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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10317/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Siria) il 7 febbraio 1980 avverso la sentenza emessa il 15 ottobre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 27 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 15 ottobre 2019 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate ed esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non avere la Corte d'appello dato risposta alla doglianza, sollevata con l'atto di impugnazione, relativa al contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della teste [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la prima, l'imputato le avrebbe dato un calcio e sottratto soldi e il cellulare, uscendo poi di casa e impedendole di aprire la porta, dopo che ella, avendo avuto dolore per una puntura, eseguitale dal medesimo imputato, che esercitava abusivamente la professione di odontoiatra, gli aveva detto che avrebbe chiamato i carabinieri.

Di contro, la teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di aver visto l'imputato "dare calci alla porta - come se avesse voluto sfondarla - della signora, mentre questa urlava aiuto aiuto".

Entrambe le dichiarazioni, pur contraddittorie, sarebbero state poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Mentre, quindi, la persona offesa avrebbe raccontato di un uomo che voleva scappare, dopo averla malmenata e derubata, la teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe narrato una scena opposta, incompatibile con il post factum di un'aggressione violenta.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, non vi sarebbero riscontri al narrato della persona offesa relativo a ciò che sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione, così che assumerebbe rilievo fondamentale comprendere la dinamica successiva; 2) erronea applicazione dell'art. 628, commi 1 e 3, c.p., per avere la Corte territoriale trascurato che la persona offesa aveva dichiarato di essere stata colpita con un calcio, sferrato non per sottrarre il denaro e il telefonino ma per impedirle di chiamare i carabinieri, così che il proposito della sottrazione sarebbe insorto non prima della violenza ma successivamente, con conseguente inconfigurabilità della rapina; 3) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la rapina senza una rigorosa disamina degli elementi costitutivi del reato e senza considerare che l'imputato avrebbe avuto l'intento di evitare che la donna desse l'allarme, come dichiarato dalla stessa persona offesa, che non avrebbe mai affermato di avere subito violenza per l'impossessamento del cellulare e del denaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo del ricorso, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata risposta alle dedotte contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], non è consentito.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato, demandato al Giudice della legittimità, essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Nel caso in esame, le doglianze, formulate nel primo motivo, neppure prospettano una diversa ricostruzione dei fatti, ma si limitano a sollevare dubbi su quella operata dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La Corte d'appello, infatti, ha chiarito che la persona offesa era attendibile, perché aveva reso dichiarazioni senza intenti ritorsivi e "riscontrate su punti di fatto di primario rilievo dalla teste Salzano e dal referto, senza contare che ella, appena possibile, aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che in effetti la trovarono riversa a terra e dolorante".

In particolare, come si legge nella sentenza impugnata, la persona offesa aveva dichiarato che l'imputato le aveva dato un calcio, quando ella gli disse che voleva chiamare la polizia, avendo sentito dolore dopo la puntura che le aveva fatto per un intervento ai denti.

Quanto ai momenti successivi, la persona offesa aveva aggiunto che l'uomo le aveva sottratto, oltre a una somma di denaro, il telefono, per impedirle di chiamare la polizia, "e, quando ella dall'interno voleva aprire la porta per vedere se c'era qualcuno che l'aiutasse, il prevenuto, che era fuori, non le lasciava aprire la porta": "condotta questa perfettamente spiegabile con l'intento di evitare che la donna desse l'allarme e gli facesse passare dei guai".

Come rilevato dalla Corte d'appello, non vi è contraddizione tra il racconto della persona offesa e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricordato di avere sentito la persona offesa gridare aiuto e di avere visto l'imputato dare calci alla porta - come se volesse sfondarla - e scappare alla vista di essa.

Deve rilevarsi, infatti, che già sul piano logico lo sferrare calci alla porta di casa della persona offesa, come se volesse sfondarla, non è incompatibile con la ricostruzione della persona offesa, che ha di fatto narrato che l'imputato aveva cercato di impedirle di uscire di casa per cercare aiuto, rappresentando comunque un'attività fisica che ostacolava l'uscita della persona offesa.

Ad ogni modo, deve rimarcarsi che la Corte territoriale ha avuto cura di precisare che la deposizione della persona offesa in ordine alla violenza usata nei suoi confronti dall'imputato e all'avvenuta, successiva sottrazione del telefono trovava riscontri anche nel referto medico e nel ritrovamento del telefono a casa dell'imputato.

Posto che la violenza e la sottrazione anzidetti concretizzano gli elementi costitutivi della rapina contestata, risulta evidente che il dedotto contrasto non assume rilevanza decisiva.

Deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sé, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. 1.2 Il secondo e il terzo motivo, entrambi incentrati sul difetto della volontà dell'imputato di sottrarre il telefono e sull'insussistenza del reato, sono privi di specificità.

Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici del merito, la persona offesa aveva preso il telefono per chiamare la polizia e l'imputato glielo aveva impedito, avendole dato un calcio e colpita con un attrezzo odontoiatrico, così da far cadere il telefono cellulare, che prendeva insieme ai soldi, per poi allontanarsi.

In tale ricostruzione è evidente che la violenza è stata esercitata prima della sottrazione del telefono e che sussiste anche il dolo del reato di rapina.

A tal ultimo riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104) ha già affermato che, nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un altro vantaggio che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui.

Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi sussistente il dolo specifico del reato di rapina nell'utilità, perseguita dall'imputato, che aveva sottratto, mediante violenza, il telefono cellulare alla persona offesa, al fine di impedirle di chiedere i carabinieri.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Siria) il 7 febbraio 1980 avverso la sentenza emessa il 15 ottobre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 27 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 15 ottobre 2019 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate ed esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non avere la Corte d'appello dato risposta alla doglianza, sollevata con l'atto di impugnazione, relativa al contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della teste [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prima, l'imputato le avrebbe dato un calcio e sottratto soldi e il cellulare, uscendo poi di casa e impedendole di aprire la porta, dopo che ella, avendo avuto dolore per una puntura, eseguitale dal medesimo imputato, che esercitava abusivamente la professione di odontoiatra, gli aveva detto che avrebbe chiamato i carabinieri. Di contro, la teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di aver visto l'imputato "dare calci alla porta - come se avesse voluto sfondarla - della signora, mentre questa urlava aiuto aiuto". Entrambe le dichiarazioni, pur contraddittorie, sarebbero state poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Mentre, quindi, la persona offesa avrebbe raccontato di un uomo che voleva scappare, dopo averla malmenata e derubata, la teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe narrato una scena opposta, incompatibile con il post factum di un'aggressione violenta. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, non vi sarebbero riscontri al narrato della persona offesa relativo a ciò che sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione, così che assumerebbe rilievo fondamentale comprendere la dinamica successiva; 2) erronea applicazione dell'art. 628, commi 1 e 3, c.p., per avere la Corte territoriale trascurato che la persona offesa aveva dichiarato di essere stata colpita con un calcio, sferrato non per sottrarre il denaro e il telefonino ma per impedirle di chiamare i carabinieri, così che il proposito della sottrazione sarebbe insorto non prima della violenza ma successivamente, con conseguente inconfigurabilità della rapina; 3) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la rapina senza una rigorosa disamina degli elementi costitutivi del reato e senza considerare che l'imputato avrebbe avuto l'intento di evitare che la donna desse l'allarme, come dichiarato dalla stessa persona offesa, che non avrebbe mai affermato di avere subito violenza per l'impossessamento del cellulare e del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo del ricorso, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata risposta alle dedotte contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], non è consentito. Secondo il costante insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato, demandato al Giudice della legittimità, essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nel caso in esame, le doglianze, formulate nel primo motivo, neppure prospettano una diversa ricostruzione dei fatti, ma si limitano a sollevare dubbi su quella operata dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La Corte d'appello, infatti, ha chiarito che la persona offesa era attendibile, perché aveva reso dichiarazioni senza intenti ritorsivi e "riscontrate su punti di fatto di primario rilievo dalla teste Salzano e dal referto, senza contare che ella, appena possibile, aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che in effetti la trovarono riversa a terra e dolorante". In particolare, come si legge nella sentenza impugnata, la persona offesa aveva dichiarato che l'imputato le aveva dato un calcio, quando ella gli disse che voleva chiamare la polizia, avendo sentito dolore dopo la puntura che le aveva fatto per un intervento ai denti. Quanto ai momenti successivi, la persona offesa aveva aggiunto che l'uomo le aveva sottratto, oltre a una somma di denaro, il telefono, per impedirle di chiamare la polizia, "e, quando ella dall'interno voleva aprire la porta per vedere se c'era qualcuno che l'aiutasse, il prevenuto, che era fuori, non le lasciava aprire la porta": "condotta questa perfettamente spiegabile con l'intento di evitare che la donna desse l'allarme e gli facesse passare dei guai". Come rilevato dalla Corte d'appello, non vi è contraddizione tra il racconto della persona offesa e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricordato di avere sentito la persona offesa gridare aiuto e di avere visto l'imputato dare calci alla porta - come se volesse sfondarla - e scappare alla vista di essa. Deve rilevarsi, infatti, che già sul piano logico lo sferrare calci alla porta di casa della persona offesa, come se volesse sfondarla, non è incompatibile con la ricostruzione della persona offesa, che ha di fatto narrato che l'imputato aveva cercato di impedirle di uscire di casa per cercare aiuto, rappresentando comunque un'attività fisica che ostacolava l'uscita della persona offesa. Ad ogni modo, deve rimarcarsi che la Corte territoriale ha avuto cura di precisare che la deposizione della persona offesa in ordine alla violenza usata nei suoi confronti dall'imputato e all'avvenuta, successiva sottrazione del telefono trovava riscontri anche nel referto medico e nel ritrovamento del telefono a casa dell'imputato. Posto che la violenza e la sottrazione anzidetti concretizzano gli elementi costitutivi della rapina contestata, risulta evidente che il dedotto contrasto non assume rilevanza decisiva. Deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sé, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. 1.2 Il secondo e il terzo motivo, entrambi incentrati sul difetto della volontà dell'imputato di sottrarre il telefono e sull'insussistenza del reato, sono privi di specificità. Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici del merito, la persona offesa aveva preso il telefono per chiamare la polizia e l'imputato glielo aveva impedito, avendole dato un calcio e colpita con un attrezzo odontoiatrico, così da far cadere il telefono cellulare, che prendeva insieme ai soldi, per poi allontanarsi. In tale ricostruzione è evidente che la violenza è stata esercitata prima della sottrazione del telefono e che sussiste anche il dolo del reato di rapina. A tal ultimo riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104) ha già affermato che, nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un altro vantaggio che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui. Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi sussistente il dolo specifico del reato di rapina nell'utilità, perseguita dall'imputato, che aveva sottratto, mediante violenza, il telefono cellulare alla persona offesa, al fine di impedirle di chiedere i carabinieri. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 gennaio 2
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