CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 22313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06TLSG5 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato proscioglimento rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 6 novembre 2025 dal Tribunale di Monza, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 24.000 di multa, in ordine a due episodi del reato di cui agli art. 110, 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 1 e 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] e in luogo sconosciuto tra il 25 agosto e il 12 novembre 2024. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.Me r DEPOSITATA thl CANC)7' 2026 i3130 [OSCURATO:PERSONA]