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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 16410/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12234/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BARI, [OSCURATO:PERSONA], N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex legis - Controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO della Corte d'Appello di BARI n. 668/2021 depositato in data08/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022n. 12234sez.

S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , c on ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Bari proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d'Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento penale nel quale l'istante era costituita parte civile.

2. La Corte d'appello accog lieva l'opposizione condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1500,00 oltre interessi e spese.

In particolare,la Corte d’Appello rilevava che la ricorrente in data 5.7.2011 si era costituita parte civile e che il processo si era conclu so in primo grado con sentenza n. 2339/2013 pubblicata il 7/10/2013.

Avverso la sentenza di condanna penale l’imputato ([OSCURATO:PERSONA]) aveva proposto tempesti vamente appello e d era stato incardinato il processo presso la Corte di Appello di Bari iscritto a n.2118/2014.

In data 14/10/2019 la Martinelli si era costitui t a nel giudizio di appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

In data 14/11/2019 veniva depositata sentenza n. 3941/2019 con cui la Corte di Appello di Bari in riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari in data 30/9/13 ed appellata dall’imputato, concedeva a quest’ultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto l’impugnata sentenza ivi comprese le statuizioni civili nei confronti dell'odierna ricorrente.

La sentenza della Corte di Appello, come da attestazione in calce, passava in giudicato in data 28/2/2020 e pertanto veniva riconosciuto un periodo di durata irragionevole pari a anni 2, mesi 7 e giorni

23. Ric. 2022n. 12234sez.

S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 Escludendo dal computo anni 6 di durata ragionevole e arrotondati ad anni 3 quelli di durata irragionevole.

3. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto. 4 Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

5. Laricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiestadi accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo m otivo d el ricorso principale è così rubricato: Violazione e falsa applicazione di norme di legge: violazione dell’art. 2, comma 2 bis e 2 ter della legge n. 89 del 2001, nonché dell’art 6 della CEDU e dell’art. 111, co. 2 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente evidenzia che il termine di sei anni, indicato dal comma 2 ter dell’art. 2 L. 89/2001, come durata complessiva, è applicabile solo ai procedimenti svoltisi in tre gradi di giudizio.

Invece il limite di durata dei processi esauritisi in soli due gradi è da rinvenirsi in anni 5 (tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado).

Ciò è stato anche ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 novembre 2014 n. 23745, la quale chiariva che il termine di sei anni deve applicarsiai procedimenti articolatisi in tre gradi di giudizio. 1.1 Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che la durata ragionevole del giudizio presupposto fosse di sei anni nonostante il processo si era svolto in due sole fasi, primo grado e appello.

In proposito è sufficiente ribadire quanto affermato in numerosi precedenti da questa Corte: laL. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 - bis, introdotto dalD.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, convertito con modificazioni dallaL. n. 134 del 2012, prevede che "si considera rispettato il termine ragionevole (...) se il processo non eccede la Ric. 2022n. 12234sez.

S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità".

In questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante,Sez. 1, 5 dicembre 2011, n.25955; Sez. 6 - 1, 7 settembre 2012, n. 15041).

Alla previsione contenuta nel comma 2-bis fa seguito il comma 2-ter, ai sensi del quale "si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni"; Quest'ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa -nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis - lungi dall'allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale:Sez. 1, 13 aprile 2006, n.8717; Sez. 1, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell'intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo.

La diversa interpretazione offerta dai giudici del merito si pone in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (ex plurimus Sez.6 - 2 , Sentenza n. 23745 del 2014, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27782 del 30/10/2019, Rv. 655684 -01).

Ric. 2022n. 12234sez.

S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3

2. Con i primi quattro motivi il Ministero della Giustizia assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., e, con i rimanenti motivi, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 2.1 I motivi sono inammissibili Il Ministero ricorrente in sostanza chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001.

In primo luogo, la questione non risulta posta nel giudizio di merito.

Inoltre, l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez.

Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018).

In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c..

La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella Ric. 2022n. 12234sez.

S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 anteriore costituita dal quesito di diritto.

È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011).

Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato.

La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez.

U. sent. n. 7155 del 2017).

Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.

3. Parimenti inammissibile è anche il quinto motivo del ricorso incidentale.

Secondo il Ministero ricorrente non dovrebbe essere conteggiata la stasi processuale intercorsa tra la conclusione del giudizio di primo grado e quella di tenuta del giudizio di appello e in ogni caso l’atto di costituzione in appello era intervenuto a distanza di sei anni dalla decisione di primo grado.

4. Il quinto motivo del ricorso incidentale è infondato.

Ric. 2022n. 12234sez.

S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 La costituzione di parte civile è immanente e deve considerarsi perdurare per tutta la durata del processo penale.Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto affermato dalla cassazione penale: La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenzan. 24637 del 06/04/2018 Ud. (dep. 31/05/2018 ) Rv. 273338 – 01).

In ogni caso il periodo di stasi processuale non è certamente addebitabile al ricorrente ma alle disfunzioni o inefficienze dell’apparato giudiziario.

5. La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bari anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in rela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12234/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BARI, [OSCURATO:PERSONA], N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex legis - Controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO della Corte d'Appello di BARI n. 668/2021 depositato in data08/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022n. 12234sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , c on ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Bari proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d'Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento penale nel quale l'istante era costituita parte civile. 2. La Corte d'appello accog lieva l'opposizione condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1500,00 oltre interessi e spese. In particolare,la Corte d’Appello rilevava che la ricorrente in data 5.7.2011 si era costituita parte civile e che il processo si era conclu so in primo grado con sentenza n. 2339/2013 pubblicata il 7/10/2013. Avverso la sentenza di condanna penale l’imputato ([OSCURATO:PERSONA]) aveva proposto tempesti vamente appello e d era stato incardinato il processo presso la Corte di Appello di Bari iscritto a n.2118/2014. In data 14/10/2019 la Martinelli si era costitui t a nel giudizio di appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In data 14/11/2019 veniva depositata sentenza n. 3941/2019 con cui la Corte di Appello di Bari in riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari in data 30/9/13 ed appellata dall’imputato, concedeva a quest’ultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto l’impugnata sentenza ivi comprese le statuizioni civili nei confronti dell'odierna ricorrente. La sentenza della Corte di Appello, come da attestazione in calce, passava in giudicato in data 28/2/2020 e pertanto veniva riconosciuto un periodo di durata irragionevole pari a anni 2, mesi 7 e giorni 23. Ric. 2022n. 12234sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 Escludendo dal computo anni 6 di durata ragionevole e arrotondati ad anni 3 quelli di durata irragionevole. 3. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto. 4 Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 5. Laricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiestadi accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo m otivo d el ricorso principale è così rubricato: Violazione e falsa applicazione di norme di legge: violazione dell’art. 2, comma 2 bis e 2 ter della legge n. 89 del 2001, nonché dell’art 6 della CEDU e dell’art. 111, co. 2 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente evidenzia che il termine di sei anni, indicato dal comma 2 ter dell’art. 2 L. 89/2001, come durata complessiva, è applicabile solo ai procedimenti svoltisi in tre gradi di giudizio. Invece il limite di durata dei processi esauritisi in soli due gradi è da rinvenirsi in anni 5 (tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado). Ciò è stato anche ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 novembre 2014 n. 23745, la quale chiariva che il termine di sei anni deve applicarsiai procedimenti articolatisi in tre gradi di giudizio. 1.1 Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che la durata ragionevole del giudizio presupposto fosse di sei anni nonostante il processo si era svolto in due sole fasi, primo grado e appello. In proposito è sufficiente ribadire quanto affermato in numerosi precedenti da questa Corte: laL. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 - bis, introdotto dalD.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, convertito con modificazioni dallaL. n. 134 del 2012, prevede che "si considera rispettato il termine ragionevole (...) se il processo non eccede la Ric. 2022n. 12234sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità". In questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante,Sez. 1, 5 dicembre 2011, n.25955; Sez. 6 - 1, 7 settembre 2012, n. 15041). Alla previsione contenuta nel comma 2-bis fa seguito il comma 2-ter, ai sensi del quale "si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni"; Quest'ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa -nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis - lungi dall'allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale:Sez. 1, 13 aprile 2006, n.8717; Sez. 1, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell'intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo. La diversa interpretazione offerta dai giudici del merito si pone in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (ex plurimus Sez.6 - 2 , Sentenza n. 23745 del 2014, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27782 del 30/10/2019, Rv. 655684 -01). Ric. 2022n. 12234sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 2. Con i primi quattro motivi il Ministero della Giustizia assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., e, con i rimanenti motivi, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 2.1 I motivi sono inammissibili Il Ministero ricorrente in sostanza chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001. In primo luogo, la questione non risulta posta nel giudizio di merito. Inoltre, l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella Ric. 2022n. 12234sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 anteriore costituita dal quesito di diritto. È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez. U. sent. n. 7155 del 2017). Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ. 3. Parimenti inammissibile è anche il quinto motivo del ricorso incidentale. Secondo il Ministero ricorrente non dovrebbe essere conteggiata la stasi processuale intercorsa tra la conclusione del giudizio di primo grado e quella di tenuta del giudizio di appello e in ogni caso l’atto di costituzione in appello era intervenuto a distanza di sei anni dalla decisione di primo grado. 4. Il quinto motivo del ricorso incidentale è infondato. Ric. 2022n. 12234sez. S2 - ud. 04 / 0 5 /202 3 La costituzione di parte civile è immanente e deve considerarsi perdurare per tutta la durata del processo penale.Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto affermato dalla cassazione penale: La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenzan. 24637 del 06/04/2018 Ud. (dep. 31/05/2018 ) Rv. 273338 – 01). In ogni caso il periodo di stasi processuale non è certamente addebitabile al ricorrente ma alle disfunzioni o inefficienze dell’apparato giudiziario. 5. La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bari anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in rela
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