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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 07278/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 13/07/2019 dal Tribunale di Teramo, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000 - perché quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]. ometteva il versamento nel termine prescritto dell'Iva dichiarata relativamente all'anno di imposta 2011 per l'ammontare di euro 320.130,00 - e l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed alle relative pene accessorie.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una causa di forza maggiore ed alla ritenuta sussistenza del dolo, lamentando che sulle questioni sollevate dalla difesa con i motivi di appello la Corte di appello aveva espresso una motivazione carente ed assertiva, priva di considerazione delle prospettazioni difensive, supportate dalle dichiarazioni rese dal consulente fiscale della società e dalla documentazione prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con il secondo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, in data 17.02.2021, tenuto conto del periodo di sospensione pari a giorni 234 relativo al giudizio di primo grado e della sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 25.5.2021, depositata il 6.7.2021.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 37424 del 28/03/2103, Rv. 255757, hanno affermato in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs n. 74/2000: a) il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; b) la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto; 2 c) il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili.

Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale.

Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.

Sviluppando e riprendendo il tema della "crisi di liquidità" d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, tema solo accennato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, questa Corte ha ulteriormente precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.

Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Rv. 258055).

Questa Suprema Corte ha sempre escluso, pertanto, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).

Nella specie, la motivazione della Corte territoriale (cfr pag 3 e 4 della sentenza impugnata), che ha escluso che le improvvise difficoltà economiche in cui versava la prevenuta potessero integrare causa di inesigibilità della condotta o una assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria è congrua, logica ed è in linea con i suesposti principi e si sottrae al sindacato di legittimità.

2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso.Deve ritenersi che al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato contestato era estinto per prescrizione.

Il reato si è consumato alla data del 28.12.2012 e, tenuto conto del termine prescrizionale massimo (sette anni e sei mesi) in ragione degli intervenuti atti interruttivi nonché di 233 giorni di sospensione del termine di prescrizione (durante il giudizio di primo grado, dal 11/06/2018 al 18/09/2018 e dal 18/09/2018 al 30/01/2019 per istanze del difensore), la prescrizione è maturata alla data del 16.2.2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata (avvenuta in data 19/05/2021).

Non rilevano, invece, ai fini del computo del periodo di sospensione il rinvio del procedimento di primo grado dal 26/11/2019 al 25/02/2020 perché determinato da esigenze istruttorie e quello dal 27/05/2020 al 13/07/2020 perché disposto sulla base dell'art. 83, comma 9, di n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, norma dichiarata costituzionale illegittima nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 (sentenza Corte cost. n. 140 del 25 maggio 2021).

3. Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 13/07/2019 dal Tribunale di Teramo, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000 - perché quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]. ometteva il versamento nel termine prescritto dell'Iva dichiarata relativamente all'anno di imposta 2011 per l'ammontare di euro 320.130,00 - e l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed alle relative pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una causa di forza maggiore ed alla ritenuta sussistenza del dolo, lamentando che sulle questioni sollevate dalla difesa con i motivi di appello la Corte di appello aveva espresso una motivazione carente ed assertiva, priva di considerazione delle prospettazioni difensive, supportate dalle dichiarazioni rese dal consulente fiscale della società e dalla documentazione prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il secondo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, in data 17.02.2021, tenuto conto del periodo di sospensione pari a giorni 234 relativo al giudizio di primo grado e della sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 25.5.2021, depositata il 6.7.2021. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 37424 del 28/03/2103, Rv. 255757, hanno affermato in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs n. 74/2000: a) il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; b) la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto; 2 c) il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta. Sviluppando e riprendendo il tema della "crisi di liquidità" d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, tema solo accennato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, questa Corte ha ulteriormente precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Rv. 258055). Questa Suprema Corte ha sempre escluso, pertanto, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). Nella specie, la motivazione della Corte territoriale (cfr pag 3 e 4 della sentenza impugnata), che ha escluso che le improvvise difficoltà economiche in cui versava la prevenuta potessero integrare causa di inesigibilità della condotta o una assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria è congrua, logica ed è in linea con i suesposti principi e si sottrae al sindacato di legittimità. 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso.Deve ritenersi che al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato contestato era estinto per prescrizione. Il reato si è consumato alla data del 28.12.2012 e, tenuto conto del termine prescrizionale massimo (sette anni e sei mesi) in ragione degli intervenuti atti interruttivi nonché di 233 giorni di sospensione del termine di prescrizione (durante il giudizio di primo grado, dal 11/06/2018 al 18/09/2018 e dal 18/09/2018 al 30/01/2019 per istanze del difensore), la prescrizione è maturata alla data del 16.2.2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata (avvenuta in data 19/05/2021). Non rilevano, invece, ai fini del computo del periodo di sospensione il rinvio del procedimento di primo grado dal 26/11/2019 al 25/02/2020 perché determinato da esigenze istruttorie e quello dal 27/05/2020 al 13/07/2020 perché disposto sulla base dell'art. 83, comma 9, di n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, norma dichiarata costituzionale illegittima nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 (sentenza Corte cost. n. 140 del 25 maggio 2021). 3. Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
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