’appellante per la durata in carica del Presidente dell’allora Comunità montana del Casentino. Venuto a scadenza l’incarico del Presidente era subentrato il nuovo Ente datore di lavoro, e il dipendente si trovava in regime di proroga. Dunque, non vi era stata la revoca dell’incarico dirigenziale trattandosi di incarico cessato per intervenuta scadenza dell’incarico del Presidente. Il dipendente era passato al nuovo Ente nella stessa condizione in cui si trovava, quindi in posizione di proroga. Come affermato dal Tribunale, l’attribuzione sia pure in via interinale dell’incarico dirigenziale al [OSCURATO:PERSONA] generale dell’Ente configurava la nuova nomina a cui la disciplina regolamentare citata dall’appellante (art. 11, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) riconduceva la cessazione della proroga. 5.2. Non sussisteva la finalità discriminatoria e ritorsiva dedotta dal ricorrente, e che sarebbe conseguita ad una serie di esposte denunce da lui presentate in relazione ad atti illegittimi dell’Ente.In ordine a ciò, vi era carenza di prova pur essendo documentata la presentazione di istanze ed esposti da parte del Borchi, atteso che la pacifica fase di passaggio dalla Comunità montana del Casentino alla nuova Unione dei Comuni montani del Casentino configurava un elemento presuntivo di conferma dell’asserita sussistenza di esigenze di valutazione delle necessità organizzative conseguenti alle diverse funzioni attribuite all’Ente. Non poteva, quindi, ritenersi provata la manifesta ingiustificatezza del collocamento dei dirigenti in posizione temporanea e provvisoria di consulenza di studio e ricerca, con affidamento interinali delle funzioni dirigenziali al [OSCURATO:PERSONA] generale. Néassumeva rilievo la dedotta illegittimità della previsione della figura del [OSCURATO:PERSONA] generale che, comunque, non escludeva l’ammissibilità della cessazione del regime di proroga. Inoltre, successivamente erano intervenute diverse risoluzioni di rapporti di lavoro. Dunque, il lavoratore non aveva assolto all’onere di provare la natura discriminatoria del mancato conferimento di incarico dirigenziale con successiva collocazione indisponibilità. 5.3. Osserva la Corte d’Appello che non era fondata l’impugnazione del provvedimento con cui l’altro dirigente della ex Comunità montana era stato preferito all’appellante per il conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore dell’area tecnica, in merito a cui il lavoratore aveva dedotto l’omessa preventiva pubblicità della selezione dei criteri di scelta e l’incongruità della valutazione comparativa tra i due candidati alla posizione dirigenziale, prospettando il diritto all’annullamento dell’atto di conferimento e al risarcimento del danno. La Corte d’Appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale dell’area tecnica ad altro dipendente esplicitava le motivazioni per cui la candidatura di quest’ultimo era stata ritenuta preferibile a quella del Borchi; ugualmente con la delibera n. 80 del 2012 venivano indicati i motivi per cui la Giunta aveva provveduto a soprassedere alla nomina di un dirigente responsabile del servizio gestione del patrimonio agricolo forestale regionale. D’altro canto, non era ammissibile un sindacato di merito sulla congruità delle motivazioni riservate alla discrezionalità amministrativa. 5.4. La Corte d’Appello ha rigettato i motivi con cui si deduceva la nullità del provvedimento di risoluzione per violazione dell’articolo 54- bis, primo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per violazione dell’articolo 11 del CCNL dirigenza pubblica, in quanto non era stata approvata la natura discriminatoria ritorsiva dei provvedimenti adottati dall’Ente in relazione al rapporto di impiego 5.5. Era poi inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione relativa alla violazione del diritto del Borchi al prepensionamento. Ed infatti, l’Unione dei Comuni aveva provveduto alla risoluzione del rapporto con decorrenza dalla data in cui l’appellante aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità. 6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Borchi prospettando tre motivi di ricorso. 7. Resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla statuizione della Corte d’Appello di compensazione delle spese di giudizio, l’Unione dei Comuni montani del Casentino. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art.109 del d.lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 22 del CCNL 10 aprile 1996 e dell’art. 10 del CCNL del 22 febbraio 2006, dell’art. 11 del Regolamento degli Uffici, dell’art. 68 della legge della Regione Toscana n. 68 del 2011, violazione dell’art. 70 della legge regionale n. 68 del 2011, violazione degli artt. 49 e 50 dello Statuto dell’Unione dei Comuni montani del Casentino. Il ricorrente censura la statuizione secondo cui il regime di proroga dell’incarico per motivi di studio avesse determinato il venir meno dell'incarico dirigenziale al momento della nomina del [OSCURATO:PERSONA] generale dell’Ente. Ricorda il regolamento dell’Ufficio, richiama lo statuto dell’Unione, e afferma che la nomina del Segretario non poteva intendersi “nuovo incarico”, come affermato dalla Corte d’Appello, in grado di far venir meno il rapporto dirigenziale, in quanto la struttura le funzioni e l’organico dell’Unione rispetto alla disciolta Comunità montana era rimasta immutata. Dunque, si era verificata la revoca dell’incarico dirigenziale in mancanza delle condizioni previste dall’art. 109 del testo unico enti locali e dall’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La Corte d’Appello aveva erroneamente sussunto la fattispecie nell’ambito della disciplina della cessazione dell’incarico per intervenuto termine della proroga in concomitanza della nuova nomina del Segretario generale, mentre si era in presenza di un’illegittima revoca e privazione prima del tempo dell'incarico dirigenziale. Espone quindi che se il decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 2012, di nomina del Segretario generale, avesse effettivamente avuto la valenza e l’effetto di conferire l’incarico dirigenziale, lo stesso sarebbe stato arbitrario eillegittimo in quanto posto in violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., buona fede e correttezza e dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concentrando tutti gli incarichi in favore di una sola figura dirigenziale. 1.1. Il motivo non è fondato. L’art.11 del Regolamento degli Uffici della Comunità montana, recante “Conferimento degli incarichi dirigenziali”, prevedeva ai commi 1 e 2 che: “In attuazione dell’art. 34 dello Statuto, il presidente attribuisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, per una durata comunque non superiore a quella del suo mandato, sentito il segretario generale. 2. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina. Può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente articolare i servizi”. Il chiaro tenore letterale è nel senso che il regime di proroga nell’esercizio delle funzioni dirigenziale persisteva fino a che non fosse intervenuta una nuova nomina a coprire l’incarico in questione. Per un più ampio quadro normativo di riferimento, giova ricordare come la legge della Regione Toscana n. 68 del 2011, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. Toscana28 dicembre 2011, n. 62, all’art. 66 stabiliva che “Le comunità montane, esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono estinte a seguito di trasformazione in Unioni di Comuni o di mancata trasformazione, nei termini e con le modalità del presente capo”. L’art. 67, commi 3 e 4, della medesima legge reg. stabiliva che “L’Unione, entro il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento degli organi”. L’art. 68, comma 3, a sua volta prevedeva che “Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all’Unione. L’Unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data. L’unione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione”. Va rilevato che l’art. 78 della stessa legge reg. sanciva: “Il personale trasferito dalla comunità montana estinta ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata”. 1.2. Nella specie, dopo la scadenza dell’incarico dirigenziale attribuito al ricorrente, connessa alla scadenza del mandato del Presidente della Comunità montana che lo aveva conferito - atteso che a seguito dell’estinzione della Comunità stessa e della costituzione dell’Unione dei Comuni montani, lo statuto, escludendo una continuità soggettiva e una sovrapposizione tra le cariche, stabiliva le specifiche modalità di nomina del Presidente dell’Unione (art. 22 Statuto “Il presidente dell’unione viene eletto dal consiglio tra i sindaci dei comuni aderenti”) - allorchè il rapporto dirigenziale era in regime di proroga, interveniva il decreto n. 3 del 2012 del Presidente dell’Unione. Con detto decreto l’incarico dirigenziale non gli veniva rinnovato, e il Borchi veniva collocato in posizione temporanea e provvisoria di consulenza studio e ricerca, per il periodo transitorio e momentaneo necessario per definire la struttura organizzativa dell’Ente. Dunque trovava applicazione la previsione di cui all’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile ratione temporis, secondo cui “i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali”. Non si verteva in ipotesi di revoca dell’incarico come disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, dall’art. 109 del TUEL e dalla contrattazione collettiva Né argomenti possono trarsi dagli artt. 49 e 50 dello Statuto dell’Unione, atteso che la prevista successione nei rapporto di lavoro (art. 49 dello Statuto) non poteva avvenire se non nello stato, di proroga, condizionato, in cui lo stesso si trovava,e tale stato giuridico conseguiva, a voler intendere prorogata l’organizzazione dei servizi della Comunità, come assume il ricorrente in ragione dell’art. 50 dello Statuto e della delibera di giunta n. 2 del 2012, proprio in ragione dell’organizzazione della Comunità montana - Regolamento dei servizi - secondo cui l’incarico dirigenziale veniva meno al termine del mandato di chi lo aveva conferito. La delibera n. 2 del 4 gennaio 2012 della Giunta, adottava in via transitoria l’organizzazione dei servizi già definita dalla Comunità montana e la relativa assegnazione del personale transitato nei ruoli dell’Unione, ma ciò mette in evidenza la peculiarità della vicenda successoria senza che da tanto possa discendere una stabilizzazione nella proroga come,nella sostanza, assume il ricorrente, che si trovava in regime di proroga e non con assegnazione pleno iure dell’incarico dirigenziale. Va considerato come l’art. 49 dello Statuto faceva salvo un vaglio di compatibilità. Con il decreto n. 2 del 2012, il Presidente dell’Unione, al quale in base allo Statuto compete sia la nomina dei dirigenti che del Segretario generale (artt. 25 e 32 dello Statuto), sempre in via provvisoria, nella fase di riorganizzazione e fino al conferimento dei (nuovi) incarichiche sarebbero stati previsti, affidava al Segretario-Direttore generale le competenze dirigenziali e gestionali dell’Ente, così dando luogo, come afferma la Corte d’Appello a quella condizione di cessazione della proroga, rispetto alla quale interveniva l’assegnazione di una posizione di consulenza studio ricerca, in via provvisoria e temporanea. Ciò considerando che lo stesso art. 50 dello Statuto, al comma 2, sanciva che il Segretario- generale assicurava il coordinamento dei regolamenti già vigenti nella Comunità montana del Casentino, e la predisposizione dei nuovi atti entro un anno dalla costituzione dell’Unione. Regolamenti che, come statuisce l’art. 50, comma 1, dello Statuto, erano da applicare provvisoriamente e in quanto compatibili. Di talché le censure prospettate non sono fondate. 2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2697, cod. civ., dell’art. 2729, cod. civ., e dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. 2.1. Assume il ricorrente che le vicende per cui è causa delineano una vicenda unitaria volta ad attuare da parte dell’Ente datore di lavoro un disegno di eliminazione di un dirigente ritenuto scomodo in quanto autore di plurimesegnalazioni di irregolarità e la violazione di legge da parte degli organi di direzione politica amministrativa. Prendendo a pretesto la vicenda della successione della Unione dei Comuni alla Comunità montana, era stato prima privato di ogni incarico, fatto oggetto di provvedimenti di collocazione in posizione di studio, poi collocato in eccedenza e quindi indisponibilità, esitata con la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e il prepensionamento. La Corte d’Appello, erroneamente ha statuitoin merito alla prova della dedotta discriminazione, in violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, e dell’art. 2729, cod. civ., quanto alla novità dell’Ente, non applicando il ragionamento presuntivo a fronte di indizi di segno contrario volti a dimostrare la reale motivazione discriminatoria dei provvedimenti adottati. Il ricorrente, richiama la giurisprudenza di legittimità in materia e rileva che nel caso in esame veniva in rilievo l’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rispetto al quale andava applicato lo stesso regime probatorio previsto per la discriminazione. A fondamento delle proprie argomentazioni il ricorrente evidenzia la stretta concatenazione temporale tra le denunce e le segnalazioni effettuate e i provvedimenti oggetto di censura. Ricorda quindi le lettere indirizzate al Presidente dell’Unione, con cui portava a conoscenza quelle che riteneva irregolarità, e una inviata alla Corte dei conti conclusa con archiviazione. Deduce l’erronea applicazione del ragionamento presuntivo e l’irrilevanza della cessazione di altri rapporti di lavoro. Non vi erano state invece altre dichiarazioni di eccedenza al di fuori di due ipotesi di risoluzione per anzianità o vecchiaia e una risoluzione concordata, ma poi erano stati creati ben 13 nuovi servizi. 2.2. Il motivo non è fondato. In primo luogo va osservato che (Cass. 8674 del 2018) in tema di dirigenza pubblica, la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, non determina un demansionamento, in quanto la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico. L’art. 54-bis, cit., che reca una disposizione di natura sostanziale, trova applicazione, nella specie, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90. Di talchè, non regola la fattispecie in esame la specifica disposizione del comma 7 come vigente a seguito di tali modifiche, secondo cui “È a carico dell’Amministrazione pubblica o dell’Ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. (…)”. L’onere della prova è quindi regolato dai principi in materia di discriminazione. Questa Corte ha già affermato che in tema di comportamenti datoriali discriminatori, il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 40, nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un’inversione de ll’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori (Cass. n. 14206 del 2013; Conf.: Cass. n. 17832 del 2015; Cass. n. 2113 del 2016; Cass. n. 25543 del 2018; Cass. n. 15950 del 2021, Cass., n. 31054 del 2021). Analogo principio è stato affermato, in relazione all'interpretazione dell'art. 19 della richiamata direttiva, dalla Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che spetta alla lavoratrice che si ritenga lesa dall'inosservanza nei propri confronti del principio della parità di trattamento dimostrare, dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi a qualsiasi altro organo competente, fatti od elementi di prova in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506, punto 29). È solo nel caso in cui la lavoratrice interessata abbia provato tali fatti od elementi di prova che si verifica un’inversione dell’onere della prova e che spetta alla controparte dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione (v., in tal senso, CGUE 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, punto 30; 19 ottobre 2017 in causa C- 531/15, [OSCURATO:PERSONA]). 2.3. Nella specie, il ricorrente, pur denunciando la violazione e l’errata applicazione di norme di diritto, in realtà si limita a dedurre che nel caso tali elementi di fatto sussistessero, esprimendo un apprezzamento diverso rispetto a quello operato concordemente in entrambi i gradi del giudizio di merito. Ciò, in particolare, ove si rilevi, come affermatodalla Corte d’Appello, che le misure di cui il lavoratore si duole conseguivano a previsioni normative che avevano stabilito l’estinzione della Comunità montana e la successione dell’Unione dei Comuni. In tal modo si sollecita un sindacato non consentito a questa Corte di legittimità, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale sono rimessi in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, l’assunzione e la valutazione delle prove e il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare - la veridicità dei fatti ad esse sottesi. 3. Con il terzo motivo è prospettata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1375 e 1175, cod. civ., dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010. Il ricorrente si duole che l’Unione dei Comuni non avesse predeterminato i criteri di selezione e gli obiettivi della selezione, e non avesse provveduto alla pubblicizzazione della stessa e all’acquisizione in via preventiva della disponibilità dei dirigenti e delle relative candidature in relazione all’affidamento dell’incarico di direzione dell’area tecnica e di direzione dell’area amministrativa. La Corte d’Appello si era limitata ad affermare che il provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente dell’area tecnica ad altro dipendente esplicitava le motivazioni per cui era stato preferito altro soggetto al ricorrente. Ma nel momento in cui l’Amministrazione aveva omesso la pubblicazione dell’avviso e la predeterminazione dei criteri, a posteriori la verifica non poteva svolgersi correttamente. Dunque, il provvedimento di affidamento dell’incarico di direzione dell’area tecnica non poteva essere stata adeguatamente vagliato. È censurata la statuizione che ha ritenuto non sindacabile la delibera numero 80 del 2012 con cui l’Amministrazione congelava la situazione del conferimento degli incarichi di direzione dell’Unione e confermava il ricorrente nella posizione di studio rispetto alla quale sarebbe poi intervenuta la collocazione in disponibilità. Peraltro, ai sensi dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, al dirigente avrebbe dovuto essere assegnato un altro incarico anche di valore economico inferiore. 3.1. Il motivo non è fondato. Occorre rilevare che quanto alla istituzione di posti nella dotazione organica dirigenziale dell’Ente, l’affermazione della Corte d’Appello è condivisibile, in quanto dalla struttura organizzativa prescelta che rientra nella discrezionalità amministrativa discende la dotazione organica. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 18813 del 2019), in tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, il provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica, necessario presupposto della misura di collocamento in disponibilità, è sindacabile da parte del giudice ordinario, e può essere disapplicato, nei casi in cui ne emerga l'illegittimità per violazione di legge o per eccesso di potere, al fine di valutarne l'idoneità ad incidere validamente sulle situazioni di diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse, restando, tuttavia, insindacabili le scelte discrezionali relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti qualifiche necessarie a soddisfarle. Va, quindi, rilevato che il ricorrente pur dolendosi dell’interpretazione e del rilievo, in ragione del loro contenuto, attribuiti dalla Corte d’Appello al provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente dell’area tecnica ad altro dipendente e alla delibera con cui si soprassedeva alla nomina di un dirigente responsabile del patrimonio agricolo-forestale regionale, non riporta i passaggi di tali documenti di cui contesta la valutazione operata dal giudice di secondo grado e non deduce la violazione delle regole ermeneutiche, con conseguente inammissibilità della doglianza. Quanto alla deduzione relativa all’applicazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, da un lato va rilevato che nella specie si è in presenza di una complessa vicenda legislativa di riorganizzazione degli enti locali, e che in relazione alle motivazioni della sentenza di appello, la stessa si configura come questione nuova, e dunque inammissibile. 4. Il ricorso principale deve essere rigettato. 5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ex art. 360, n.3, cod. proc. civ. La ricorrente incidentale si duole della compensazione delle spese di giudizio disposta in appello benché l’impugnazione del lavoratore fosse stata rigettata. 5.1. Il motivo non è fondato. In tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass. 15495 del 2022). Nella specie la decisione del giudice di appello di compensare le spese di giudizio -motivata “considerata la particolare complessità della fattispecie dedotta in giudizio” - è idonea a far ravvisare gravi ed eccezionali ragioni, sicché rientra nel suddetto ambito di legittimità. 6. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. 7. In ragione della reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese del presente giudizio. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo
Sentenza Cassazione n. 01512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris