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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20607/2026

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ricorso e annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;dichiarare inammissibili i restanti motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibili lerichieste di affidamento in prova al servizio sociale per esigenze terapeutiche, didetenzione domiciliare, semilibertà o sospensione dell’esecuzione ex art. 90 d.P.R. 309 del1990, avanzate da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena espianda di treanni, nove mesi e de giorni di reclusione, in forza di un cumulo riguardante sentenze dicondanna per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Il Tribunale ha respinto la più ampia misura alternativa richiesta, stante il concreto eddel condannato, dimostrata in plurime occasioni e della mancanza di favorevoli prospettivee risocializzanti; ha quindi ritenuti inammissibili le ulteriori istanze per carenza dei rispettivipresupposti di legge.2.

XXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione, deducendo i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassuntientro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo denuncia, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazionedella legge processuale penale, con riferimento agli artt. 127, comma 2, 666 comma 3 e 5,678, 178 lett. c) cod. proc. pen..Il Tribunale ha errato nel comprimere il diritto di difesa, con grave lesione dellerelative prerogative, negando la possibilità di produrre all’udienza dell’11 dicembre 2025documentazione medica concernente il grave stato di salute dell’assistito, potenzialmenterilevante ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità e alla concedibilità delle istanzedi detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

In contrasto con laconsolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha ritenuto di non acquisire taledocumentazione sul presupposto che non fosse stata depositata nei cinque giorniantecedenti l’udienza; la Corte Suprema di cassazione ha, tuttavia, più volte ribadito ilprincipio secondo cui il termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc.pen. riguarda esclusivamente il deposito delle memorie e non si estende, invece, allaproduzione dei documenti.Sotto distinto e correlato profilo, si denuncia altresì la violazione dell’art. 666, comma5, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice il potere di richiedere d’ufficio alle autoritàcompetenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, ove occorra, diassumere anche prove.

Anche sotto tale profilo si evidenzia l’arbitrarietà del diniego diacquisizione di documenti difensivi rilevanti, ritualmente offerti dalla difesa del ricorrente.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47-ter ord. pen. e viziodella motivazione.Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della detenzionedomiciliare in ragione della pena residua da espiare, ritenuta superiore al limite previstodall’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

Tale decisione è conseguenza della denunciataillegittimità, dedotta con il primo motivo, della mancata acquisizione della documentazioneTribunale di sorveglianza di valutare la riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di cuiall’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen., che prevede il diverso limite di pena di quattroanni; ovvero, in ogni caso, di valutare la compatibilità delle condizioni di salute con ilregime detentivo intramurario.

Anche sotto tale profilo, il Tribunale avrebbe dovuto attivarei propri poteri istruttori mediante il meccanismo di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.2.3.

Con il terzo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all’art. 47 ord.pen. e vizio della motivazione.Il Tribunale ha motivato il rischio di reiterazione criminosa e la mancanza difavorevoli prospettive risocializzanti unicamente facendo riferimento al carico pendentegravante sul ricorrente, ed alla nota di P.G. che riportava la segnalazione in stato di libertàper il reato di guida senza patente; tuttavia, nel fascicolo non risulta acquisita una completarelazione dell’U.E.P.E. circa la situazione personale, sociale e familiare del condannato.Né, del resto, in alcun atto emerge la gravissima situazione sanitaria dell’interessato, né èrinvenibile alcuna elaborazione di un progetto risocializzante predisposto dall’Ufficio diesecuzione penale esterna: carenza che il Tribunale di sorveglianza avrebbe potutocolmare attivando i propri poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.Sotto diverso profilo, anche in relazione alla valutazione degli elementi che hannodeterminato il Tribunale a respingere la più ampia misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale, deve rilevarsi l’incidenza della mancata acquisizione delladocumentazione sanitaria attestante il grave quadro di salute del condannato, trattandosi dielemento determinante ai fini della ricostruzione del quadro personologico del ricorrente.2.4.

Con il quarto motivo denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 48, 50comma 2 ord. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., e vizio della motivazione.Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la richiesta disemilibertà, avanzata ai sensi dell’art. 50, comma 2, ord. pen., motivando la statuizione diinammissibilità sul rilievo che nell’istanza non sarebbe stata indicata alcuna attivitàlavorativa.

Rileva, tuttavia, il ricorrente come l’indicazione di un’attività lavorativa non siaprevista a pena di inammissibilità della domanda di semilibertà; ne consegue, pertanto, latotale assenza (anche grafica) di una motivazione in ordine alla mancanza dei presuppostiper la concessione della misura in argomento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto accogliere i primi due motivi di ricorsoe annullare con rinvio l’ordinanza impugnata; dichiarare inammissibili i restanti motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato.2.

Questa Corte ha già affermato, con principio al quale va data continuità, che, nelprocedimento di esecuzione, la produzione documentale, purché avvenga nel rispetto delcontraddittorio, non soggiace al termine di cinque giorni antecedenti all’udienza previstodall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., termine che riguarda il solo deposito delle memorie(Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444 - 01).

Nello stesso senso, Sez. 1, n.3679 del 19/05/2000, dep. 26/06/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216280 - 01, ha ritenuto illegittimo ilprovvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva impedito la produzione di undocumento reputandolo intempestivo per inosservanza del termine stabilito dall’art. 666,comma 3, cod. proc. pen., chiarendo che tale disposizione si riferisce alle sole memoriedifensive e non ai documenti.3.

Non ignora il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene anche undiverso indirizzo, secondo cui pure la produzione documentale, nel procedimento diesecuzione, dovrebbe essere assoggettata al termine di cinque giorni previsto dall’art. 666,comma 3, cod. proc. pen. per il deposito delle memorie (Sez. 1, n. 26680 del 12/04/2013,dep. 19/06/2013, Tripodi e altri, Rv. 256053 - 01).Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover dare continuità all’opzione ermeneutica seguitadall’orientamento maggioritario e più recente, perché maggiormente aderente al datonormativo e più coerente con la struttura del procedimento camerale di esecuzione.

L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. fa espresso ed esclusivo riferimento allememorie, senza menzionare i documenti; sicché l’estensione del medesimo terminedecadenziale anche alla produzione documentale finirebbe per introdurre, in viainterpretativa, una preclusione che il legislatore non ha previsto.Né tale esito può essere giustificato in nome di esigenze di ordinato svolgimentodell’udienza, dal momento che il sistema appresta già il necessario presidio attraverso ilcontraddittorio, che deve essere assicurato anche sui documenti prodotti, e attraverso ipoteri di direzione processuale del giudice, il quale può valutarne la rilevanza e, oveoccorra, adottare i provvedimenti necessari a garantire l’effettiva interlocuzione delle parti.Del resto, proprio nel procedimento di esecuzione e, a maggior ragione, in quello disorveglianza, connotati da accentuata elasticità istruttoria e dall’attribuzione al giudice dipoteri officiosi di acquisizione ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., risulterebbedisarmonico ritenere preclusa alla parte la produzione di documenti rilevanti per ladecisione in assenza di un espresso fondamento normativo.La soluzione qui accolta è, dunque, quella che meglio salvaguarda il diritto di difesae il pieno dispiegarsi del contraddittorio, senza sacrificare le esigenze di regolarità delprocedimento, le quali trovano adeguata tutela non già in una preclusione non previstadalla legge, ma nel governo giudiziale dei tempi e delle modalità dell’acquisizione.4.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha negato alla difesa laproduzione, all’udienza, della documentazione sanitaria relativa alle condizioni delcondannato, reputandola tardiva per il mancato deposito nei cinque giorni precedenti.

Cosìoperando, ha fatto erronea applicazione della disciplina processuale, poiché al difensoredoveva essere riconosciuta la facoltà di produrre tale documentazione, impregiudicata ognisuccessiva valutazione in ordine alla sua rilevanza e incidenza ai fini della decisione.

Ildiniego ha, pertanto, determinato una illegittima compressione del diritto di difesa, tanto piùa fronte di documentazione potenzialmente significativa per l’esame delle richiesteproposte.5.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, del terzo,nonché del quarto motivo, dovendo precisarsi, quanto alla domanda di semilibertà, cheessa era stata proposta in via, in ogni caso, subordinata al diniego delle misure alternativepiù vantaggiose; ne consegue che anche la relativa valutazione resta rimessa al giudicedel rinvio nell’ambito del complessivo riesame delle istanze formulate dal condannato.6.

Le considerazioni sopra svolte impongono l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, per un nuovoesame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso e annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;dichiarare inammissibili i restanti motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibili lerichieste di affidamento in prova al servizio sociale per esigenze terapeutiche, didetenzione domiciliare, semilibertà o sospensione dell’esecuzione ex art. 90 d.P.R. 309 del1990, avanzate da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena espianda di treanni, nove mesi e de giorni di reclusione, in forza di un cumulo riguardante sentenze dicondanna per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Il Tribunale ha respinto la più ampia misura alternativa richiesta, stante il concreto eddel condannato, dimostrata in plurime occasioni e della mancanza di favorevoli prospettivee risocializzanti; ha quindi ritenuti inammissibili le ulteriori istanze per carenza dei rispettivipresupposti di legge.2. XXXXXXXX propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione, deducendo i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassuntientro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazionedella legge processuale penale, con riferimento agli artt. 127, comma 2, 666 comma 3 e 5,678, 178 lett. c) cod. proc. pen..Il Tribunale ha errato nel comprimere il diritto di difesa, con grave lesione dellerelative prerogative, negando la possibilità di produrre all’udienza dell’11 dicembre 2025documentazione medica concernente il grave stato di salute dell’assistito, potenzialmenterilevante ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità e alla concedibilità delle istanzedi detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale. In contrasto con laconsolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha ritenuto di non acquisire taledocumentazione sul presupposto che non fosse stata depositata nei cinque giorniantecedenti l’udienza; la Corte Suprema di cassazione ha, tuttavia, più volte ribadito ilprincipio secondo cui il termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc.pen. riguarda esclusivamente il deposito delle memorie e non si estende, invece, allaproduzione dei documenti.Sotto distinto e correlato profilo, si denuncia altresì la violazione dell’art. 666, comma5, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice il potere di richiedere d’ufficio alle autoritàcompetenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, ove occorra, diassumere anche prove. Anche sotto tale profilo si evidenzia l’arbitrarietà del diniego diacquisizione di documenti difensivi rilevanti, ritualmente offerti dalla difesa del ricorrente.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47-ter ord. pen. e viziodella motivazione.Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della detenzionedomiciliare in ragione della pena residua da espiare, ritenuta superiore al limite previstodall’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Tale decisione è conseguenza della denunciataillegittimità, dedotta con il primo motivo, della mancata acquisizione della documentazioneTribunale di sorveglianza di valutare la riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di cuiall’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen., che prevede il diverso limite di pena di quattroanni; ovvero, in ogni caso, di valutare la compatibilità delle condizioni di salute con ilregime detentivo intramurario. Anche sotto tale profilo, il Tribunale avrebbe dovuto attivarei propri poteri istruttori mediante il meccanismo di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all’art. 47 ord.pen. e vizio della motivazione.Il Tribunale ha motivato il rischio di reiterazione criminosa e la mancanza difavorevoli prospettive risocializzanti unicamente facendo riferimento al carico pendentegravante sul ricorrente, ed alla nota di P.G. che riportava la segnalazione in stato di libertàper il reato di guida senza patente; tuttavia, nel fascicolo non risulta acquisita una completarelazione dell’U.E.P.E. circa la situazione personale, sociale e familiare del condannato.Né, del resto, in alcun atto emerge la gravissima situazione sanitaria dell’interessato, né èrinvenibile alcuna elaborazione di un progetto risocializzante predisposto dall’Ufficio diesecuzione penale esterna: carenza che il Tribunale di sorveglianza avrebbe potutocolmare attivando i propri poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.Sotto diverso profilo, anche in relazione alla valutazione degli elementi che hannodeterminato il Tribunale a respingere la più ampia misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale, deve rilevarsi l’incidenza della mancata acquisizione delladocumentazione sanitaria attestante il grave quadro di salute del condannato, trattandosi dielemento determinante ai fini della ricostruzione del quadro personologico del ricorrente.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 48, 50comma 2 ord. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., e vizio della motivazione.Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la richiesta disemilibertà, avanzata ai sensi dell’art. 50, comma 2, ord. pen., motivando la statuizione diinammissibilità sul rilievo che nell’istanza non sarebbe stata indicata alcuna attivitàlavorativa. Rileva, tuttavia, il ricorrente come l’indicazione di un’attività lavorativa non siaprevista a pena di inammissibilità della domanda di semilibertà; ne consegue, pertanto, latotale assenza (anche grafica) di una motivazione in ordine alla mancanza dei presuppostiper la concessione della misura in argomento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto accogliere i primi due motivi di ricorsoe annullare con rinvio l’ordinanza impugnata; dichiarare inammissibili i restanti motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.2. Questa Corte ha già affermato, con principio al quale va data continuità, che, nelprocedimento di esecuzione, la produzione documentale, purché avvenga nel rispetto delcontraddittorio, non soggiace al termine di cinque giorni antecedenti all’udienza previstodall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., termine che riguarda il solo deposito delle memorie(Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444 - 01). Nello stesso senso, Sez. 1, n.3679 del 19/05/2000, dep. 26/06/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216280 - 01, ha ritenuto illegittimo ilprovvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva impedito la produzione di undocumento reputandolo intempestivo per inosservanza del termine stabilito dall’art. 666,comma 3, cod. proc. pen., chiarendo che tale disposizione si riferisce alle sole memoriedifensive e non ai documenti.3. Non ignora il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene anche undiverso indirizzo, secondo cui pure la produzione documentale, nel procedimento diesecuzione, dovrebbe essere assoggettata al termine di cinque giorni previsto dall’art. 666,comma 3, cod. proc. pen. per il deposito delle memorie (Sez. 1, n. 26680 del 12/04/2013,dep. 19/06/2013, Tripodi e altri, Rv. 256053 - 01).Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover dare continuità all’opzione ermeneutica seguitadall’orientamento maggioritario e più recente, perché maggiormente aderente al datonormativo e più coerente con la struttura del procedimento camerale di esecuzione. L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. fa espresso ed esclusivo riferimento allememorie, senza menzionare i documenti; sicché l’estensione del medesimo terminedecadenziale anche alla produzione documentale finirebbe per introdurre, in viainterpretativa, una preclusione che il legislatore non ha previsto.Né tale esito può essere giustificato in nome di esigenze di ordinato svolgimentodell’udienza, dal momento che il sistema appresta già il necessario presidio attraverso ilcontraddittorio, che deve essere assicurato anche sui documenti prodotti, e attraverso ipoteri di direzione processuale del giudice, il quale può valutarne la rilevanza e, oveoccorra, adottare i provvedimenti necessari a garantire l’effettiva interlocuzione delle parti.Del resto, proprio nel procedimento di esecuzione e, a maggior ragione, in quello disorveglianza, connotati da accentuata elasticità istruttoria e dall’attribuzione al giudice dipoteri officiosi di acquisizione ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., risulterebbedisarmonico ritenere preclusa alla parte la produzione di documenti rilevanti per ladecisione in assenza di un espresso fondamento normativo.La soluzione qui accolta è, dunque, quella che meglio salvaguarda il diritto di difesae il pieno dispiegarsi del contraddittorio, senza sacrificare le esigenze di regolarità delprocedimento, le quali trovano adeguata tutela non già in una preclusione non previstadalla legge, ma nel governo giudiziale dei tempi e delle modalità dell’acquisizione.4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha negato alla difesa laproduzione, all’udienza, della documentazione sanitaria relativa alle condizioni delcondannato, reputandola tardiva per il mancato deposito nei cinque giorni precedenti. Cosìoperando, ha fatto erronea applicazione della disciplina processuale, poiché al difensoredoveva essere riconosciuta la facoltà di produrre tale documentazione, impregiudicata ognisuccessiva valutazione in ordine alla sua rilevanza e incidenza ai fini della decisione. Ildiniego ha, pertanto, determinato una illegittima compressione del diritto di difesa, tanto piùa fronte di documentazione potenzialmente significativa per l’esame delle richiesteproposte.5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, del terzo,nonché del quarto motivo, dovendo precisarsi, quanto alla domanda di semilibertà, cheessa era stata proposta in via, in ogni caso, subordinata al diniego delle misure alternativepiù vantaggiose; ne consegue che anche la relativa valutazione resta rimessa al giudicedel rinvio nell’ambito del complessivo riesame delle istanze formulate dal condannato.6. Le considerazioni sopra svolte impongono l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, per un nuovoesame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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