CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1969
Cassazione n. 06738/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (si veda il riferimento ai reiterati e gravi precedenti penali) dal giudice di merito in relazione al trattamento punitivo, contenuto nel minimo edittale, e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva (che, peraltro, non è stata computata nella determinazione della pena complessiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /.3 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] crIio [OSCURATO:PERSONA] i n n, IN2C4ANOEBIA.2Eonn