CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 13530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/196:3 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. La Corte di cassazione, con sentenza del 12 settembre 2019, ha annullato con rinvio, ritenendo il vizio motivazionale dedotto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli„ l'ordinanza del 11 dicembre 2018, con la quale il Tribunale aveva accolto l'istanza presentata nell'interesse di CACCIAPUOTI Luigi e revocato l'ordine di demolizione n. 103/2001, emesso con riferimento alla sentenza n. 516/97 del Pretore di Napoli, sez. dist. Ischia, irrevocabile il 25.09.1997. In quella sede, il ricorrente aveva rilevato che la motivazione della ordinanza del giudice dell'esecuzione era contraddittoria e manifestamente illogica in quanto la condanna emessa con la sentenza richiamata e, dunque, l'oggetto dell'ingiunzione alla demolizione, non era l'immobile descritto nel verbale di sequestro del 16 novembre 1993 (avente una dimensione pari a circa 56 mq e non 102 mq), bensì l'immobile di cui al verbale di sequestro del successivo 29 agosto 1994, così come ulteriormente completato e accertato nella C.N.R. del 20 febbraio 1995. Infatti, l'immobile di cui al primo verbale era stato demolito alla data del secondo, pertanto il provvedimento di condono edilizio emesso non poteva attenere a un immobile ultimato entro il 31 dicembre 1993, come invece avrebbe dovuto se legittimamente emesso, ai sensi della legge n. 724/94. La Corte di cassazione, nell'esaminare la questione giuridica sottoposta, inerente all'illegittimità del provvedimento di condono e conseguente revoca dell'ordine di demolizione, ha precisato che, in base all'art. 39, legge n. 724/94, la concreta possibilità di ottenere il c.d. "secondo condono" è subordinata a due condizioni, non alternative, bensì cumulative: il tempo in cui l'opera abusiva è stata conclusa ("opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993") e le dimensioni della stessa, a seconda che l'intervento abbia interessato un manufatto già esistente ovvero nuove costruzioni, dovendosi intendere, quale manufatto ultimato, ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. "primo condono"), quello in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Tale disposizione doveva esser letta congiuntamente al quinto comma dell'art. 43 del medesimo testo legislativo, cosicché il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione doveva essere individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La ratio sottesa alla determinazione della data di ultimazione dell'opera è intesa, come precisato dal giudice rimettente, non soltanto a garantire il rispetto del termine di ammissibilità al condono, ma anche a fissare con esattezza il volume da condonare, onde evitare un ::;uccessivo ampliamento. E, nel caso in cui il reato sia stato accertato in data successiva a quella utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, il giudice dell'esecuzione dovendo verificare la legittimità del provvedimento di sanatoria e l'efficacia dell'atto amministrativo, sia sotto il profilo del rispetto dei presupposti (limiti temporale e volumetrico), che avuto riguardo ai requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, escludendosi pertanto che, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, il rilascio del provvedimento di sanatoria comporti l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione. Ha, poi aggiunto che il potere di controllo sulla legittimità-esistenza del provvedimento amministrativo trova la propria fonte nella legge penale, ossia nella fattispecie criminosa nella quale viene in rilievo l'atto della P.A., costituendo una conseguenza del potere di accertamento dei reati che caratterizza la funzione istituzionale del giudice penale. Pertanto, la verifica non potrà arrestarsi alla mera constatazione della esistenza materiale del provvedimento, dovendo il sindacato estendersi alla sua legittimità ove espressamente richiamata dalla norma penale, ovvero quando sí renda necessario per garantire una tutela efficace dell'interesse protetto, configurandosi quale elemento essenziale implicito della fattispecie criminosa. Nella specie, sebbene l'immobile descritto nel verbale di sequestro datato 16/11/1993 risultasse condonabile in quanto rientrante nel limite temporale indicato dal legislatore, esso non poteva ritenersi coincidente con quello oggetto del secondo verbale del 29.8.1994 (indicante una differente volumetria e la demolizione del manufatto oggetto del primo controllo), cosicché l'opera non poteva dirsi ultimata entro la data utile ai fini del condono (31/12/1993) e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità del provvedimento di sanatoria, risultando per tabulas il difetto di uno dei presupposi fissati dalla legge per la validità dell'atto amministrativo, con conseguente non revocabilità dell'ordine di demolizione. 2. A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento depositato il 16 settembre 2022, ha disapplic:ato il permesso a costruire in sanatoria del 29 novembre 2017 rilasciato dal comune di Barano d'Ischia, rigettando il ricorso presentato da CACCIAPUOTI per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione RESA n. 103/01 relativo alla sentenza sopra indicata. 3. Avverso tale provvedimento, la difesa del CACCIAPUOTI ha proposto ricorso, deducendo vizio della motivazione e affermando di non condividere le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, che ritiene illogiche, insufficienti e contraddittorie, procedendo a una ricostruzione della vicenda giudiziaria e affermando essere di tutta evidenza che il rilascio del titolo abilitativo priverebbe di efficacia l'ingiunzione alla demolizione emessa dalla Procura delle Repubblica. In particolare, il deducente rileva che già in sede di primo sopralluogo le dimensioni del manufatto corrispondevano a quelle descritte nel provvedimento di condono, la nuova struttura corrispondendo esattamente alla preesistente, le successive modifiche essendo consistite in piccoli interventi che non avevano alterato la superficie, la sagoma e la struttura del manufatto originario, la condonabilità del quale era stata riconosciuta anche dal CTU nominato nell'ambito della procedura fallimentare, cosicché il CACCIAPUOTI avrebbe fatto affidamento su tale indicazione e sul provvedimento amministrativo in sanatoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, sulla scorta degli elementi evidenziati nella sentenza di annullamento, rinnovando l'esame degli atti, come sollecitato dal giudice rimettente, ha ritenuto che i lavori riguardanti l'immobile della cui sanatoria si discute, non potevano dirsi ultimati entro il termine di legge (31, dicembre 1993) per la semplice e evidente considerazione che al sopralluogo del 16 novembre 1993 era stato sequestrato un immobile di mq. 56,25, laddove il successivo 29 agosto 1994 era stata constatata la demolizione di tale manufatto e la realizzazione di uno nuovo di mq. 103, risultando smentita l'affermazione, invero reiterata in ricorso, per la quale l'immobile avrebbe avuto sin dal primo sopralluogo una superficie di mq. 103. In ogni caso, stante la demolizione del primo manufatto, ancora esistente al 16 novembre 1993, la ultimazione di quello nuovo sarebbe dovuta cadere nel periodo compreso tra tale data e il secondo sopralluogo (agosto 1994), essendo preciso onere di colui che invoca gli effetti del condono dimostrare che l'immobile era stato effettivamente ultimato entro il termine di legge, ciò che nella specie non era avvenuto. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha condotto la valutazione demandata dal giudice rimettente, alla stregua dei principi fissati nella sentenza di annullamento. Ha, così, riesaminato i verbali di sopralluogo ricavandone gli elementi in fatto sopra riportati, dai quali ha tratto la conclusione che, non soltanto non vi era corrispondenza tra la superfice del manufatto demo'ito e di quello ricostruito, ma soprattutto, non vi era prova dell'avvenuta ultimazione entro il 31 dicembre 1993. Trattasi di motivazione che s'inserisce nel perimetro tracciato dal giudice rimettente, fedele pertanto alle indicazioni rinvenibili nella sentenza di annullamento. Infatti, con specifico riferimento ai limiti derivanti al giudice del rinvio dalla pronuncia di annullamento, in caso di annullamento conseguito a rilevato vizio motivazionale, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (sez. 5 n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760). In tal senso, dunque, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione: il giudice di rinvio, in sostanza, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (in motivazione, sez. 3 n. 43550 del 8/7/2016, Balkoci, che richiama anche sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830). Nella specie, a fronte del rinnovato giudizio coerente con le stringenti linee tracciate nella sentenza di annullamento, la difesa si è limitata a reiterare le stesse argomentazioni, opponendo una diversa lettura degli elementi in fatto, in questa sede inibita, ma soprattutto omettendo un effettivo confronto con la decisione censurata, con la quale, in maniera invero risolutiva e assorbente, il giudice dell'esecuzione ha rilevato la mancata dimostrazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine di legge. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere