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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17260/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate -Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n.1311/2025 depositata il 20/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 271/2026Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 17260/2026Data pubblicazione 01/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Eurocomplessivi 1.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/05/2026.Il consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate -Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n.1311/2025 depositata il 20/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 271/2026Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 17260/2026Data pubblicazione 01/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Eurocomplessivi 1.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/05/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 17260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris