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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26991/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che la ricorrente ha reiterato la doglianza relativa all'assenza di accertamenti operati dalla Polizia giudiziaria sull'esatta ubicazione del suo domicilio coatto, ma nella sentenza impugnata si afferma — con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede — che gli operanti si erano recati all'indirizzo indicato come luogo in cui l'imputata era stata collocata agli arresti domiciliari e si aggiunge che gli stessi operanti avevano avuto conferma da un vicino di casa che quella fosse l'abitazione dell'imputata; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],itJénteGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] jDozzi , 2 t / [OSCURATO:PERSONA] Sezione V! , Pen,q1e 1 7 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] o li• re • ni Dott. 1,4"1, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che la ricorrente ha reiterato la doglianza relativa all'assenza di accertamenti operati dalla Polizia giudiziaria sull'esatta ubicazione del suo domicilio coatto, ma nella sentenza impugnata si afferma — con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede — che gli operanti si erano recati all'indirizzo indicato come luogo in cui l'imputata era stata collocata agli arresti domiciliari e si aggiunge che gli stessi operanti avevano avuto conferma da un vicino di casa che quella fosse l'abitazione dell'imputata; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],itJénteGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] jDozzi , 2 t / [OSCURATO:PERSONA] Sezione V! , Pen,q1e 1 7 LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] o li• re • ni Dott. 1,4"1, 2