CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2023
Cassazione n. 21493/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] suistanza iscritt a al n. 1448/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CRAPANZANO GRAZIArappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' di correzione di errore materiale dell’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 30228/2023 depositata il 31/10/2023 del 31/10/2023 resa nel giudizio r.g. n.12170/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l’istanza sopra indicata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il tramite del difensor e hanno chiesto al Presidente di questa Sezione «di voler disporre la correzione materiale della ordinanza resa da questa Corte nel giudizio R.G. n. 12170/2020 e pubblicata in data 31/10/2023, nella parte in cui viene indicato il Ric. 2024n.1448sez. S2 - A d. 04/0 6 / 202 4 cognome dell'intimato erroneamente in "Sassano" invece che in quellocorretto di "[OSCURATO:PERSONA]”. Infatti, sebbene la ripetizione del cognome sia stata omessa dalle istanti nel r ic o rso per Cassazione, l'intimato, univoca mente individuato in tutti i suoi dati anagrafici, si è puntualmente costituito nel giudizio di appello indicando il doppiocognome tanto nella comparsa di costituzione e risposta quanto ne lla comparsa conclusionale, circostanza questa che ha reso necessaria la correzione anche della sentenzadi appello. [OSCURATO:PERSONA] L’istanzaoffre l'occasione per l'esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali. Infatti, come rilevato dalla parte istante effettivamente risulta che nell’ordinanza di questa Corte n. 12170/2020 pubblicata in data 31/10/2023 il nominativo della parte intimata è erroneamente indicato in “ Sassano ” e non “[OSCURATO:PERSONA]”. L’istanza, quindi, va accolta e l’ordinanza n. 30228 del 2023 pubblicata in data31 ottobre 2023 deve essere corretta mediante la sostituzione in tutte le parti del provvedimento della parola “Sassano” con le parole “[OSCURATO:PERSONA]” corrispondent i all’effettivo cognome di [OSCURATO:PERSONA], parte intimata nel giudizio. Per la peculiare sua natura, non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002); P. Q. M. la Corte dispone che l’ordinanza n.30228 del 2023 pubblicata in data 31 ottobre 2023 sia corretta mediante la sostituzione in Ric. 2024n.1448sez. S2 - A d. 04/0 6 / 202 4 tutte le parti del provvedimento della parola “Sassano” con le parole “[OSCURATO:PERSONA]” corrispondenti all’effettivo cognome di [OSCURATO:PERSONA], parte intimata nel giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de