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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2024

Cassazione n. 43706/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, investito della valutazione della sussistenza delle condizioni per l’estinzione della pena detentiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], da lui espiata in regime di affidamento in prova, la dichiarava non estinta e ordinava che Grigoli fosse sottoposto ad ulteriori dieci giorni di detenzione domiciliare da eseguire nel rispetto delle prescrizioni meglio indicate nel dispositivo del provvedimento impugnato.

L’esecuzione della misura dell’affidamento in prova aveva avuto inizio il 07/10/2013 ed era terminata il 27/02/2024, ma il Tribunale di sorveglianza riteneva che non avesse avuto andamento positivo; dalla relazione UEPE emergeva che il condannato non aveva mai manifestato un’autentica partecipazione all’opera di rieducazione, non aveva documentato nulla circa l’impegno al rispetto della prescrizione di svolgere attività di volontariato gratuito per un giorno alla settimana, limitandosi ad asserire in maniera non credibile che gli impegni di lavoro (che erano solo infrasettimanali) glielo avrebbero impedito.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 47ter, comma 1bis, e 71ter, Ord. pen. e per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo impugnato.

Il Tribunale di sorveglianza si era limitato a far propria la relazione dell’UEPE senza considerare che sul territorio di Trivento, dal quale aveva l’obbligo di non allontanarsi, non c’erano enti presso i quali svolgere le attività di volontariato.

Era stato utilizzato anche il generico dato dell’asserita insofferenza mostrata dal condannato all’UEPE, ad avviso della difesa, del tutto inammissibile come elemento di valutazione.

Infine si lamenta la contraddittorietà della motivazione nel determinare il periodo eccessivo di detenzione domiciliare che non tiene conto di quello assai lungo trascorso in affidamento in prova.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché meramente rivalutativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’atto di impugnazione così come proposto, sebbene avanzato come ricorso per cassazione, deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1bis, cod. proc. pen. 2.

L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha inserito nell'art. 678 cod. proc. pen. il comma 1 bis il cui dettato recita: «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.».

Secondo la norma richiamata, posta in materia di incidente di esecuzione, il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666 cod. proc,. pen., ossia previa fissazione dell'udienza.

Essendo pertanto governata da tali regole procedurali la decisione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, l’interessato che intenda dolersi del provvedimento assunto dal tribunale di sorveglianza deve esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha assunto e che procederà a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti.

Il ricorso per cassazione potrà essere proposto avverso la successiva decisione del tribunale.

Il percorso impugnatorio, secondo l’orientamento costante formatosi sull’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; e di recente Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533), non muta nel caso in cui il tribunale di sorveglianza abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen..

E in particolare «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; analogamente di recente Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487 - 01).

3. Poiché pertanto il ricorrente, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., operando il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma va riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, investito della valutazione della sussistenza delle condizioni per l’estinzione della pena detentiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], da lui espiata in regime di affidamento in prova, la dichiarava non estinta e ordinava che Grigoli fosse sottoposto ad ulteriori dieci giorni di detenzione domiciliare da eseguire nel rispetto delle prescrizioni meglio indicate nel dispositivo del provvedimento impugnato. L’esecuzione della misura dell’affidamento in prova aveva avuto inizio il 07/10/2013 ed era terminata il 27/02/2024, ma il Tribunale di sorveglianza riteneva che non avesse avuto andamento positivo; dalla relazione UEPE emergeva che il condannato non aveva mai manifestato un’autentica partecipazione all’opera di rieducazione, non aveva documentato nulla circa l’impegno al rispetto della prescrizione di svolgere attività di volontariato gratuito per un giorno alla settimana, limitandosi ad asserire in maniera non credibile che gli impegni di lavoro (che erano solo infrasettimanali) glielo avrebbero impedito. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 47ter, comma 1bis, e 71ter, Ord. pen. e per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo impugnato. Il Tribunale di sorveglianza si era limitato a far propria la relazione dell’UEPE senza considerare che sul territorio di Trivento, dal quale aveva l’obbligo di non allontanarsi, non c’erano enti presso i quali svolgere le attività di volontariato. Era stato utilizzato anche il generico dato dell’asserita insofferenza mostrata dal condannato all’UEPE, ad avviso della difesa, del tutto inammissibile come elemento di valutazione. Infine si lamenta la contraddittorietà della motivazione nel determinare il periodo eccessivo di detenzione domiciliare che non tiene conto di quello assai lungo trascorso in affidamento in prova. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché meramente rivalutativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’atto di impugnazione così come proposto, sebbene avanzato come ricorso per cassazione, deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1bis, cod. proc. pen. 2. L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha inserito nell'art. 678 cod. proc. pen. il comma 1 bis il cui dettato recita: «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.». Secondo la norma richiamata, posta in materia di incidente di esecuzione, il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666 cod. proc,. pen., ossia previa fissazione dell'udienza. Essendo pertanto governata da tali regole procedurali la decisione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, l’interessato che intenda dolersi del provvedimento assunto dal tribunale di sorveglianza deve esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha assunto e che procederà a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti. Il ricorso per cassazione potrà essere proposto avverso la successiva decisione del tribunale. Il percorso impugnatorio, secondo l’orientamento costante formatosi sull’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; e di recente Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533), non muta nel caso in cui il tribunale di sorveglianza abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.. E in particolare «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; analogamente di recente Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487 - 01). 3. Poiché pertanto il ricorrente, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., operando il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma va riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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