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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20854/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] in Caserta; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7746, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef, Iva ed Irap, 2008 - Avviso di accertamento - Indagini bancarie- Maggior reddito - Natura -Redditi diversi, o da lavoro autonomo.

1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza svolgeva verifiche della posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’accertato promuoveva procedura di accertamento con adesione che si concludeva con esito negativo.

Sul fondamento del PVC l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.

TF3010905083/2014, avente ad oggetto il maggior reddito percepito nell’anno 2008 conseguendone la richiesta di maggiori imposte ai fini Irpef, Iva ed Irap, per il valore dichiarato di Euro 79.000,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, ed affermando anche l’infondatezza della qualificazione del maggior reddito percepito come provento di lavoro autonomo, mentre avrebbe dovuto essere iscritto tra i redditi diversi.

La CTP riteneva infondate le difese proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che accoglieva l’impugnativa, ritenendo non esservi prova che il maggior reddito accertato dovesse ascriversi ai proventi da lavoro autonomo, e disponendo in conseguenza che dovesse essere sottoposto ad imposizione nella categoria dei “redditi diversi”.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Il contribuente resiste mediante controricorso.

4.1. Risultava pendente presso questa Corte tra le stesse parti il ricorso introdotto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 (RGN 4571/2017), in cui sono dibattute questioni parzialmente analoghe, e si è provveduto alla trattazione contestuale.

Motivi della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la “nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.” (ric., p. 5).

2. L’Agenzia delle Entrate censura la valutazione espressa dalla CTR, premettendo che in relazione all’anno 2008 erano state rinvenute, sui conti correnti del contribuente e della moglie, 29 operazioni di versamento di cui non aveva saputo fornire giustificazione.

Sono quindi dati pacifici che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver esercitato l’attività di amministratore di società, è un architetto, che ha dichiarato di aver svolto la propria attività libero professionale dal 1992 e fino al 27.12.2007, per poi sospenderla chiudendo la partita Iva, e riprenderla il 1°.2.2012.

La verifica tributaria nei suoi confronti ha permesso di acclarare che, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], aveva concluso una transazione immobiliare milionaria, sottofatturandola, ed ottenendo versamenti in nero oltre il prezzo dichiarato.

Nella ricostruzione dei verificatori, fondata anche sulle dichiarazioni confessorie rilasciate dalla controparte commerciale, risulta accertato che una porzione delle somme corrisposte al nero erano state erogate per favorire il consenso dei soci all’operazione. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza ha quindi svolto accertamenti bancari nei confronti del ricorrente e di sua moglie, e nei conti correnti ritenuti nella sua disponibilità si è rinvenuto non solo il riscontro della fondatezza della ricordata ipotesi di sottofatturazione, ma anche numerose altre operazioni di versamento registrate nell’anno 2008 in contestazione, di cui il contribuente non è stato in grado di fornire giustificazioni.

I Militari hanno ritenuto che ricorresse l’ipotesi di percezione di redditi diversi non dichiarati da parte del contribuente.

A sua volta l’Amministrazione finanziaria ha condiviso la ricostruzione degli operanti, ma ha ritenuto che i versamenti non giustificati rinvenuti sui conti bancari dovessero ricondursi allo svolgimento dell’attività professionale di architetto, retribuita come suol dirsi in nero, non essendosi il ricorrente mai cancellato dall’albo professionale.

2.1. Il contribuente non ha contestato di non essere stato in grado di giustificare i versamenti rinvenuti sul suo conto corrente, ma ha opposto la valutazione espressa dall’Amministrazione finanziaria secondo cui i maggiori redditi dovrebbero ascriversi allo svolgimento di attività professionale, soggetta ad Iva, non essendovi alcuna prova in merito e non essendo peraltro riconducibile all’attività di lavoro autonomo l’unica irregolarità effettivamente accertata.

Nella prospettazione del contribuente, pertanto, i maggiori redditi accertati devono essere qualificati e tassati quali redditi diversi, come avevano ritenuto gli stessi verbalizzanti della Guardia di Finanza in origine.

2.2. Il giudice dell’appello, nella sua ampia motivazione, oltre a confermare l’accertamento del maggior reddito percepito dal contribuente in relazione alla ricordata sottofatturazione, ha pronunciato espressamente sulla questione ancora controversa ed ha innanzitutto rilevato che le generiche giustificazioni fornite dal contribuente sugli ulteriori versamenti rinvenuti sui conti correnti a lui riconducibili, come non meglio specificati prestiti di parenti e “‘fitti attivi di fabbricati’, mai indicati”, non fossero in grado di contrastare la presunzioni derivanti dalle indagini bancarie, ed il maggior reddito accertato come conseguito da [OSCURATO:PERSONA] doveva comunque essere sottoposto a tassazione.

Ha quindi osservato che “non di meno appare chiaro che la fonte di tali redditi aggiuntivi non può essere individuata, proprio per il contesto svelato dall’accertamento effettuato nei confronti della società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ in compensi per attività professionali, ma in ‘altri redditi’, - leciti o illeciti – comunque connessi con la posizione del contribuente di amministratore della società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, così come si desume dal complesso delle attività di verifica effettuate dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo” (sent.

CTR, p. 5).

2.3. Appare chiara la motivazione espressa dalla CTR, secondo la quale difetta ogni prova che il contribuente, il quale nel periodo in contestazione risulta accertato che ha percepito un reddito non dichiarato quale amministratore di società, abbia percepito (anche) redditi non dichiarati conseguiti esercitando l’attività libero professionale di architetto.

L’Amministrazione finanziaria contrappone semplici congetture per affermare che il reddito conseguito, neppure è indicato per quale importo, dipenderebbe dallo svolgimento di attività libero professionale.

2.3.1. L’Amministrazione finanziaria sottolinea che il contribuente ha dichiarato di aver cessato di esercitare l’attività di architetto il 27.1.2012, chiudendo peraltro la partita Iva, ed ha dichiarato di averla ripresa in data 1.2.2012, a ridosso della verifica fiscale.

La prova che il contribuente svolgesse l’attività di architetto risulterebbe fondata, a quanto è dato comprendere, sul fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] non si era cancellato dall’albo degli architetti, ma si tratta di un elemento di sospetto troppo isolato e labile, per poter assurgere al rango di indizio.

Sostiene l’Ente impositore che il contribuente non è stato in grado di dimostrare che i maggiori redditi percepiti non derivassero dall’attività libero professionale, ma l’onere dell’accertato di assicurare la prova contraria rispetto alle presunzioni offerte dall’Agenzia delle Entrate, sorge soltanto quando la prova positiva sia stata assicurata dall’Ente impositore, anche mediante presunzioni ma, nel caso di specie, risultano allegate solo ragioni di sospetto prive di qualsivoglia riscontro.

Le critiche mosse dall’Amministrazione finanziaria risultano in definitiva infondate, ed il suo ricorso deve perciò essere respinto.

3. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.

3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, e le liquida in complessivi Euro 5.300,00 per compensi, oltre 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cassino, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] in Caserta; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7746, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef, Iva ed Irap, 2008 - Avviso di accertamento - Indagini bancarie- Maggior reddito - Natura -Redditi diversi, o da lavoro autonomo. 1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza svolgeva verifiche della posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’accertato promuoveva procedura di accertamento con adesione che si concludeva con esito negativo. Sul fondamento del PVC l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. TF3010905083/2014, avente ad oggetto il maggior reddito percepito nell’anno 2008 conseguendone la richiesta di maggiori imposte ai fini Irpef, Iva ed Irap, per il valore dichiarato di Euro 79.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, ed affermando anche l’infondatezza della qualificazione del maggior reddito percepito come provento di lavoro autonomo, mentre avrebbe dovuto essere iscritto tra i redditi diversi. La CTP riteneva infondate le difese proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che accoglieva l’impugnativa, ritenendo non esservi prova che il maggior reddito accertato dovesse ascriversi ai proventi da lavoro autonomo, e disponendo in conseguenza che dovesse essere sottoposto ad imposizione nella categoria dei “redditi diversi”. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. 4.1. Risultava pendente presso questa Corte tra le stesse parti il ricorso introdotto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 (RGN 4571/2017), in cui sono dibattute questioni parzialmente analoghe, e si è provveduto alla trattazione contestuale. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la “nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.” (ric., p. 5). 2. L’Agenzia delle Entrate censura la valutazione espressa dalla CTR, premettendo che in relazione all’anno 2008 erano state rinvenute, sui conti correnti del contribuente e della moglie, 29 operazioni di versamento di cui non aveva saputo fornire giustificazione. Sono quindi dati pacifici che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver esercitato l’attività di amministratore di società, è un architetto, che ha dichiarato di aver svolto la propria attività libero professionale dal 1992 e fino al 27.12.2007, per poi sospenderla chiudendo la partita Iva, e riprenderla il 1°.2.2012. La verifica tributaria nei suoi confronti ha permesso di acclarare che, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], aveva concluso una transazione immobiliare milionaria, sottofatturandola, ed ottenendo versamenti in nero oltre il prezzo dichiarato. Nella ricostruzione dei verificatori, fondata anche sulle dichiarazioni confessorie rilasciate dalla controparte commerciale, risulta accertato che una porzione delle somme corrisposte al nero erano state erogate per favorire il consenso dei soci all’operazione. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza ha quindi svolto accertamenti bancari nei confronti del ricorrente e di sua moglie, e nei conti correnti ritenuti nella sua disponibilità si è rinvenuto non solo il riscontro della fondatezza della ricordata ipotesi di sottofatturazione, ma anche numerose altre operazioni di versamento registrate nell’anno 2008 in contestazione, di cui il contribuente non è stato in grado di fornire giustificazioni. I Militari hanno ritenuto che ricorresse l’ipotesi di percezione di redditi diversi non dichiarati da parte del contribuente. A sua volta l’Amministrazione finanziaria ha condiviso la ricostruzione degli operanti, ma ha ritenuto che i versamenti non giustificati rinvenuti sui conti bancari dovessero ricondursi allo svolgimento dell’attività professionale di architetto, retribuita come suol dirsi in nero, non essendosi il ricorrente mai cancellato dall’albo professionale. 2.1. Il contribuente non ha contestato di non essere stato in grado di giustificare i versamenti rinvenuti sul suo conto corrente, ma ha opposto la valutazione espressa dall’Amministrazione finanziaria secondo cui i maggiori redditi dovrebbero ascriversi allo svolgimento di attività professionale, soggetta ad Iva, non essendovi alcuna prova in merito e non essendo peraltro riconducibile all’attività di lavoro autonomo l’unica irregolarità effettivamente accertata. Nella prospettazione del contribuente, pertanto, i maggiori redditi accertati devono essere qualificati e tassati quali redditi diversi, come avevano ritenuto gli stessi verbalizzanti della Guardia di Finanza in origine. 2.2. Il giudice dell’appello, nella sua ampia motivazione, oltre a confermare l’accertamento del maggior reddito percepito dal contribuente in relazione alla ricordata sottofatturazione, ha pronunciato espressamente sulla questione ancora controversa ed ha innanzitutto rilevato che le generiche giustificazioni fornite dal contribuente sugli ulteriori versamenti rinvenuti sui conti correnti a lui riconducibili, come non meglio specificati prestiti di parenti e “‘fitti attivi di fabbricati’, mai indicati”, non fossero in grado di contrastare la presunzioni derivanti dalle indagini bancarie, ed il maggior reddito accertato come conseguito da [OSCURATO:PERSONA] doveva comunque essere sottoposto a tassazione. Ha quindi osservato che “non di meno appare chiaro che la fonte di tali redditi aggiuntivi non può essere individuata, proprio per il contesto svelato dall’accertamento effettuato nei confronti della società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ in compensi per attività professionali, ma in ‘altri redditi’, - leciti o illeciti – comunque connessi con la posizione del contribuente di amministratore della società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, così come si desume dal complesso delle attività di verifica effettuate dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo” (sent. CTR, p. 5). 2.3. Appare chiara la motivazione espressa dalla CTR, secondo la quale difetta ogni prova che il contribuente, il quale nel periodo in contestazione risulta accertato che ha percepito un reddito non dichiarato quale amministratore di società, abbia percepito (anche) redditi non dichiarati conseguiti esercitando l’attività libero professionale di architetto. L’Amministrazione finanziaria contrappone semplici congetture per affermare che il reddito conseguito, neppure è indicato per quale importo, dipenderebbe dallo svolgimento di attività libero professionale. 2.3.1. L’Amministrazione finanziaria sottolinea che il contribuente ha dichiarato di aver cessato di esercitare l’attività di architetto il 27.1.2012, chiudendo peraltro la partita Iva, ed ha dichiarato di averla ripresa in data 1.2.2012, a ridosso della verifica fiscale. La prova che il contribuente svolgesse l’attività di architetto risulterebbe fondata, a quanto è dato comprendere, sul fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] non si era cancellato dall’albo degli architetti, ma si tratta di un elemento di sospetto troppo isolato e labile, per poter assurgere al rango di indizio. Sostiene l’Ente impositore che il contribuente non è stato in grado di dimostrare che i maggiori redditi percepiti non derivassero dall’attività libero professionale, ma l’onere dell’accertato di assicurare la prova contraria rispetto alle presunzioni offerte dall’Agenzia delle Entrate, sorge soltanto quando la prova positiva sia stata assicurata dall’Ente impositore, anche mediante presunzioni ma, nel caso di specie, risultano allegate solo ragioni di sospetto prive di qualsivoglia riscontro. Le critiche mosse dall’Amministrazione finanziaria risultano in definitiva infondate, ed il suo ricorso deve perciò essere respinto. 3. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, e le liquida in complessivi Euro 5.300,00 per compensi, oltre 1
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