CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBIERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 novembre 2022, il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, confermava l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 18 ottobre 2022, che aveva rigettato l'istanza (avanzata ad esito dell'interrogatorio di garanzia) di [OSCURATO:PERSONA] di revoca della misura cautelare personale degli arresti donniciliari applicatagli con provvedimento del 10 ottobre 2022 eseguito il 13 ottobre 2022. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, il Tribunale aveva osservato che l'istanza proposta nell'interesse di Romagnoli andava respinta alla luce della permanenza, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, del quadro indiziario già ritenuto dal Gup, e discendente da quanto riferito dal liquidatore (prestanome) della fallita, [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato nel Romagnoli il suo referente nell'attività di liquidazione delle società e dalle dichiarazioni del precedete amministratore della fallita, Toschi, che ne aveva illustrato le condotte in vicende riguardanti altre società decotte. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo assume il proprio interesse a proporre il ricorso. Interesse che - nonostante la revoca della misura degli arresti domiciliari avvenuta con provvedimento del 16 dicembre 2022, con la sostituzione della stessa con l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria - permane visto che il pm aveva presentato appello avverso il provvedimento di non applicazione della misura, in relazione ai capi 7 e 15 della rubrica, con la conseguente possibilità che venga ripristinata la misura degli arresti domiciliari per fatti diversi da quelli oggetto dell'istanza di revoca che aveva dato luogo all'odierno procedimento incidentale. Dall'eventuale esito positivo di questo procedimento deriverebbero alla difesa argomenti da spendere nel giudizio di impugnazione sollecitato dalla pubblica accusa. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione delle condotte, alla sua attualità ed alla proporzionalità ed adeguatezza della misura. Si era eccepita l'assenza di tale pericolo, sia in relazione alla ordinanza genetica, sia con riferimento alla istanza di revoca. Si erano ricordati il tempo trascorso dai fatti, la non persistenza della situazione che li aveva consentiti, l'assenza di ulteriori pendenze. Nell'ordinanza nulla si era motivato circa l'attualità del pericolo di recidiva. Né si era adeguatamente argomentato sulla persistenza di entrambe le misure, non essendovi poi elementi che facessero ritenere un qualche concorso nei fatti dei collaboratori dello studio legale di cui era titolare l'indagato (e che, secondo l'accusa, avrebbero potuto consentirgli di perseverare negli illeciti). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del Romagnoli è inammissibile sia perché non si è dimostrato il permanente interesse alla decisione sul medesimo (essendo stata, nel frattempo, revocata la misura degli arresti domiciliari), sia perché è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo profilo, la carenza di interesse alla decisione, si è infatti affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all'esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l'imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165, con un orientamento ermeneutico costantemente confermata e da ultimo da Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). Né l'interesse alla decisione può consistere nell'utilizzo della medesima in altro procedimento di cautela in considerazione dell'autonomia fra gli stessi, riguardando, ciascuno dei predetti, diversi provvedimenti (genetici o reiettivi), pur resi nell'ambito del medesimo procedimento penale. 2. Quanto alla seconda ragione di inammissibilità il ricorso, si deve rilevare come lo stesso contenga censure rivolte non tanto alla decisione del Gip prima e del Tribunale del riesame poi, di reiezione della istanza di revoca della misura, quanto, invece, alla ordinanza genetica che avrebbe dovuto, al più, essere oggetto di riesame e non del sub-procedimento cautelare instaurato ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., come l'attuale. Ci si era infatti doluti della proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare applicata e dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati di analoga specie che avevano determinato l'adozione della misura stessa, senza, invece, appuntare la critica, come si sarebbe dovuto, sulle eventuali modifiche delle ragioni di cautela ad esito dell'unica novità intervenuta, l'interrogatorio di garanzia. 3. All'inammissibilità del ricorso, derivante da entrambi i ricordati profili, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore