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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35532/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KJYN4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si chiede di «riformare senza rinvio la sentenza impugnata» per non aver la Corte territoriale «indicato espressamente i motivi per i quali» ha ritenuto non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen. ...».

3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanziantesi in un «non motivo» perché non tale da articolare un difetto assoluto di motivazione o vizi motivazionali in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità ovvero violazioni di legge e altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.).

Al di là della formulazione della rubrica, evocante il vizio di cui all'art. 603, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., la censura infatti si articola nella sola postulazione di una mancata espressa indicazione dei motivi per i quali il giudice d'appello avrebbe ritenuto non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen. 4.

A quanto innanzi, di per sé tale da fondare l'inammissibilità del ricorso, si aggiunge altresì il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

I giudici d'appello, dopo aver evidenziato l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado e i motivi d'impugnazione (pag. e), con motivazione non sindacata dal ricorrente hanno esplicitamente confermano la responsabilità del prevenuto per il furto di prodotti all'interno di un esercizio commerciale, per il quale è stato arrestato, in ragione anche delle dichiarazioni del gestore del supermercato, escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rigettano le censure relative al trattamento sanzionatorio, comprese circostanze attenuanti e recidiva

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KJYN4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si chiede di «riformare senza rinvio la sentenza impugnata» per non aver la Corte territoriale «indicato espressamente i motivi per i quali» ha ritenuto non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen. ...». 3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanziantesi in un «non motivo» perché non tale da articolare un difetto assoluto di motivazione o vizi motivazionali in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità ovvero violazioni di legge e altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.). Al di là della formulazione della rubrica, evocante il vizio di cui all'art. 603, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., la censura infatti si articola nella sola postulazione di una mancata espressa indicazione dei motivi per i quali il giudice d'appello avrebbe ritenuto non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen. 4. A quanto innanzi, di per sé tale da fondare l'inammissibilità del ricorso, si aggiunge altresì il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). I giudici d'appello, dopo aver evidenziato l'iter logico-giuridico della sentenza di primo grado e i motivi d'impugnazione (pag. e), con motivazione non sindacata dal ricorrente hanno esplicitamente confermano la responsabilità del prevenuto per il furto di prodotti all'interno di un esercizio commerciale, per il quale è stato arrestato, in ragione anche delle dichiarazioni del gestore del supermercato, escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rigettano le censure relative al trattamento sanzionatorio, comprese circostanze attenuanti e recidiva 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 Il C
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