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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10692/2023

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11887/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via Flaminia n. 318, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentatie difesi –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aprile, è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11887/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E ALESSANDRO S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimati – Avverso l a sentenza n. 2113 /2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 21ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che nella espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Brescia dalla MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA].), i debitori esecutati Mara, Emilia, Fausto e [OSCURATO:PERSONA] proposero due distinte opposizioni agli atti esecutivi, la prima avverso l’aggiudicazione del cespite staggito alla [OSCURATO:PERSONA] AIL disposta dal professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita, la seconda avverso il conseguente decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione in favore del predetto aggiudicatario; r.g. n. 11887/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previa riunione, le controversie, svolte in contraddittorio anche con i plurimi creditori intervenuti nella procedura, sono state definite dalla decisione in epigrafeindicata in senso sfavorevole agli opponenti; ricorrono uno actu per cassazione Mara, Emilia, Fausto e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] AIL, mentre restano intimati gli altri soggetti in epigrafe dettagliatamente menzionati; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; considerato che preliminare rispetto alla disamina dei sollevati motivi è il rilievo della nullità delle notificazion i del ricorso introduttivo per come effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; invero, non possono ritenersi valide le notificazioni a tali soggetti compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori indicati come domiciliatari «nell’esecuzione opposta», in quanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con la pronuncia qui impugnata dettisoggetti sono rimasti contumaci; del pari, non appaiono perfezionate le notificazioni eseguite (nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con spedizione a mezzo posta, dacché, consegnato l’atto a persona di famiglia convivente o addetto alla casa, non vi è prova della spedizione della prescritta raccomandata informativa recante notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto; da ultimo, nemmeno vi è prova della notificazione compiuta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta, rinvenendosi in atti unicamente la comunicazione di avvenuto deposito ma non già la relazione di notifica con l’esito delle attività dell’ufficiale postale; r.g. n. 11887/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della causa a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11887/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via Flaminia n. 318, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentatie difesi –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aprile, è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11887/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E ALESSANDRO S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimati – Avverso l a sentenza n. 2113 /2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 21ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che nella espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Brescia dalla MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA].), i debitori esecutati Mara, Emilia, Fausto e [OSCURATO:PERSONA] proposero due distinte opposizioni agli atti esecutivi, la prima avverso l’aggiudicazione del cespite staggito alla [OSCURATO:PERSONA] AIL disposta dal professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita, la seconda avverso il conseguente decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione in favore del predetto aggiudicatario; r.g. n. 11887/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previa riunione, le controversie, svolte in contraddittorio anche con i plurimi creditori intervenuti nella procedura, sono state definite dalla decisione in epigrafeindicata in senso sfavorevole agli opponenti; ricorrono uno actu per cassazione Mara, Emilia, Fausto e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] AIL, mentre restano intimati gli altri soggetti in epigrafe dettagliatamente menzionati; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; considerato che preliminare rispetto alla disamina dei sollevati motivi è il rilievo della nullità delle notificazion i del ricorso introduttivo per come effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; invero, non possono ritenersi valide le notificazioni a tali soggetti compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori indicati come domiciliatari «nell’esecuzione opposta», in quanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con la pronuncia qui impugnata dettisoggetti sono rimasti contumaci; del pari, non appaiono perfezionate le notificazioni eseguite (nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con spedizione a mezzo posta, dacché, consegnato l’atto a persona di famiglia convivente o addetto alla casa, non vi è prova della spedizione della prescritta raccomandata informativa recante notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto; da ultimo, nemmeno vi è prova della notificazione compiuta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta, rinvenendosi in atti unicamente la comunicazione di avvenuto deposito ma non già la relazione di notifica con l’esito delle attività dell’ufficiale postale; r.g. n. 11887/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuov
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