CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30080/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73,comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, inepigrafe indicata, che ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto neiconfronti del provvedimento reso il 22/09/2025 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Livorno che aveva respinto l’istanza presentata dalla difesa il 18/09/2025,volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcerecon l‘obbligo di presentazione alla p.g.1.1. In ragione della trasgressione dell’originaria misura cautelare del divieto didimora nel Comune di Livorno (applicata il 16/08/2024), al prevenuto veniva applicata lacustodia in carcere (in data 04/07/2025), successivamente (il 22/07/2025) sostituita congli arresti domiciliari presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Avendo tuttavia questarevocato la propria originaria disponibilità, il Gip del Tribunale di Livorno ripristinava lamisura carceraria.2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono mancanza, contraddittorietàe/o manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta che il giudizio di attualità econcretezza delle esigenze cautelari sia stato condotto in via presuntiva, senza che siastato in concreto svolto alcun accertamento sull’attuale pericolosità dell’imputato. La difesasostiene che il mero richiamo alla precedente violazione della misura non può comportarela completa pretermissione della valutazione in ordine al comportamento tenuto dalricorrente nel corso della custodia cautelare in carcere, ben potendo il fatto nuovo essereindividuato proprio nella complessiva condotta tenuta nello stato di restrizione. Lamotivazione sarebbe carente laddove afferma che non vi sono elementi che consentano diprospettati dalla difesa, in particolare il tempo trascorso, considerato che un prolungatoperiodo di tempo in custodia cautelare in carcere, con l’afflizione che comporta, inciderebbeanche sulla probabilità di reiterazione.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte hachiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.2. L’intervenuta mancanza della disponibilità del luogo individuato per l'esecuzionedegli arresti domiciliari ha determinato l'impossibilità di dare ulteriore esecuzione a talemisura; permanendo immutate le esigenze cautelari già accertate e non essendo stataprospettata la disponibilità di un diverso domicilio idoneo, il ripristino della custodiacautelare in carcere costituiva la necessaria conseguenza della sopravvenuta ineseguibilitàdella misura meno afflittiva, avendo peraltro il Gip ritenuto che permanessero esigenzecautelari non suscettibili di essere soddisfatte con una misura di tipo non custodiale. Insostanza, era venuto meno il presupposto materiale di eseguibilità degli arresti domiciliarirappresentato dal luogo in cui essi avrebbero dovuto avere esecuzione. La revoca delladisponibilità ad accogliere il prevenuto ha integrato una sopravvenienza suscettibile diincidere sulla permanenza della misura. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti,chiarito che grava sull'interessato l'onere di indicare un luogo concretamente idoneoall'esecuzione della misura domiciliare e di dimostrarne l'effettiva disponibilità, nonpotendo gli arresti domiciliari essere disposti o mantenuti in assenza di tale indefettibilepresupposto (Sez. 3, n. 41074 del 30/09/2015, Z., Rv. 265048). [OSCURATO:PERSONA], quindi, non erachiamato ad effettuare una nuova valutazione comparativa tra misure, ma soltanto aprendere atto dell'impossibilità di mantenere la misura domiciliare e, permanendoimmutate le esigenze cautelari, a ripristinare la custodia in carcere.Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze, reputate tuttora sussistenti le esigenzecautelari già riconosciute in sede di adozione della misura cautelare genetica, hacongruamente osservato che l’assenza di un’abitazione idonea ad ospitare il prevenuto agliarresti domiciliari, nonché il mancato intervento di fatti nuovi, suscettibili di esserefavorevolmente valutati al fine di ritenere affievolite le predette esigenze, non consentivail ricorso a misure, «la cui inefficacia si è già dimostrata per tabulas, avendo l’appellanteviolato l’originaria misura del divieto di dimora in Livorno», dovendosi considerare nonpriva di significatività la recente datazione dell’accertato episodio trasgressivo (luglio2025).La doglianza poi con cui la difesa sostiene la sussistenza del “fatto nuovo”, a suo direrappresentato dal decorso del tempo in custodia cautelare e dal conseguente stato disofferenza tale da incidere sulle esigenze cautelari, è manifestamente infondata. Secondola consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita,il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitivacon altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica inordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelarecon riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti il merodecorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura e l'osservanza puntuale dellerelative prescrizioni (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 40999 del 29/10/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289040).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pen.Così deciso in data 8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]