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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01023/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati di furto aggravato di cui ai capi 4) e 5) perché non procedibili per difetto di querela, eliminando la relativa pena e rideterminando la pena per le residue imputazioni, la sentenza del 25 gennaio 2022 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e furto in abitazione e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e al discostannento dai minimi edittali della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, oltre ad essere reiterativo di censure sulle quali la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con argomenti che evidenziano l'impossibilità di escludere la recidiva perché dal certificato del casellario giudiziale risultano numerosi reati commessi dall'imputato e la maggior parte di essi sono furti, così dimostrando l'indifferenza rispetto alle regole e giustificando la recidiva applicata e l'esito del giudizio di bilanciamento, mentre, per quanto attiene alla pena, è stato evidenziato che il lieve discostamento dal minimo edittale appare giustificato dalla gravità della condotta e dalla capacità a delinquere dell'imputato (si vedano pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati di furto aggravato di cui ai capi 4) e 5) perché non procedibili per difetto di querela, eliminando la relativa pena e rideterminando la pena per le residue imputazioni, la sentenza del 25 gennaio 2022 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e furto in abitazione e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e al discostannento dai minimi edittali della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, oltre ad essere reiterativo di censure sulle quali la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con argomenti che evidenziano l'impossibilità di escludere la recidiva perché dal certificato del casellario giudiziale risultano numerosi reati commessi dall'imputato e la maggior parte di essi sono furti, così dimostrando l'indifferenza rispetto alle regole e giustificando la recidiva applicata e l'esito del giudizio di bilanciamento, mentre, per quanto attiene alla pena, è stato evidenziato che il lieve discostamento dal minimo edittale appare giustificato dalla gravità della condotta e dalla capacità a delinquere dell'imputato (si vedano pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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