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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 17751/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 46) [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione.

Con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 9.12023, l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; pertanto, la sua impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di cinquecento euro - stante la rinuncia all'impugnazione - a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2023 re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 46) [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione. Con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 9.12023, l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; pertanto, la sua impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di cinquecento euro - stante la rinuncia all'impugnazione - a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 17751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris