CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1993
Cassazione n. 04048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. La Corte di appello ha offerto una motivazione congrua sul punto, ritenendo che i numerosi precedenti penali fossero sintomatici di una condotta di vita improntata alla commissione di reati. Alla luce di queste considerazioni la Corte ha ritenuto mancanti i presupposti necessari ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, in sintonia con l'orientamento consolidato per il quale la delibazione dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede H prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che si ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consig!liere estensore [OSCURATO:PERSONA]