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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22839/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 14/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/7/2018, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di truffa aggravata, condannando ciascuno alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro mille di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva.

3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle censure proposte.

La Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive sottolineando che la spregiudicatezza e professionalità denotate dalle modalità del fatto delittuoso a giudizio si saldano con i precedenti a carico dei ricorrenti, imponendo nei loro confronti un giudizio di maggiore ed ingravescente pericolosità.

In proposito la Corte di merito ha rammentato che l'auto utilizzata dagli imputati per la commissione dell'illecito, secondo quanto accertato in fase di indagini, era segnalata in uso a soggetti dediti alle truffe e presentava un apposito vano sotto il sedile nel quale venivano rinvenute altre carte di pagamento, a dimostrazione di una proclività a delinquere tendente alla serialità con aggravamento della prognosi desumibile dalla biografia criminale dei prevenuti. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] do Mantovano r cru-c- ,f DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 14/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/7/2018, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di truffa aggravata, condannando ciascuno alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro mille di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo con unico atto la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. 3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive sottolineando che la spregiudicatezza e professionalità denotate dalle modalità del fatto delittuoso a giudizio si saldano con i precedenti a carico dei ricorrenti, imponendo nei loro confronti un giudizio di maggiore ed ingravescente pericolosità. In proposito la Corte di merito ha rammentato che l'auto utilizzata dagli imputati per la commissione dell'illecito, secondo quanto accertato in fase di indagini, era segnalata in uso a soggetti dediti alle truffe e presentava un apposito vano sotto il sedile nel quale venivano rinvenute altre carte di pagamento, a dimostrazione di una proclività a delinquere tendente alla serialità con aggravamento della prognosi desumibile dalla biografia criminale dei prevenuti. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] do Mantovano r cru-c- ,f DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 22839/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris