CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimato -2026 avverso la sentenza n. 297/2022 della CORTE D'APPELLO di2593 LECCE - Sezione distaccata di TARANTO, depositata il04/05/2022 R.G.N. 111/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 297, la Corte d’appello di Lecce –sezione distaccata di Taranto - accoglieva il gravame propostodall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto cheNumero registro generale 26805/2022Numero sezionale 2593/2026aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Nnumceeros dci ora ccolta generale 20634/2026Data pubblicazione 18/06/2026Stefano avverso l’avviso di addebito, relativo all’anno 2010, inragione della percezione dell’importo di € 5.245,00, qualicompensi per l’espletamento dell’attività di ingegnere e lapretesa dell’Inps era attinente alla contribuzione previdenzialederivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata dicui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps avevaproceduto d’ufficio, atteso il suddetto reddito percepito nell’annoin contestazione.La Corte d’appello rilevava che il Maraglino, pur iscritto all’[OSCURATO:PERSONA], aveva versato solo il contributo integrativo adInarcassa e siccome aveva percepito un reddito di € 5.245,00nell’anno 2010, per attività professionale, era tenuto adiscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] e a versare i relativi contributisenza esaminare l’eccezione di prescrizione dei contributi,sollevata dal Maraglino con appello incidentale.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria,mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullitàdella sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degliartt. 103 e 104 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., perché la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsisull’eccezione di prescrizione che nell’ipotesi di accoglimentodell’appello proposto dall’Inps, doveva ritenersi fondata, attesoche la decorrenza della prescrizione andava calcolata daltermine di scadenza del pagamento dei contributi (16.6.2011),Numero registro generale 26805/2022Numero sezionale 2593/2026mentre il primo atto interruttivo della prescrizione eNurmae rod dei ral ccolta generale 20634/2026Data pubblicazione 18/06/20261.7.2016, quindi, successivo allo spirare della prescrizionestessa.Il motivo è fondato, in quanto, il ricorrente ha riportato, ai finidell’autosufficienza del ricorso (art. 366 primo comma n. 6c.p.c.) l’eccezione di prescrizione che aveva proposto conappello incidentale (cfr. pp. 6 e ss. del ricorso), mentredall’esame del testo della sentenza impugnata, la questionedella eventuale prescrizione dei contributi pretesi dall’Inps nonrisulta esaminata, cosicché la causa va rinviata alla medesimaCorte d’appello, senza vincolo di diversa composizione,trattandosi di rinvio “restitutorio”, perché si pronunci sullaquestione di diritto, dell’eventuale prescrizione del diritto apretendere i contributi previdenziali che la parte privata avrebbedovuto corrispondere all’Istituto previdenziale.In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causava rinviata alla Corte d’appello di Lecce, affinché, alla luce deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, inriferimento al motivo accolto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026Il Presidente